LEGGE 29 novembre 1973, n. 879

Type Legge
Publication 1973-11-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e al protocollo addizionale di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 44 della convenzione stessa.

LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - COLOMBO - LA MALFA - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convenzione-art. 1

Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DEL PRESIDIUM DEL SOVIET SUPREMO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche e di contribuire in tal modo all'ulteriore sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Paesi, hanno deciso di concludere una convenzione consolare e a tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana: il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana on. Amintore FANFANI, il Presidente del Presidium del Soviet supremo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche: il Ministro degli affari esteri dell'U.R.S.S. Andrej Andrevitch GROMYKO, i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti: Articolo 1 Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese nel senso qui sotto precisato: 1) l'espressione "Ufficio consolare" designa un consolato generale, un consolato o vice consolato; 2) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; 3) l'espressione "Capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita'; 4) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata dell'esercizio delle funzioni consolari; 5) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un ufficio consolare; 6) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico di un ufficio consolare; 7) l'espressione "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; 8) l'espressione "membro del personale privato" designa una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'ufficio consolare; 9) l'espressione "archivi consolari" comprende tutta la corrispondenza di servizio, il materiale di cifra, i documenti, libri e i mezzi tecnici adibiti alla cancelleria, nonche' i mobili destinati a custodirli; 10) l'espressione "cittadini" comprende egualmente le persone giuridiche costituite in conformita' alla legislazione di una delle due Parti contraenti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 1) Uffici consolari di una delle Parti contraenti possono essere aperti nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2) La sede dell'ufficio consolare, la classe e la circoscrizione, nonche' le successive modifiche sono fissate di comune accordo fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Prima della nomina del capo dell'ufficio consolare lo Stato d'invio chiede per via diplomatica l'assenso dello Stato di residenza per tale nomina.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 1) Il capo dell'ufficio consolare esplica le sue funzioni dopo essere stato riconosciuto in tale qualita' dallo Stato di residenza. Tale riconoscimento, dopo la presentazione delle lettere patenti, avra' luogo in forma di exequatur. 2) La rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio presenta al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza le lettere patenti in cui viene indicato il nome e cognome del capo dell'ufficio consolare, il suo rango, nonche' la circoscrizione consolare e la sede dell'ufficio consolare. 3) In attesa del rilascio dell'exequatur, lo Stato di residenza, quando cio' e' necessario, autorizza l'esercizio temporaneo delle funzioni consolari. 4) Dopo il riconoscimento, anche provvisorio, le autorita' dello Stato di residenza adottano i necessari provvedimenti perche' il capo dell'ufficio consolare possa svolgere le sue funzioni e godere dei diritti, privilegi e immunita' previsti dalla presente convenzione.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 1) Se, per qualsiasi ragione, il capo dell'ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, la reggenza temporanea dell'ufficio consolare puo' essere affidata ad un funzionario o ad un impiegato dello stesso o di un altro ufficio consolare dello Stato d'invio, oppure ad un funzionario della sua rappresentanza diplomatica. Il cognome ed il nome di questa persona devono essere preventivamente comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza. 2) La persona incaricata della reggenza temporanea dell'ufficio consolare godra' delle facilitazioni, privilegi ed immunita' del capo dell'ufficio consolare stabiliti dalla presente convenzione.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 I funzionari consolari possono essere soltanto cittadini dello Stato d'invio.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Lo Stato di residenza puo' informare, per via diplomatica, lo Stato d'invio che un membro dell'ufficio consolare non e' piu' accettabile. Dopo aver ricevuto questa comunicazione, lo Stato d'invio fa cessare, in un termine ragionevole, l'attivita' del membro dell'ufficio consolare.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Lo Stato d'invio comunica, per via diplomatica, allo Stato di residenza la cessazione dell'attivita' di un membro dell'ufficio consolare.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Con la sua attivita', il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali, scientifiche e turistiche fra le Parti contraenti e tende in ogni modo a promuovere relazioni amichevoli tra di esse.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Il capo dell'ufficio consolare nei limiti della circoscrizione consolare tutela i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini comprese le persone giuridiche.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Il capo dell'ufficio consolare puo' prendere le disposizioni necessarie per assicurare, in conformita' con la legge e i regolamenti dello Stato di residenza, la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato d'invio dinanzi ai tribunali o alle altre autorita' della circoscrizione consolare, se essi, per assenza o per qualsiasi altro motivo, non sono in grado di far valere in tempo utile i propri diritti o interessi. Questa disposizione si applica anche alle persone giuridiche dello Stato d'invio.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Il capo dell'ufficio consolare: a) tiene l'elenco dei cittadini dello Stato d'invio ed agli stessi rilascia, rinnova, modifica o annulla i passaporti o qualsiasi documento analogo; b) rilascia, rinnova, modifica o annulla i visti dello Stato d'invio.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 1) Il capo dell'ufficio consolare puo': a) stendere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato d'invio; b) celebrare i matrimoni nei casi in cui i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio; c) registrare lo scioglimento dei matrimoni per cause ammesse dall'ordinamento dello Stato d'invio. 2) Quanto precede non dispensa le persone interessate dall'obbligo di fare le relative dichiarazioni richieste dalla legislazione dello Stato di residenza. 3) I competenti uffici dello Stato di residenza devono inviare all'ufficio consolare senza alcun onere di spesa il certificato di morte del cittadino dello Stato d'invio.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 1) Il capo dell'ufficio consolare puo', nell'ambito della sua circoscrizione, compiere nell'ufficio consolare, nella propria abitazione e altresi', su richiesta, nelle abitazioni dei cittadini dello Stato d'invio e a bordo delle navi dello Stato suddetto i seguenti atti: a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio; b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio; c) redigere o certificare i contratti e gli strumenti unilaterali conclusi tra cittadini dello Stato d'invio, a meno che essi non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza e non concernano la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza; d) redigere o certificare contratti, conclusi tra cittadini dello Stato di invio da una parte e cittadini dello Stato di residenza o cittadini di un terzo Stato dall'altra, allorche' l'effetto giuridico di tali contratti si produce esclusivamente sul territorio dello Stato d'invio, a condizione che non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza; e) autenticare su documenti le firme di cittadini dello Stato d'invio; f) legalizzare i documenti e le copie degli stessi; g) tradurre atti e documenti e certificarne la traduzione; h) ricevere in deposito dai cittadini dello Stato d'invio documenti, denaro, valori ed altri beni ad essi appartenenti. 2) I documenti, il denaro, i valori e gli altri beni lasciati in deposito all'ufficio consolare in conformita' al numero 1-h) del presente articolo possono essere esportati dallo Stato di residenza soltanto in conformita' alla legislazione di questo Stato.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 1) Le autorita' dello Stato di residenza riconoscono i documenti e gli atti, indicati nell'articolo 14, stesi o autenticati dal funzionario consolare con l'apposizione del timbro ufficiale, nonche' le copie, gli estratti e le traduzioni di tali atti e documenti, per gli usi consentiti dall'ordinamento dello Stato di residenza. 2) Gli atti, i documenti, le copie, le traduzioni e gli estratti elencati nel punto 1), quando siano presentati alle autorita' dello Stato di residenza, devono essere legalizzati se cio' e' richiesto dalla legislazione di questo Stato.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 1) Le competenti autorita' dello Stato di residenza al piu' presto possibile informano l'ufficio consolare della morte sul territorio dello Stato di residenza del cittadino dello Stato d'invio e gli comunicano le notizie di cui dispongono in merito ai beni ereditari, agli eredi o legatari, nonche' all'esistenza del testamento. 2) Le competenti autorita' informano al piu' presto possibile l'ufficio consolare dell'apertura di una successione nello Stato di residenza, qualora l'erede od il legatario sia cittadino dello Stato d'invio. Tale comunicazione viene fatta anche nel caso in cui le autorita' dello Stato di residenza hanno notizia dell'apertura di una successione nel territorio di uno Stato terzo a favore di un cittadino dello Stato d'invio. 3) a) Le competenti autorita' dello Stato di residenza comunicano al piu' presto possibile all'ufficio consolare i provvedimenti da esse adottati in merito alla conservazione e all'amministrazione dei beni ereditari che si trovano in detto Stato a seguito della morte di un cittadino dello Stato d'invio. b) Il funzionario consolare puo' prestare il suo concorso, direttamente o per mezzo di un delegato, alla messa in esecuzione delle misure previste dalla lettera a). 4) Se dopo il compimento delle formalita' di successione nel territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato dalla vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede o legatario dello Stato d'invio che non risieda nello Stato di residenza e che non abbia nominato ii suo rappresentante, i menzionati beni o le somme ricavate dalla loro vendita vengono trasmessi all'ufficio consolare dello Stato d'invio per trasmissione all'erede a condizione che: a) le competenti autorita' dello Stato di residenza abbiano autorizzato, se e' necessario, la consegna dei beni ereditari o della somma ricavata dalla loro vendita; b) tutti i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti; c) le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite. 5) Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio si trovi provvisoriamente nello Stato di residenza e muoia sul detto territorio, gli effetti, il danaro ed i preziosi che egli ha con se' saranno consegnati senza alcuna formalita' all'ufficio consolare dello Stato d'invio. La consegna, e, ove necessario, l'esportazione di detti beni vengono effettuate con l'osservanza della legislazione dello Stato di residenza.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Le autorita' dello Stato di residenza comunicano all'ufficio consolare i casi in cui e' necessario nominare un tutore o curatore per il cittadino dello Stato d'invio o un amministratore per i beni dello stesso, quando questi beni restano incustoditi. Il funzionario consolare puo' rivolgersi alle competenti autorita' dello Stato di residenza per i problemi relativi alla nomina dei tutori e curatori dei cittadini dello Stato d'invio o degli amministratori dei beni delle persone assenti e, in particolare, puo' proporre la candidatura per l'affidamento delle funzioni dei tutori e dei curatori.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 1) Il capo dell'ufficio consolare puo' prestare aiuto ed assistenza alle navi dello Stato d'invio che sono entrate in porto nella sua circoscrizione consolare. Egli puo' salire a bordo della nave dopo che questa sia stata ammessa a libera pratica e prendere contatto con l'equipaggio della nave dello Stato d'invio. 2) Il capo dell'ufficio consolare puo': a) senza ledere i diritti delle autorita' dello Stato di residenza, svolgere indagini per qualsiasi incidente verificatosi sulle navi dello Stato d'invio durante il viaggio; interrogare il comandante o qualsiasi membro dell'equipaggio; controllare le carte di bordo; decidere le controversie tra il comandante, gli ufficiali ed i marinai, nei limiti consentiti dall'ordinamento dello Stato d'invio, nonche' facilitare l'entrata, l'uscita e la permanenza della nave nel porto; b) prendere provvedimenti relativi al ricovero in ospedale o rimpatrio del comandante o di qualsiasi membro dell'equipaggio della nave; c) ricevere, redigere o certificare qualsiasi dichiarazione o altro documento previsti dalla legislazione dello Stato d'invio relativa alle navi; d) il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi per assistenza alle competenti autorita' dello Stato di residenza nello svolgere dette funzioni. 3) Nel caso in cui le competenti autorita' dello Stato di residenza intendano adottare provvedimenti coercitivi sulla nave dello Stato d'invio la quale si trovi nelle acque dello Stato di residenza, dette autorita' prima di adottare tali provvedimenti informano in tempo utile l'ufficio consolare affinche' il capo dell'ufficio consolare o un suo delegato possa assistere alla esecuzione di detti provvedimenti. Se il capo dell'ufficio consolare o il suo delegato non sono stati presenti a quanto sopra, le citate autorita' danno al piu' presto possibile la piena informazione di cio' che ha avuto luogo. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui i membri dell'equipaggio della nave debbano essere interrogati a terra dalle autorita' del luogo in cui si trova il porto. 4) Il punto 3) del presente articolo non si applica al controllo doganale, dei passaporti ed a quello sanitario. 5) Nel termine di nave impiegato nella presente convenzione non sono comprese le navi da guerra.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 1) Se una nave dello Stato d'invio naufraga, s'incaglia o subisce una qualsiasi avaria nelle acque dello Stato di residenza, le competenti autorita' dello Stato di residenza ne informano al piu' presto possibile l'ufficio consolare e gli danno notizia dei provvedimenti adottati per la salvezza dell'equipaggio, della nave e del carico. Il capo dell'ufficio consolare puo' prestare ogni genere di assistenza alla nave, ai membri dell'equipaggio, ai passeggeri nonche' prendere provvedimenti per la conservazione del carico e la riparazione della nave. Il capo dell'ufficio consolare puo' rivolgersi alle autorita' dello Stato di residenza chiedendo che vengano adottati i provvedimenti stessi. 2) Il capo dell'ufficio consolare puo' prendere i provvedimenti necessari relativi alla nave ed al carico qualora il proprietario della nave, il comandante od un'altra persona autorizzata non sono in grado di farlo. 3) Il capo dell'ufficio consolare puo' anche prendere i provvedimenti relativi al carico ed alle provviste appartenenti a cittadini dello Stato d'invio e che fanno parte del carico di una nave sinistrata che si e' arenata sulla costa dello Stato di residenza o nelle sue immediate vicinanze o che e' stata rimorchiata in un porto della circoscrizione consolare. 4) Le competenti autorita' dello Stato di residenza prestano l'assistenza al capo dell'ufficio consolare nei provvedimenti da lui adottati in merito al sinistro della nave. 5) La nave che ha subito il sinistro, il suo carico, le provviste di bordo non sono assoggettabili nello Stato di residenza a diritti doganali a meno che non vengano destinati al consumo interno.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 vengono applicate anche agli aeromobili civili.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Oltre alle funzioni previste dalla presente convenzione, il capo dell'ufficio consolare puo' esplicare le altre funzioni consolari attribuitegli dall'ordinamento dello Stato d'invio purche' esse non siano contrarie all'ordinamento dello Stato di residenza.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 1) La bandiera dello Stato d'invio puo' essere esposta sull'edificio dell'ufficio consolare, sulla residenza del capo dell'ufficio consolare e sui mezzi di trasporto da lui impiegati per esigenze di servizio. 2) Sull'edificio dell'ufficio consolare puo' essere fissato lo stemma con l'emblema dello Stato d'invio e con la denominazione dell'ufficio consolare.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 1) Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o l'affitto sul suo territorio, nel quadro delle sue leggi e dei suoi regolamenti, di terreni, edifici, parti di edifici per l'ufficio consolare o prestare aiuto allo Stato d'invio perche' se li procuri in altra maniera. 2) Esso deve anche, in caso di necessita', prestare aiuto allo Stato d'invio perche' ottenga gli alloggi occorrenti ai membri dell'ufficio consolare. 3) Quanto previsto dal presente articolo non dispensa lo Stato d'invio dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti urbanistici in vigore nei luoghi dove si trovano i relativi appezzamenti di terreno, edifici o parti di edifici.

Convenzione-art. 24

Articolo 24 1) Gli edifici o parti di edifici nonche' il terreno ad essi attinente, usati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario, sono inviolabili. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nell'edificio, parti dell'edificio, o sul terreno ad essi attinente, usati esclusivamente per scopi consolari, senza il consenso del capo dell'ufficio consolare, del capo della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio o di una persona da essi autorizzata. 2) La presente disposizione si applica altresi' alla residenza privata del capo dell'ufficio consolare.

Convenzione-art. 25

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