LEGGE 22 novembre 1973, n. 866
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa alla proiezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 25 della convenzione stessa.
Art. 3
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1.
Art. 4
Il decreto di cui al precedente articolo dovra' rispondere ai seguenti criteri direttivi: 1) prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco; 2) estendere alla televisione i diritti relativi alla emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione.
LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI - DE MITA - BERTOLDI - SIGNORELLO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convention
ALLEGATO Convention internationale sur la protection des artistes interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. Gli Stati contraenti, animati dal desiderio di proteggere i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La protezione prevista dalla presente convenzione lascia intatta la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione della presente convenzione potra' essere interpretata come lesiva di tale protezione.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. Ai fini della presente convenzione, si intende per trattamento nazionale il trattamento che lo Stato Contraente, nel territorio del quale la protezione e' richiesta, accorda, a norma della legislazione nazionale: a) agli artisti interpreti o esecutori, che siano suoi cittadini, per le esecuzioni realizzate, fissate per la prima volta o radiodiffuse nel suo territorio; b) ai produttori di fonogrammi, che siano suoi cittadini, per i fonogrammi per la prima volta pubblicati o fissati nel suo territorio; c) agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel suo territorio, per le emissioni radiodiffuse da stazioni emittenti situate in tale territorio. 2. Il trattamento nazionale sara' accordato tenuto conto della protezione espressamente assicurata e delle limitazioni espressamente previste nella presente convenzione.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Ai fini della presente convenzione, si intende per: a) "artisti interpreti o esecutori", gli attori, i cantanti, i musicisti i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche; b) "fonogramma", qualunque fissazione esclusivamente sonora dei suoni di una esecuzione o di altri suoni; c) "produttore di fonogrammi", la persona fisica o giuridica che, per prima, fissa i suoni di una esecuzione od altri suoni; d) "pubblicazione", la messa a disposizione del pubblico di esemplari di un fonogramma in quantita' sufficiente; e) "riproduzione", la realizzazione di un esemplare o di piu' esemplari di una fissazione; f) "emissione di radiodiffusione", la diffusione di suoni o di immagini e di suoni per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico; g) "reemissione", l'emissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni: a) l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente; b) l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5; c) l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante una emissione protetta a norma dello articolo 6.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 1. Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il produttore di fonogrammi sia cittadino di un altro Stato contraente (criterio della nazionalita); b) la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro Stato contraente (criterio della fissazione); c) il fonogramma sia stato pubblicato per la prima volta in un altro Stato contraente (criterio della pubblicazione). 2. Quando la prima pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non contraente ma il fonogramma sia stato egualmente pubblicato, entro trenta giorni dalla prima pubblicazione, in uno Stato contraente (pubblicazione simultanea), il predetto fonogramma sara' considerato come se fosse stato pubblicato per la prima volta nello Stato contraente. 3. Ogni Stato contraente puo', con una notifica depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non applichera' ne' il criterio della pubblicazione, ne' il criterio della fissazione. Tale notificazione puo' essere depositata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prendera' effetto sei mesi dopo ii deposito.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 1. Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli organismi di radiodiffusione ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni: a) la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente; b) l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio di un altro Stato contraente. 2. Ogni Stato contraente puo', con una notificazione depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non accordera' protezione alle emissioni se non quando la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente e l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio dello stesso Stato contraente. Questa notificazione puo' essere fatta al momento della ratifica, della accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prendera' effetto sei mesi dopo il suo deposito.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. La protezione prevista dalla presente convenzione a favore degli artisti interpreti o esecutori dovra' consentire di porre ostacolo: a) alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico della loro esecuzione senza il loro consenso, salvo quando l'esecuzione utilizzata per la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico sia gia' essa stessa una esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l'impiego di una fissazione; b) alla fissazione senza loro consenso sopra un supporto materiale della loro esecuzione non fissata; c) alla riproduzione senza loro consenso di una fissazione della loro esecuzione: (i) quando la prima fissazione sia stata fatta essa stessa senza loro consenso; (ii) quando la riproduzione sia fatta a fini diversi da quelli per i quali sia stato dato il consenso; (iii) quando la prima fissazione sia stata fatta a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e sia stata riprodotta a fini diversi da quelli previsti da tali disposizioni. 2. (1) Spetta alla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione e' richiesta di provvedere alla protezione contro la reemissione, la fissazione a fini di radiodiffusione e la riproduzione di tale fissazione a fini di radiodiffusione, quando l'artista interprete o esecutore abbia permesso la radiodiffusione. (2) Le modalita' di utilizzazione da parte degli organismi di radiodiffusione delle fissazioni fatte ai fini delle emissioni radiodiffuse saranno regolate dalla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione e' richiesta. (3) Tuttavia la legislazione nazionale, nei casi previsti ai commi (1) e (2) del presente paragrafo, non potra' avere l'effetto di privare gli artisti interpreti o esecutori della capacita' di regolare, in via contrattuale, i loro rapporti con gli organismi di radiodiffusione.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Ogni Stato contraente puo', con la propria legislazione nazionale, determinare le modalita' secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all'esercizio dei loro diritti, quando molti di essi partecipano ad una stesa esecuzione.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Ogni Stato contraente puo', con la propria legislazione nazionale, estendere la protezione prevista dalla presente convenzione ad artisti che non eseguono opere letterarie od artistiche.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Quando uno Stato contraente esige, a norma della propria legislazione nazionale, l'adempimento di formalita', a titolo di condizione per la protezione, in materia di fonogrammi, dei diritti sia dei produttori di fonogrammi, sia degli artisti interpreti o esecutori, sia degli uni e degli altri, tali esigenze saranno considerate come soddisfatte se tutti gli esemplari in commercio del fonogramma pubblicato, ovvero l'involucro che lo contiene, portano una menzione costituita dal simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, apposta in modo tale da mostrare chiaramente che la protezione e' riservata. Inoltre, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare il produttore del fonogramma o il titolare della licenza accordata dal produttore (mediante il nome, il marchio od ogni altra adeguata indicazione), la menzione dovra' comprendere egualmente il nome del titolare dei diritti del produttore del fonogramma. Infine, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare i principali interpreti o esecutori, la menzione dovra' comprendere egualmente il nome della persona che, nel Paese in cui ha avuto luogo la fissazione, e' titolare dei diritti dei predetti artisti.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale fonogramma, e' utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sara' versato dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi. La legislazione nazionale puo' determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire: a) la reemissione delle loro emissioni; b) la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni; c) la riproduzione: (i) delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni; (ii) delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e riprodotte a fini diversi da quelli previsti nelle predette disposizioni; d) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto e' richiesta la determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 La durata della protezione da concedere in base alla presente convenzione non potra' essere inferiore ad un periodo di venti anni a decorrere: a) dalla fine dell'anno della fissazione, per i fonogrammi e le esecuzioni fissate su di essi; b) dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione ha avuto luogo, per le esecuzioni che non sono fissate su fonogrammi; c) dalla fine dell'anno in cui l'emissione ha avuto luogo, per le emissioni di radiodiffusione.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Ogni Stato contraente ha la facolta' di prevedere nella propria legislazione nazionale eccezioni alla protezione garantita dalla presente convenzione nei casi seguenti: a) quando si tratti di utilizzazione privata; b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualita'; c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni; d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente paragrafo 1, ogni Stato contraente ha la facolta' di prevedere nella propria legislazione nazionale, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, limitazioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche. Tuttavia, non possono essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse sono compatibili con le disposizioni della presente convenzione.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 1. Nel partecipare alla presente convenzione, ogni Stato accetta tutti gli obblighi ed e' ammesso a tutti i vantaggi che essa prevede. Tuttavia, uno Stato potra' in qualunque momento specificare, mediante notifica depositata presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite: a) per quanto riguarda l'articolo 12: (i) che non applichera' nessuna delle disposizioni di questo articolo; (ii) che non applichera' le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda determinate utilizzazioni; (iii) che non applichera' le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda i fonogrammi il cui produttore non sia cittadino di uno Stato contraente; (iv) che per quanto concerne i fonogrammi il cui produttore sia cittadino di un altro Stato contraente, limitera' l'estensione e la durata della protezione prevista in tale articolo a quelle relative alla protezione che quest'ultimo Stato contraente accorda ai fonogrammi fissati per la prima volta dal cittadino dello Stato autore della dichiarazione; tuttavia, quando lo Stato contraente del quale il produttore e' cittadino non accorda la protezione allo stesso beneficiario o agli stessi beneficiari cui la protezione e' accordata dallo Stato contraente autore della dichiarazione, questo fatto non pregiudichera' in alcun modo l'estensione della protezione stessa; b) per quanto riguarda l'articolo 13, che non applichera' le disposizioni del comma d) di tale articolo; se uno Stato contraente fa una simile dichiarazione, gli altri Stati contraenti non saranno tenuti ad accordare il diritto previsto nel comma d) dell'articolo 13 agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel territorio dello Stato predetto. 2. Se la notifica prevista nel paragrafo 1 del presente articolo e' depositata in una data posteriore a quella del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, essa non prendera' effetto che sei mesi dopo il suo deposito.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 26 ottobre 1961, accordi ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita in funzione del solo criterio della fissazione potra', mediante una notifica depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite contemporaneamente allo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che applichera' soltanto il criterio della fissazione ai fini dell'articolo 5, e questo stesso criterio della fissazione in luogo del criterio della nazionalita' del produttore ai fini del paragrafo 1, comma a), numeri (iii) e (iv), dell'articolo 16.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Ogni Stato che abbia fatto una delle dichiarazioni previste all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, o all'articolo 17, puo', mediante una nuova notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ridurne la portata o ritirarla.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Nonostante ogni altra disposizione della presente convenzione, l'articolo 7 cessera' di essere applicabile ogni qualvolta un artista interprete o esecutore abbia dato il suo consenso all'inclusione della sua esecuzione in una fissazione di immagini o di immagini e di suoni.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 1. La presente convenzione non fede i diritti acquisiti in uno qualunque degli Stati contraenti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della convenzione per tale Stato. 2. Nessuno Stato contraente sara' tenuto ad applicare le disposizioni della presente convenzione alle esecuzioni o alle emissioni di radiodiffusione effettuate, ovvero ai fonogrammi registrati, anteriormente alla data di entrata in vigore della convenzione per tale Stato.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 La protezione prevista nella presente convenzione non potra' beneficiare quella della quale possano altrimenti beneficiare gli artisti interpreti o esecutori, i produttori
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari, purche' tali accordi conferiscano agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione diritti piu' estesi di quelli accordati dalla presente convenzione ovvero contengano altre disposizioni non contrarie a detta convenzione.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 La presente convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarra' aperta, fino alla data del 30 giugno 1962, alla firma degli Stati invitati alla Conferenza diplomatica sulla protezione internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, che partecipano alla Convenzione universale sul diritto di autore o sono membri della Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.
Convenzione-art. 24
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.