LEGGE 29 novembre 1973, n. 886

Type Legge
Publication 1973-11-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 50 della convenzione stessa.

LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - COLOMBO - PRETI - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convenzione-art. 1

Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRESIDIUM DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA animati dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Italia e la Repubblica popolare di Bulgaria e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, hanno deciso di stipulare la presente convenzione e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana l'on. prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli affari esteri Il Presidium dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare di Bulgaria il signor Ivan BACHEV, Ministro per gli affari esteri i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come qui sotto precisato: a) l'espressione "ufficio consolare" designa un consolato generale, un consolato, un vice consolato; b) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; c) l'espressione "capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita'; d) l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il capo dell'ufficio consolare, incaricata in tale qualita' di esercitare funzioni consolari; e) l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare; f) l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico dell'ufficio consolare; g) l'espressione "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; h) l'espressione "membri del personale consolare" designa i funzionari consolari, diversi dal capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; i) l'espressione "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edificio ed il terreno ad essi attinente che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'ufficio consolare; j) l'espressione "archivi consolari" designa tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici e i registri dell'ufficio consolare, nonche' il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; k) l'espressione "nave" designa ogni costruzione galleggiante, registrata in uno dei porti dello Stato di invio ed autorizzata ad issare la bandiera di tale Stato; questa espressione non comprende, tuttavia, le navi da guerra.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Istituzione di uffici consolari 1. Ciascuna delle Parti contraenti puo' istituire uffici consolari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione vengono fissate di comune accordo dalle Parti contraenti. 3. Il preventivo espresso consenso dello Stato di residenza e' richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un ufficio consolare esistente, fuori della sede di quest'ultimo. 4. Il numero dei funzionari e degli impiegati consolari viene concordato dalle due Parti contraenti, tenendo conto delle necessita' e del volume del lavoro di ciascun ufficio consolare definiti dallo Stato di invio. 5. Il funzionario consolare esercita le sue funzioni nella circoscrizione consolare. Egli puo' esercitare le funzioni al di fuori della circoscrizione consolare con il consenso dello Stato di residenza.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Lettera patente ed exequatur 1. Il capo dell'ufficio consolare e' munito dallo Stato di invio della patente consolare, trasmessa per via diplomatica allo Stato di residenza, che deve attestare i nomi, il cognome e il suo rango, nonche' la classe, la circoscrizione e la sede dell'ufficio consolare. 2. Il capo dell'ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni attraverso una autorizzazione dello Stato di residenza accordatagli sotto forma di exequatur. 3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo dell'ufficio consolare puo' essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni da parte dello Stato di residenza. In questo caso, le disposizioni della presente convenzione sono a lui applicabili.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Notifica preventiva del funzionario consolare Per ogni funzionario diverso dal capo dell'ufficio consolare, lo Stato di invio comunica preventivamente, per via diplomatica, al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza i nomi, il cognome, il rango e le funzioni.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Reggenza dell'ufficio consolare 1. Se il capo dell'ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, un reggente puo' agire a titolo provvisorio come capo dell'ufficio consolare. 2. I nomi ed il cognome del reggente sono preventivamente notificati dalla missione diplomatica dello Stato di invio. 3. Durante la reggenza, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al reggente, allo stesso titolo che al capo dell'ufficio consolare. Tuttavia, lo Stato di residenza non e' tenuto ad accordare al reggente le facilitazioni, i privilegi e le immunita' il cui godimento da parte del capo dell'ufficio consolare e' subordinato a condizioni che non si verificano per il reggente.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare Al momento in cui il capo dell'ufficio consolare e' ammesso, sia pure a titolo provvisorio, ad esercitare le sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare e cura l'adozione delle misure necessarie per porre in grado il capo dell'ufficio consolare di adempiere agli obblighi del suo incarico e di beneficiare delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente convenzione.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Cittadinanza del funzionario consolare Funzionario consolare puo' essere soltanto un cittadino dello Stato di invio.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Persona dichiarata non grata 1. Lo Stato di residenza puo' in qualsiasi momento informare lo Stato di invio, senza obbligo di fornire motivi della sua decisione, che un funzionario consolare e' persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare e' persona non accettabile. In tal caso lo Stato di invio e' obbligato a richiamare la persona in causa. 2. Se lo Stato di invio rifiuta di eseguire o non esegue entro un termine ragionevole l'obbligo stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza puo', a seconda dei casi, ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Fine delle mansioni di membro dell'ufficio consolare Le mansioni di membro di un ufficio consolare hanno termine segnatamente con: a) la notifica da parte dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le mansioni della persona in causa sono terminate; b) il ritiro dell'exequatur; c) la notifica allo Stato di invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in causa come membro del personale consolare.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Mantenimento di rapporti tra le Parti contraenti Con la sua attivita', il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche culturali, scientifiche e turistiche tra le Parti contraenti contribuendo in tal modo alle relazioni amichevoli fra di esse.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini Nella circoscrizione consolare il funzionario consolare protegge e difende tutti i diritti e gli interessi dello Stato di invio e delle persone fisiche e giuridiche che abbiano la sua nazionalita', nei limiti previsti dalla presente convenzione e in altra maniera.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Rappresentanza dei cittadini dello Stato di invio Nei casi in cui il cittadino dello Stato di invio non sia presente oppure non sia rappresentato nello Stato di residenza, il funzionario consolare, nell'ambito della sua circoscrizione, puo', in conformita' all'ordinamento giuridico dello Stato di residenza, prendere personalmente o tramite mandatario tutte le misure necessarie per la rappresentanza del cittadino innanzi agli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza a fine di salvaguardarne i diritti e gli interessi. Il funzionario consolare puo' anche proporre agli organi competenti il rinvio della soluzione della questione fino a quando il cittadino verra' informato ed avra' la possibilita' di assistere personalmente oppure sara' altrimenti rappresentato.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Rilascio di passaporti e di visti Il funzionario consolare rilascia, rinnova, prolunga, modifica i passaporti o ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato di invio, cosi' come rilascia visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi nello Stato di invio.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Funzioni in materia di stato civile 1. Il funzionario consolare puo' redigere, registrare e trascrivere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato di invio. 2. Il funzionario consolare puo' celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato di invio. Egli ne informera' immediatamente le autorita' competenti dello Stato di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto concerne le dichiarazioni di nascita, di matrimonio e di morte.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Registrazione dei cittadini dello Stato di invio Il funzionario consolare puo' registrare i cittadini dello Stato di invio che si trovano nella sua circoscrizione consolare. Cio' non esenta questi cittadini dall'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato concernenti la registrazione degli stranieri.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Funzioni notarili e amministrative 1. Nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare puo' compiere i seguenti atti: a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio, a condizione che esse non siano contrarie alla legislazione dello Stato di residenza; b) redigere, certificare e ricevere in deposito testamenti di cittadini dello Stato di invio; c) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio, ed anche le loro dichiarazioni unilaterali, purche' tali contratti o dichiarazioni non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; tuttavia il funzionario consolare non puo' redigere o certificare contratti o dichiarazioni relativi all'acquisto ed al trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza; d) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio e cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo quando l'effetto giuridico di tali contratti si produca esclusivamente nel territorio dello Stato di invio o questi contratti debbano essere eseguiti nel detto territorio, a condizione che non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza; e) tradurre e legalizzare ogni specie di documento emanato da autorita' o funzionari dello Stato di invio e dello Stato di residenza; tali traduzioni hanno la stessa validita' che se fossero state eseguite dai traduttori ufficiali di uno dei due Stati; f) autenticare su documenti di qualsiasi genere la firma dei cittadini dello Stato di invio, a condizione che il contenuto dei documenti, non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza; g) ricevere in deposito denaro, titoli e documenti appartenenti a cittadini dello Stato di invio oppure ad essi destinati, se cio' non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza; h) compiere ogni altro atto al quale sia stato autorizzato dallo Stato di invio a condizione che esso non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza. 2. Il denaro, i titoli e gli altri beni presi in consegna dal funzionario consolare non possono essere esportati dallo Stato di residenza che in conformita' ai regolamenti di questo Stato.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Funzioni in materia di successione 1. Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio muoia nel territorio dello Stato di residenza, le autorita' competenti di questo Stato ne avvertono senza ritardo l'ufficio consolare e gli comunicano tutte le notizie di cui dispongono circa gli eredi, i legatari, la loro residenza e domicilio, i beni ereditari e l'esistenza di un testamento. Le stesse autorita' informano l'ufficio consolare dello Stato di invio anche nel caso in cui abbiano appreso che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo. 2. Le autorita' competenti dello Stato di residenza avvertono senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio quando l'erede, o il legatario, chiamati ad una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza, siano cittadini dello Stato di invio. L'ufficio consolare, da parte sua, informa le autorita' locali di tutti i dati in suo possesso concernenti l'eredita'. 3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informano senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio delle misure adottate per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari rimasti nel territorio dello Stato di residenza a seguito del decesso di un cittadino dello Stato di invio. Il funzionario consolare puo', direttamente o attraverso un suo rappresentante, prestare il suo concorso nella messa in esecuzione delle suddette misure. 4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato della vendita dei beni mobili o immobili spettano a un erede o legatario che ha il suo domicilio nel territorio dello Stato di invio, che non ha partecipato alle procedure della successione e non ha designato il suo rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno consegnati all'ufficio consolare dello Stato di invio per essere messi a disposizione dell'erede o legatario, a condizione: a) che gli organi competenti abbiano autorizzato la consegna dei beni ereditari o del ricavato della loro vendita; b) che i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti; c) che i tributi relativi alla successione siano stati pagati o garantiti. 5. Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato di residenza e muoia nel detto territorio, il danaro e gli effetti che il defunto aveva con se' saranno consegnati senza alcuna formalita' all'ufficio consolare dello Stato di invio ad eccezione di quegli effetti che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso. I regolamenti concernenti l'esportazione degli effetti e la rimessa delle somme di danaro devono essere osservati anche in questo caso. 6. Le disposizioni dell'articolo 12 della presente convenzione sono applicabili in materia di successione.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Funzioni in materia di tutela e curatela 1. Il funzionario consolare puo' intervenire presso le autorita' competenti dello Stato di residenza al fine di promuovere gli atti necessari per la nomina di tutori o curatori per i cittadini dello Stato di invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti. 2. Il funzionario consolare sara' senza ritardo informato dalle competenti autorita' locali qualora sia necessario provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino minore o incapace dello Stato di invio. La nomina del tutore o del curatore ha luogo secondo la legislazione dello Stato di residenza.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Assistenza alla navigazione 1. Se una nave dello Stato di invio giunge in un porto o sosta in un punto in cui possa gettare l'ancora, situati nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare puo' prestare alla nave e al suo equipaggio ogni assistenza ed esercitare le funzioni concernenti la navigazione, la nave e l'equipaggio. 2. A tal fine il funzionario consolare puo', senza essere ostacolato dalle autorita' dello Stato di residenza: a) salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa a libera pratica; b) comunicare con il capitano e con gli altri membri dell'equipaggio. 3. Le competenti autorita' dello Stato di residenza accorderanno l'assistenza eventualmente richiesta dal funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni.

Convenzione-art. 20

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