LEGGE 26 novembre 1973, n. 883
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.
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