LEGGE 15 novembre 1973, n. 925
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX della convenzione stessa.
Art. 3
All'onere di lire 5.796.000 derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1973, si fa fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3066 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE RUMOR - MORO - LA MALFA - TANASSI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convention
ALLEGATO Convention relative a l'Organisation hydrographique internationale Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. Convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale I Governi partecipanti alla presente convenzione, Considerato che l'Ufficio idrografico internazionale e' stato creato nel giugno 1921 al fine di contribuire a rendere la navigazione piu' facile e piu' sicura in tutto il mondo perfezionando le carte marine e i documenti nautici; Desiderosi di perseguire su base intergovernativa la loro cooperazione in materia idrografica; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Con la presente convenzione si crea una Organizzazione idrografica internazionale, qui appresso denominata Organizzazione, la cui sede si trova a Monaco.
Convenzione-art. II
Articolo II L'Organizzazione ha carattere consultivo e puramente tecnico. Scopo dell'Organizzazione e' di assicurare: (a) Il coordinamento delle attivita' degli uffici idrografici nazionali; (b) La maggiore uniformita' possibile nelle carte e nei documenti nautici; (c) L'adozione di metodi sicuri ed efficienti per l'esecuzione e l'utilizzazione dei rilevamenti idrografici; (d) Lo sviluppo delle scienze nel campo della idrografia, e delle tecniche impiegate per i rilevamenti oceanografici.
Convenzione-art. III
Articolo III Membri dell'Organizzazione sono i Governi partecipanti alla presente convenzione.
Convenzione-art. IV
Articolo IV L'Organizzazione comprende: - La Conferenza idrografica internazionale, qui di seguito denominata Conferenza; - L'Ufficio idrografico internazionale, qui di seguito denominato l'Ufficio, amministrato dal Comitato direttivo.
Convenzione-art. V
Articolo V Le funzioni della Conferenza sono: (a) impartire direttive generali sul funzionamento e il lavoro dell'Organizzazione; (b) procedere all'elezione dei membri del Comitato direttivo e del suo Presidente; (c) esaminare le relazioni presentate dall'Ufficio; (d) prendere decisioni su tutte le proposte di carattere tecnico o amministrativo, presentate dai Governi membri o dall'Ufficio; (e) approvare il bilancio a maggioranza dei due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza; (f) adottare, a maggioranza di due terzi dei Governi membri, le modifiche al regolamento generale e al regolamento finanziario; (g) adottare, con la maggioranza prevista al paragrafo precedente, ogni altro regolamento specifico che risulti necessario, in particolare circa lo status dei direttori e del personale dell'Ufficio.
Convenzione-art. VI
Articolo VI 1. La Conferenza e' composta dai rappresentanti dei Governi membri. Essa si riunira' in sessione ordinaria ogni cinque anni. Una sessione straordinaria della Conferenza puo' avere luogo su richiesta di un Governo membro o dell'Ufficio, previa approvazione della maggioranza dei Governi membri. 2. La Conferenza e' convocata dall'Ufficio con un preavviso di ameno sei mesi. Un ordine del giorno provvisorio viene allegato alla convocazione. 3. La Conferenza elegge il suo Presidente e il Vice-Presidente. 4. Ogni Governo membro dispone di un voto. Tuttavia, per la votazione sulle questioni di cui all'articolo V (b), ogni Governo membro dispone di un numero di voti determinato in base ad una scala stabilita in relazione al tonnellaggio delle sue flotte. 5. Le decisioni della Conferenza vengono prese a maggioranza semplice dai Governi membri rappresentati alla Conferenza, salvo nei casi in cui la presente convenzione stabilisca altrimenti. Qualora il numero dei voti favorevoli sia uguale a quello dei voti contrari, il Presidente della Conferenza ha facolta' di prendere una decisione. Nel caso di risoluzioni da inserire nel repertorio delle risoluzioni tecniche, la maggioranza deve comprendere in ogni caso i voti favorevoli di almeno un terzo dei Governi membri. 6. Nel periodo intersessionale della Conferenza l'Ufficio puo' consultare i Governi membri per corrispondenza su questioni concernenti il funzionamento tecnico dell'Organizzazione. La procedura di voto sara' conforme alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, calcolando in questo caso la maggioranza sulla base della totalita' dei membri della Organizzazione. 7. La Conferenza costituisce le proprie commissioni, compresa la commissione finanziaria menzionata all'articolo VII.
Convenzione-art. VII
Articolo VII 1. Il controllo della gestione finanziaria dell'Organizzazione e' esercitato da una commissione finanziaria in cui ogni Governo membro puo' esser rappresentato da un delegato. 2. La commissione si riunisce durante le sessioni della Conferenza. Essa puo' riunirsi in sessione straordinaria.
Convenzione-art. VIII
Articolo VIII Per la realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo II, l'Ufficio si occupera' principalmente di: (a) assicurare un legame stretto e permanente tra gli uffici idrografici nazionali; (b) studiare ogni questione attinente all'idrografia e alle scienze e tecniche ad essa collegate, e raccogliere i documenti necessari; (c) promuovere lo scambio di carte e documenti nautici tra i servizi idrografici dei Governi membri; (d) provvedere alla diffusione dei documenti utili; (e) dare pareri e consigli qualora richiesti, in particolare a quei Paesi impegnati a creare o a potenziare i loro servizi idrografici; (f) incoraggiare il coordinamento dei rilevamenti idrografici con le attivita' oceanografiche attinenti; (g) estendere e facilitare l'applicazione delle conoscenze oceanografiche nell'interesse dei navigatori; (h) cooperare con le organizzazioni internazionali e le istituzioni scientifiche aventi obiettivi attinenti.
Convenzione-art. IX
Articolo IX L'Ufficio e' composto dal Comitato direttivo e dal personale tecnico ed amministrativo necessario all'Organizzazione.
Convenzione-art. X
Articolo X 1. Il Comitato direttivo amministra l'Ufficio conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dei suoi regolamenti e alle direttive date dalla Conferenza. 2. Il Comitato direttivo si compone di tre membri di nazionalita' differente designati dalla Conferenza, che elegge poi uno di essi alla carica di Presidente del Comitato. Il mandato del Comitato direttivo e' di cinque anni. Se un posto di direttore si rende vacante nell'intervallo tra le due conferenze, si puo' fare un'elezione per corrispondenza, come previsto dal regolamento generale. 3. Il Presidente del Comitato direttivo rappresenta l'Organizzazione.
Convenzione-art. XI
Articolo XI Le modalita' di funzionamento della Organizzazione sono definite dal regolamento generale e dal regolamento finanziario, che sono annessi alla presente convenzione ma non ne costituiscono parte integrante.
Convenzione-art. XII
Articolo XII Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono l'inglese e il francese.
Convenzione-art. XIII
Articolo XIII L'Organizzazione possiede personalita' giuridica. Nel territorio di ciascuno dei suoi membri essa gode, previo accordo con il Governo membro interessato, di quei privilegi ed immunita' che si rendono necessari per l'esercizio delle sue funzioni e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Convenzione-art. XIV
Articolo XIV Le spese necessarie per il funzionamento dell'Organizzazione sono coperte da: (a) i contributi annui ordinari dei Governi membri secondo una scala basata sul tonnellaggio delle loro flotte; (b) le donazioni, lasciti, sovvenzioni e altre fonti, con l'approvazione del comitato finanziario.
Convenzione-art. XV
Articolo XV A qualsiasi Governo membro che sia in ritardo di due anni nel versamento dei suoi contributi saranno negati tutti i diritti e i benefici accordati ai Governi membri dalla convenzione e dai regolamenti fino a che non abbia pagato i contributi pendenti.
Convenzione-art. XVI
Articolo XVI Il bilancio dell'Organizzazione e' redatto dal Comitato direttivo, esaminato dal comitato finanziario e approvato dalla Conferenza.
Convenzione-art. XVII
Articolo XVII Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non sia stata risolta attraverso negoziati o con i buoni uffici del Comitato direttivo, dovra', a richiesta di una delle parti interessate alla controversia, essere sottoposta ad un arbitro designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.
Convenzione-art. XVIII
Articolo XVIII 1. La presente convenzione sara' aperta a Monaco il 3 maggio 1967 e successivamente alla Legazione del Principato di Monaco in Parigi dal 1 giugno al 31 dicembre 1967, alla firma di ogni Governo che partecipi ai lavori dell'Ufficio il 3 maggio 1967. 2. I Governi menzionati nel paragrafo 1 di cui sopra possono diventare parti alla presente Convenzione: (a) mediante firma senza riserva di ratifica o di approvazione, o (b) mediante firma con riserva di ratifica o di approvazione e mediante successivo deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione. 3. Gli strumenti di ratifica o di approvazione devono essere consegnati alla Legazione del Principato di Monaco a Parigi per essere depositati negli archivi del Governo del Principato di Monaco. 4. Il Governo del Principato di Monaco informera' i Governi menzionati nel paragrafo 1 di cui sopra e il Presidente del Comitato direttivo, di ogni firma e di ogni deposito di uno strumento di ratifica o di approvazione.
Convenzione-art. XIX
Articolo XIX 1. La presente convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui ventotto Governi saranno diventati parti, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVIII, paragrafo 2. 2. Il Governo del Principato di Monaco notifichera' del Comitato direttivo.
Convenzione-art. XX
Articolo XX Dopo essere entrata in vigore, la presente convenzione sara' aperta all'adesione del Governo di qualsiasi Stato marittimo che ne faccia domanda al Governo del Principato di Monaco specificando il tonnellaggio delle sue flotte, e la cui ammissione sia approvata da due terzi dei Governi membri. Tale approvazione sara' notificata dal Governo del Principato di Monaco al Governo interessato. La convenzione entrera' in vigore, per quel Governo, alla data in cui esso abbia depositato gli strumenti di adesione presso il Governo del Principato di Monaco che informera' i Governi membri e il Presidente del Comitato direttivo.
Convenzione-art. XXI
Articolo XXI 1. Qualsiasi parte contraente puo' proporre emendamenti alla presente convenzione. 2. Le proposte di emendamento saranno prese in esame dalla Conferenza che si pronuncera' su di esse con una maggioranza dei due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza. Allorche' un emendamento proposto sia stato approvato dalla Conferenza, il Presidente del Comitato direttivo chiedera' al Governo del Principato di Monaco di sottometterlo a tutte le Parti contraenti. 3. L'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo che le notifiche di approvazione da parte dei due terzi delle Parti contraenti siano state ricevute dal Governo del Principato di Monaco. Quest'ultimo informera' del fatto le Parti contraenti e il Presidente del Comitato direttivo, specificando la data d'entrata in vigore dell'emendamento.
Convenzione-art. XXII
Articolo XXII 1. Alla scadenza di un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, la presente convenzione puo' essere denunciata da qualsiasi Parte contraente con un preavviso di almeno un anno, per mezzo di una notifica indirizzata al Governo del Principato di Monaco. La denuncia diverra' effettiva il primo gennaio successivo alla scadenza del preavviso e comportera' la rinuncia da parte del Governo interessato a tutti i diritti e benefici derivanti dalla sua qualita' di membro dell'Organizzazione. 2. Il Governo del Principato di Monaco informera' le Parti contraenti e il Presidente del Comitato direttivo di qualsiasi notifica di denuncia ricevuta.
Convenzione-art. XXIII
Articolo XXIII Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, essa sara' registrata dal Governo del Principato di Monaco presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. FATTO a Monaco il 3 maggio 1967, in unico esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede; detto esemplare sara' depositato negli archivi del Governo del Principato di Monaco, che ne trasmettera' copie certificate a tutti i Governi firmatari ed aderenti e al Presidente del Comitato direttivo. (Seguono le firme)
Regolamento-art. 1
REGOLAMENTO GENERALE Articolo 1 L'Organizzazione ha carattere consultivo. Non ha alcuna autorita' sugli uffici idrografici dei Governi partecipanti alla convenzione.
Regolamento-art. 2
Articolo 2 Le attivita' dell'Organizzazione sono di natura scientifica o tecnica e non comprendono argomenti riguardanti la politica internazionale.
Regolamento-art. 3
Articolo 3 La Conferenza idrografica internazionale si riunisce in sessione ordinaria ogni cinque anni nella sede della Organizzazione alla data fissata al termine della sessione precedente.
Regolamento-art. 4
Articolo 4 La Conferenza idrografica internazionale e' preparata e organizzata dall'Ufficio.
Regolamento-art. 5
Articolo 5 Ogni Governo membro puo' essere rappresentato alla Conferenza da uno o piu' delegati, uno dei quali dovrebbe essere preferibilmente il capo dell'ufficio idrografico nazionale. Le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati sono a carico dei loro rispettivi Governi.
Regolamento-art. 6
Articolo 6 Il Comitato direttivo e' autorizzato ad invitare osservatori da: (a) Governi che non siano Parti contraenti della convenzione: uno o due osservatori ciascuno, se proposti da un Governo membro o dal Comitato direttivo e con riserva dell'approvazione di due terzi dei Governi membri. (b) Organizzazioni internazionali le cui attivita' sono connesse a quelle dell'Ufficio: uno o in caso eccezionale due osservatori ciascuna. Una lista di tali Organizzazioni sara' presentata dal Comitato direttivo ai Governi membri, cosi' che essi possano sollevare obiezioni o proporre delle aggiunte. (c) Organizzazioni nazionali dei Governi membri che hanno avuto o possano avere occasione di collaborare con l'Ufficio, alle condizioni prescritte nel paragrafo precedente.
Regolamento-art. 7
Articolo 7 Le lingue di lavoro della Conferenza sono l'inglese, il francese e lo spagnolo.
Regolamento-art. 8
Articolo 8 (a) La Conferenza esamina le relazioni dell'Ufficio relative al lavoro da esso svolto dalla Conferenza precedente. Tali relazioni sono sottoposte dall'Ufficio ai Governi membri almeno due mesi prima della Conferenza. (b) Vengono designate delle commissioni al fine di esaminare le relazioni. Le conclusioni delle commissioni sono sottoposte all'apposita sessione plenaria della Conferenza.
Regolamento-art. 9
Articolo 9 (a) Dodici mesi prima dell'apertura della Conferenza, l'Ufficio invitera' i rappresentanti dei Governi membri a sottoporre le proposte che essi desiderano discutere alla Conferenza. Queste proposte, come pure quelle presentate dall'Ufficio, dovranno esser fatte conoscere a tutti i Governi membri per lo meno otto mesi prima dell'apertura della Conferenza. (b) Le proposte presentate oltre detta data saranno accettate solo se firmate dai rappresentanti di almeno tre Governi membri. (c) Possono essere presentate delle proposte anche nel corso della Conferenza. Esse devono essere firmate da tre delegazioni e sottoposte al Presidente della Conferenza; esse non possono essere discusse che dopo un minimo di ventiquattro ore dal loro annuncio ufficiale.
Regolamento-art. 10
Articolo 10 (a) Salvo specifica diversa decisione della Conferenza idrografica internazionale ordinaria, le suddette regole di procedura vengono applicate alle sessioni straordinarie. (b) I delegati dei Governi alle sessioni straordinarie sono scelti, per quanto e' possibile, in base alle questioni che ivi si discuteranno.
Regolamento-art. 11
Articolo 11 (a) Nel periodo intersessionale della Conferenza, la commissione finanziaria puo' riunirsi in sessione straordinaria su richiesta di tre Governi o del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo puo' altresi' consultare la commissione finanziaria per corrispondenza. (b) Le date di riunione della commissione finanziaria sono stabilite dal suo presidente d'accordo con il Comitato direttivo. (c) Il presidente della commissione finanziaria e' eletto per cinque anni dalla Conferenza.
Regolamento-art. 12
Articolo 12 Nel corso della sessione ordinaria la commissione: - esamina e approva la contabilita' amministrativa del periodo finanziario precedente; - esamina il bilancio del periodo finanziario successivo e lo sottopone alla Conferenza.
Regolamento-art. 13
Articolo 13 Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Ogni delegato dispone di un voto.
Regolamento-art. 14
Articolo 14 La contabilita' e verificata annualmente da un revisore esterno designato dalla commissione.
Regolamento-art. 15
Articolo 15 In conformita' con le disposizioni dell'articolo VIII della convenzione, l'Ufficio intraprende le attivita' scientifiche e tecniche necessarie alla realizzazione degli obiettivi dell'Organizzazione.
Regolamento-art. 16
Articolo 16 Ogni Governo membro, per le sue relazioni con l'Ufficio, designera' un rappresentante ufficiale, preferibilmente il capo del proprio servizio idrografico.
Regolamento-art. 17
Articolo 17 L'Ufficio si tiene in stretto contatto con gli uffici idrografici dei Governi membri. Esso puo' anche corrispondere con organizzazioni scientifiche affini di Governi membri, purche' ne informi il rappresentante ufficiale del Governo interessato (articolo 16 piu' sopra). Inoltre, esso puo' corrispondere con organi similari di altri Governi e con organizzazioni internazionali.
Regolamento-art. 18
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