DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 923

Type DPR
Publication 1973-10-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 194 e 195, relativi alla scuola di specializzazione in "odontoiatria e protesi dentaria" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 194. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria con sede presso la clinica odontoiatrica.

Alla scuola di specializzazione vengono ammessi allievi nel numero di dodici per ciascun anno di corso per un totale complessivo di trentasei iscritti.

L'ammissione si ottiene previo concorso per titoli e per esami.

La durata dei corsi e' di 3 anni.

Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni, debbono altresi' frequentare il laboratorio di odontotecnica per l'intero anno scolastico.

Le vacanze saranno conformi al calendario universitario con un solo completo estivo (agosto).

Gli esami di profitto teorici e pratici, saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre).

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento ed approvato dal direttore della scuola.

Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.

Art. 195. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;

Microbiologia ed igiene orale;

Farmacologia;

Patologia odontostomatologica;

Odontotecnica;

Anestesia e chirurgia stomatologica;

Odontoiatria conservativa (1° anno) - biennale;

Esercitazioni pratiche.

2° Anno:

Odontoiatria conservativa (2° anno);

Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno) - biennale;

Paradontologia (1° anno) - biennale;

Anatomia ed istopatologia odontostomatologica;

Odontoiatria infantile;

Radiologia odontostomatologica;

Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) - biennale;

Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) - biennale;

Esercitazioni pratiche.

3° Anno:

Clinica odontostomatologica;

Chirurgia maxillo-facciale (2° anno);

Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;

Ortopedia dento-maxillo-facciale (2- anno);

Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);

Paradontologia (2° anno);

Esercitazioni pratiche.

La denominazione della "scuola di specializzazione in tisiologia" istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1970, n. 661, e' modificata in quella di "scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 8 gennaio 1974 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 6. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 194 e 195, relativi alla scuola di specializzazione in "odontoiatria e protesi dentaria" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria Art. 194. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria con sede presso la clinica odontoiatrica. Alla scuola di specializzazione vengono ammessi allievi nel numero di dodici per ciascun anno di corso per un totale complessivo di trentasei iscritti. L'ammissione si ottiene previo concorso per titoli e per esami. La durata dei corsi e' di 3 anni. Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni, debbono altresi' frequentare il laboratorio di odontotecnica per l'intero anno scolastico. Le vacanze saranno conformi al calendario universitario con un solo completo estivo (agosto). Gli esami di profitto teorici e pratici, saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre). Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento ed approvato dal direttore della scuola. Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti. Art. 195. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale; Microbiologia ed igiene orale; Farmacologia; Patologia odontostomatologica; Odontotecnica; Anestesia e chirurgia stomatologica; Odontoiatria conservativa (1° anno) - biennale; Esercitazioni pratiche. 2° Anno: Odontoiatria conservativa (2° anno); Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno) - biennale; Paradontologia (1° anno) - biennale; Anatomia ed istopatologia odontostomatologica; Odontoiatria infantile; Radiologia odontostomatologica; Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) - biennale; Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) - biennale; Esercitazioni pratiche. 3° Anno: Clinica odontostomatologica; Chirurgia maxillo-facciale (2° anno); Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; Ortopedia dento-maxillo-facciale (2- anno); Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno); Paradontologia (2° anno); Esercitazioni pratiche. La denominazione della "scuola di specializzazione in tisiologia" istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1970, n. 661, e' modificata in quella di "scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio".

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 gennaio 1974

Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 6. - CARUSO

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