LEGGE 27 dicembre 1973, n. 875

Type Legge
Publication 1973-12-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1977. Con effetto dal 1 gennaio 1973, il compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito non può superare la somma di lire centottantamila.

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