LEGGE 22 ottobre 1973, n. 906
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni: convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970; convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, agli articoli 13 e 15 delle convenzioni stesse.
LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - TANASSI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convention
ALLEGATO Convention pour la repression de la capture illicite d'aeronefs Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili PREAMBOLO Gli Stati parti alla presente convenzione, Considerato che gli atti illeciti di cattura o di esercizio del controllo di aeromobili in volo compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, ostacolano seriamente l'esercizio dei servizi aerei e minano la fiducia dei popoli del mondo nella sicurezza dell'aviazione civile, Considerato che tali atti li preoccupano gravemente, Considerato che, allo scopo di prevenire questi atti, e' urgente prevedere delle disposizioni atte a punire i loro autori, Convengono quanto segue: Articolo 1 Commette un'infrazione penale (qui di seguito denominata "l'infrazione") chiunque, a bordo di un aeromobile in volo, a) illecitamente e con la violenza o minaccia di violenza si impadronisce di questo aeromobile o ne esercita il controllo o tenta di commettere uno di questi atti, o b) e' complice di una persona che commette o tenta di commettere uno di questi atti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Ciascuno Stato contraente si impegna a reprimere l'infrazione con pene severe.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. Ai fini della presente convenzione, un aeromobile e' considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, tutte le porte esterne sono state chiuse, fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco. In caso di atterraggio forzato, si presume che il volo continui finche' l'autorita' competente non avra' preso in consegna l'aeromobile, le persone e i beni a bordo. 2. La presente convenzione non si applica agli aeromobili utilizzati a scopi militari, doganali o di polizia. 3. La presente convenzione si applica soltanto nel caso in cui il luogo di decollo o il luogo di atterraggio effettivo dell'aeromobile a lordo del quale e' commessa l'infrazione si trovi fuori dal territorio dello Stato di immatricolazione di tale aeromobile, che si tratti di un aeromobile in volo internazionale o di un aeromobile in volo nazionale. 4. Nei casi di cui all'articolo 5, la presente convenzione non si applica ove il luogo di decollo e il luogo di atterraggio effettivo dell'aeromobile a bordo del quale e' commessa l'infrazione si trovino sul territorio di uno solo degli Stati citati in tale articolo. 5. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, gli articoli 6, 7, 8 e 10 sono applicabili, a prescindere dal luogo di decollo o dal luogo di atterraggio effettivo dell'aeromobile, se l'autore o l'autore presunto dell'infrazione viene scoperto sul territorio di uno Stato diverso dallo Stato d'immatricolazione dell'aeromobile suddetto.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. Ciascuno Stato contraente adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza a conoscere dell'infrazione, nonche' di qualunque altro atto di violenza diretto contro i passeggeri o l'equipaggio e commesso dall'autore presunto dell'infrazione in relazione diretta con questa, nei seguenti casi: a) se essa viene commessa a bordo di un aeromobile immatricolato in questo Stato; b) se l'aeromobile a bordo del quale viene commessa l'infrazione atterra sul proprio territorio con l'autore presunto dell'infrazione ancora a bordo; c) se l'infrazione viene commessa a bordo di un aeromobile dato in locazione senza equipaggio ad una persona avente la sede principale degli affari o, in mancanza, la residenza permanente nello Stato suddetto. 2. Ciascuno Stato contraente adotta altresi' le misure necessarie per stabilire la propria competenza a conoscere dell'infrazione nel caso in cui l'autore presunto di questa si trovi sul suo territorio e non venga estradato conformemente all'articolo 8 verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. La presente convenzione non esclude la giurisdizione penale esercitata ai sensi della legge nazionale.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Gli Stati contraenti che costituiscono, per il trasporto aereo, delle organizzazioni di esercizio in comune o enti internazionali di esercizio o che utilizzino aeromobili oggetto di una immatricolazione comune o internazionale designano, per ciascun aeromobile, secondo le necessarie modalita', lo Stato che esercita la competenza e avra' le attribuzioni dello Stato d'immatricolazione ai fini della presente convenzione. Essi notificheranno tale designazione all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, la quale informera' a sua volta tutti gli Stati Parti alla presente convenzione.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, qualsiasi Stato contraente sul territorio del quale si trova l'autore o l'autore presunto dell'infrazione assicura la detenzione di questa persona o adotta tutte le altre misure necessarie per assicurarne la presenza. Tale detenzione e queste misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato suddetto; esse possono essere mantenute soltanto nel periodo di tempo necessario per consentire l'esercizio dell'azione penale o la apertura di un procedimento di estradizione. 2. Lo Stato suddetto procede immediatamente ad un inchiesta preliminare allo scopo di stabilire i fatti. 3. Chiunque sia detenuto in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo puo' comunicare immediatamente col piu' vicino rappresentante qualificato dello Stato del quale ha la nazionalita'; a tal fine, gli saranno concesse tutte le agevolazioni. 4. Quando uno Stato ha messo una persona in detenzione conformemente alle disposizioni del presente articolo, esso notifica immediatamente tale detenzione, nonche' le circostanze che la giustificano, allo Stato di immatricolazione dell'aeromobile, allo Stato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), allo Stato del quale la persona detenuta ha la nazionalita', e, se lo ritiene opportuno, a tutti gli altri Stati interessati. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo ne comunica al piu' presto le conclusioni agli Stati suddetti indicando altresi' se intende esercitare la propria giurisdizione.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Lo Stato contraente sul territorio del quale viene scoperto l'autore presunto dell'infrazione, qualora non proceda all'estradizione di quest'ultimo, sottopone la questione, senza eccezione di sorta e a prescindere dal fatto che l'infrazione sia stata o no commessa sul proprio territorio, alle autorita' competenti per l'esercizio dell'azione penale. Tali autorita' prendono la loro decisione allo stesso modo che per ogni normale infrazione penale di carattere grave secondo le leggi di tale Stato.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 1. L'infrazione e' inclusa di diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra Stati contraenti. Gli Stati contraenti si impegnano ad includere l'infrazione come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che concluderanno. 2. Qualora uno Stato contraente che subordini la estradizione all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un altro Stato contraente con il quale non e' legato da trattato di estradizione, esso ha facolta' di considerare la presente convenzione come base giuridica dell'estradizione relativamente all'infrazione. L'estradizione e' subordinata alle altre condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto. 3. Gli Stati contraenti che non subordinino l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono l'infrazione come caso di estradizione tra loro alle condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto. 4. Tra Stati contraenti, l'infrazione viene considerata, ai fini dell'estradizione, come commessa tanto nel luogo della perpetrazione quanto sul territorio degli Stati che debbono stabilire la propria competenza in virtu' dell'articolo 4, paragrafo 1.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1. Quando uno degli atti previsti dall'articolo 1, lettera a) si e' verificato o e' sul punto di verificarsi, gli Stati contraenti adottano ogni misura idonea a restituire o mantenere il controllo dell'aeromobile al comandante 2. Nei casi di cui al paragrafo precedente, qualsiasi Stato contraente sul territorio del quale si trovano l'aeromobile, i passeggeri o l'equipaggio facilita ai passeggeri ed all'equipaggio la prosecuzione del viaggio il piu' presto possibile. Esso restituisce senza indugio l'aeromobile ed il suo carico a coloro che hanno il diritto di detenerli.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. Gli Stati contraenti si prestano la piu' ampia reciproca assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedimento penale relativo all'infrazione ed agli altri atti di cui all'articolo 4. In tutti i casi, la legge applicabile per l'esecuzione di una richiesta di reciproca assistenza e' quella dello Stato richiesto. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non esimono dalle obbligazioni derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato a carattere bilaterale o plurilaterale che disciplina o disciplinera', in tutto o in parte, la reciproca assistenza in materia penale.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Ciascuno Stato contraente comunica il piu' presto possibile al Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, in conformita' con le disposizioni della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso concernenti: a) le circostanze dell'infrazione; b) le misure prese in applicazione dell'articolo 9; c) le misure prese nei confronti dell'autore o dell'autore presunto dell'infrazione e in particolare il risultato di qualsiasi procedimento d'estradizione o di qualsiasi altra procedura giudiziaria.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 1. Qualsiasi controversia fra Stati contraenti riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione che non possa essere risolta per mezzo di negoziati e' sottoposta ad arbitrato, su richiesta di uno di essi. Qualora nei sei mesi successivi alla data di richiesta di arbitrato le Parti non riescano a mettersi d'accordo sull'organizzazione dell'arbitrato una qualunque di esse puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, presentando una istanza conformemente allo statuto della Corte. 2. Ciascuno Stato potra', all'atto della firma o della ratifica della presente convenzione o dell'adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo precedente. Gli altri Stati contraenti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di ciascuno Stato che abbia avanzato tale riserva. 3. Ciascuno Stato contraente che abbia avanzato una riserva in virtu' delle disposizioni del paragrafo precedente potra' in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante notifica ai governi depositari.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. La presente convenzione sara' aperta il 16 dicembre 1970 a L'Aja alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto aereo tenuta a L'Aja dal 1 al 16 dicembre 1970 (qui di seguito denominata "La Conferenza de L'Aja"). Dopo il 31 dicembre 1970, essa sara' aperta alla firma di tutti gli Stati a Washington, Londra e Mosca. Qualsiasi Stato che non abbia firmato la convenzione prima che sia entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potra' aderirvi in qualsiasi momento. 2. La presente convenzione e' soggetta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, nonche' gli strumenti di adesione, saranno depositati presso i governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, che sono designati qui come governi depositari. 3. La presente convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica di dieci Stati firmatari che hanno partecipato alla Conferenza de L'Aja. 4. Per gli altri Stati, la presente convenzione entrera' in vigore alla data della sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo o trenta giorni dopo la data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione, se questa seconda data e' posteriore alla prima. 5. I governi depositari informeranno tempestivamente tutti gli Stati che firmeranno la presente convenzione o vi aderiranno della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della presente convenzione nonche' di ogni altra comunicazione. 6. Sin dalla sua entrata in vigore, la presente convenzione sara' registrata dai governi depositari conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e conformemente alle disposizioni dell'articolo 83 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 1944).
Convenzione-art. 14
Articolo 14 1. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la presente convenzione con notifica scritta ai governi depositari. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data alla quale la notifica sara' stata ricevuta dai governi depositari. IN FEDE DI CIO' i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. FATTO a L'Aja, il giorno sedici del mese di dicembre dell'anno millenovecentosettanta, in tre copie originali, ciascuna comprendente quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. (seguono le firme).
Convenzione-art. 1
Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile Gli Stati parti alla presente convenzione, Considerato che gli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile compromettono la sicurezza delle persone e dei beni, ostacolano seriamente l'esercizio dei servizi aerei e minano la fiducia dei popoli del mondo nella sicurezza dell'aviazione civile, Considerato che tali atti li preoccupano gravemente, Considerato che, allo scopo di prevenire questi atti, e' urgente prevedere misure appropriate dirette a punire i loro autori, Convengono quanto segue: Articolo 1 1. Commette un'infrazione penale chiunque illecitamente e intenzionalmente: a) compie un atto di violenza a danno di una persona che si trova a bordo di un aeromobile in volo, se questo atto e' tale da compromettere la sicurezza di questo aeromobile; b) distrugge un aeromobile in servizio o causa a tale aeromobile danni che lo rendono inadatto al volo oppure compromettono la sua sicurezza in volo; c) mette o fa mettere su un aeromobile in servizio, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o delle sostanze che possono distruggere l'aeromobile suddetto o causargli danni che lo rendono inadatto al volo o compromettono la sua sicurezza in volo; d) distrugge o danneggia impianti o servizi di navigazione aerea o ne perturba il funzionamento, se uno di questi atti e' tale da compromettere la sicurezza di aeromobili in volo; e) comunica un'informazione che sa essere falsa e, per questo fatto, compromette la sicurezza di un aeromobile in volo. 2. Commette parimenti un'infrazione penale chiunque: a) tenta di commettere una delle infrazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo; b) e' complice della persona che commette o tenta di commettere una di queste infrazioni.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Ai fini della presente convenzione: a) un aeromobile e' considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, tutte le porte esterne sono state chiuse fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, si presume che il volo continui finche' l'autorita' competente non abbia preso in consegna l'aeromobile nonche' le persone ed i beni a bordo; b) un aeromobile e' considerato in servizio dal momento in cui il personale di terra o l'equipaggio comincia a prepararlo per un dato volo fino allo scadere di un periodo di ventiquattro ore successivo a qualsiasi atterraggio; comunque, il periodo di servizio si estende a tutto il tempo durante il quale l'aeromobile si trova in volo nel senso specificato alla lettera a) del presente articolo.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Ogni Stato contraente si impegna a reprimere con pene severe le infrazioni di cui all'articolo 1.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. La presente convenzione non si applica agli aeromobili utilizzati per scopi militari, doganali o di polizia. 2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1 dell'articolo 1, la presente convenzione, che si tratti di un aeromobile in volo internazionale o di un aeromobile in volo nazionale, si applica soltanto: a) se il luogo reale o previsto del decollo o dell'atterraggio dell'aeromobile si trova al di fuori del territorio dello Stato d'immatricolazione di tale aeromobile; o b) se l'infrazione viene commessa sul territorio di uno Stato diverso dallo Stato di immatricolazione dell'aeromobile. 3. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1 dell'articolo 1, la presente convenzione si applica altresi' se l'autore o l'autore presunto dell'infrazione viene scoperto sul territorio di uno Stato diverso dallo Stato di immatricolazione dell'aeromobile. 4. Per quanto attiene agli Stati previsti all'articolo 9 e nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1 dell'articolo 1, la presente convenzione non va applicata se i luoghi menzionati alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo si trovano sul territorio di uno solo degli Stati previsti all'articolo 9, a meno che l'infrazione non venga commessa o l'autore o l'autore presunto dell'infrazione non venga scoperto sul territorio di un altro Stato. 5. Nei casi di cui alla lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 1, la presente convenzione si applica soltanto se gli impianti e i servizi di navigazione aerea sono utilizzati per la navigazione aerea internazionale. 6. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano altresi' ai casi enunciati al paragrafo 2 dell'articolo 1.
Convenzione-art. 5
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.