LEGGE 22 novembre 1973, n. 873
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 28 della legge 1 giugno 1961, n. 512, è sostituito dal seguente: "La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 40° anno di età".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.