LEGGE 22 novembre 1973, n. 872
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi sottufficiali possono conseguire una seconda promozione: a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo; b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di anni 10 cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo; c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. I sottufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorchè, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma stesso. Possono conseguire una quarta promozione i sottufficiali che siano titolari di pensione di 1a categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968 n. 313, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorchè si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) o c). Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.
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