DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973, n. 915

Type DPR
Publication 1973-11-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170 sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327 sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1

(Nuovi termini)

((Per l'attuazione delle norme di cui al primo e al terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, e' fissato un nuovo termine che scadra' tre anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo l'obbligo, di cui al secondo comma dell'art. 31 del succitato decreto n. 208, di rimuovere, anche prima della scadenza del termine predetto, gli impianti esistenti in centri abitati ove urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano)).

Art. 2

(Modifica alle distanze di sicurezza esterne)

Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono modificati come segue: "Ferme restando le norme circa l'ubicazione degli impianti, l'area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti condizioni: a) che entro il raggio di 30 metri dal punto piu' prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano, salvo quanto previsto nell'articolo successivo, edifici di sorta; b) che nella fascia contigua fino a 40 metri di raggio dal punto piu' prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano edifici e parti di edifici con cubatura singola superiore a 3.000 metri cubi, ne' comunque edifici destinati alla collettivita', come scuole, ospedali, chiese, caserme. In prossimita' di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico, come stadi o campi sportivi, circhi equestri o luna-park a carattere stabile, campi per fiere e mercati, fermate di linee di trasporto pubblico, cimiteri, e simili, la distanza tra il punto piu' prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui allo art. 2, e il punto piu' vicino del perimetro di detti luoghi, non puo' essere inferiore a 60 metri. In prossimita' di vie di comunicazione, la distanza tra il punto piu' prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2, e il ciglio della sede viaria non puo' essere inferiore a: 30 metri per le autostrade, ferrovie e tranvie; 15 metri per le altre strade e le vie navigabili".

LEONE RUMOR - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 gennaio 1974

Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 8. - CARUSO

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