DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1973, n. 936

Type DPR
Publication 1973-10-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;

Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvata la tariffa che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese spettanti ai dottori commercialisti, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.

LEONE ZAGARI - DE MITA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1974

Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 31. - CARUSO

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 1

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Schema della nuova tariffa professionale Art. 1. Carattere nazionale della tariffa La presente tariffa ha carattere nazionale e stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese, spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 2

Art. 2. Criteri per l'applicazione della tariffa Onorari minimi e massimi Per l'applicazione della presente tariffa si deve sempre far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore dell'incarico, alla importanza ed alla complessita' delle prestazioni: si deve tener conto della sede, dell'urgenza, dell'eventuale disagio, delle responsabilita' dal dottore commercialista assunte, del di lui prestigio e della di lui esperienza, nonche' del vantaggio morale o materiale che dall'opera del professionista e' comunque derivato al cliente. Allorquando non sono previsti, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nel comma precedente, un minimo e un massimo della misura o della percentuale da applicare per la determinazione dell'onorario, quello massimo si ottiene applicando la maggiorazione di un terzo alla misura o alla percentuale indicata. Per gli incarichi di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' tutti gli onorari massimi possono essere maggiorati fino al doppio. Per le prestazioni compiute in condizione di particolare disagio o di speciale urgenza gli onorari massimi possono essere aumentati sino al 50 per cento. Le maggiorazioni contemplate nei due comma precedenti non sono cumulabili fra di loro.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 3

Art. 3. Indennita' e onorari - Riduzioni particolari Le indennita' e gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa per le prestazioni del dottore commercialista debbono avere sempre integrale applicazione, salvo, che disposizioni della medesima o particolari norme di leggi speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso. Il dottore commercialista esercente la professione in una citta' il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 puo' applicare all'onorario minimo una riduzione massima del 15% dell'onorario medesimo. Il dottore commercialista iscritto all'albo da meno di dieci anni puo' applicare all'onorario minimo una riduzione massima del 30% dell'onorario medesimo.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 4

Art. 4. Anticipi e acconti - Mancato pagamento dei medesimi Il dottore commercialista ha diritto di chiedere e di ottenere dal cliente, all'inizio della pratica, un anticipo per le spese occorrenti nonche' un acconto sulle indennita' e sugli onorari che saranno a lui spettanti. La corresponsione di altri anticipi e di altri acconti potra' essere richiesta e dovra' essere rinnovata allorquando si rendano necessarie ulteriori spese, oltre quelle primieramente considerate, o allorquando l'incarico si prolunghi oltre il tempo previsto. La mancata corresponsione di anticipo per le spese e di acconto su indennita', ed onorari, quando le spese siano chiaramente necessarie e gli acconti richiesti siano contenuti in limiti congrui, da' facolta' al dottore commercialista di declinare l'incarico; il che dovra' essere fatto con comunicazione scritta alla parte e, ove egli lo ritenga del caso, anche alla controparte.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 5

Art. 5. Incarichi di lunga durata - Parcelle periodiche - Autorizzazione del Consiglio dell'ordine per trattenute a titolo di rimborso di spese e di indennita' e a titolo di acconti su onorari Quando l'incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista puo' presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni semestre (di regola a fine giugno e a fine dicembre), con diritto di ottenerne il regolare pagamento. Il mancato regolare pagamento di detta parcella da' al dottore commercialista la facolta' prevista al secondo comma dell'articolo che precede. Nel caso di incarichi importanti e di lunga durata, egli e' altresi' autorizzato a prelevare dalle somme in suo possesso, previo il parere favorevole del consiglio dell'Ordine, l'importo delle spese sino ad allora sostenute, nonche' acconti, su quanto possano prudenzialmente essere ritenute le sue competenze per indennita' ed onorari.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 6

Art. 6. Pluralita' di professionisti - Collegio di dottori commercialisti Quando un incarico e' affidato a piu' professionisti, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, alle competenze per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale. Quando l'incarico e' affidato a piu' dottori commercialisti riuniti in collegio, l'onorario globale dovuto al collegio, ferme restando le spese e le indennita' spettanti a ciascun membro, e' quello dovuto ad un dottore commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 7

Art. 7. Incarico di piu' clienti aventi comunioni d'interessi Quando il dottore commercialista riceve incarichi da piu' clienti, che hanno finalita' ed interessi in comune, l'onorario, determinato con i criteri e le norme della presente tariffa, puo' essere ridotto fino ad un massimo del 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 8

Art. 8. Incarico non giunto a compimento Nel caso in cui l'incarico, iniziato, non abbia potuto, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute, alle indennita' e agli onorari corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 9

Art. 9. Incarico gia' iniziato da altri professionisti Per l'incarico gia' iniziato da altri professionisti, al dottore commercialista spettano, oltre al rimborso delle spese, le indennita' e gli onorari corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione della pratica.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 10

Art. 10. Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con le prestazioni svolte dal dottore commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al dottore commercialista spettano, oltre le spese, le indennita' e gli onorari di cui al successivo art. 19, se dovuti, gli onorari specificatamente previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando peraltro a questi ultimi una riduzione sino a quella massima del 30 per cento. Nel caso in cui il cliente svolga direttamente la pratica, il dottore commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, avra' diritto, oltre al rimborso delle spese, alle indennita' e a non meno della meta' degli onorari relativi alle prestazioni svolte.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 11

Art. 11. Valore della pratica Per stabilire il valore della pratica, ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai criteri indicati nei singoli articoli della presente tariffa. In mancanza della indicazione di detti criteri e nel caso di indeterminabilita' del valore, si fara' riferimento agli onorari graduali di cui al secondo scaglione dell'art. 19. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra la prestazione e l'onorario previsto nel modo indicato, l'onorario dovuto potra' essere determinato con criteri e misure di equita' su conforme parere del consiglio dell'Ordine.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 12

Art. 12. Applicazione analogica Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa che regolano casi simili o materie analoghe.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 13

Art. 13. Collaboratori e sostituti di concetto Quando il dottore commercialista nella esecuzione dell'incarico si avvale, sotto la propria direzione e responsabilita' di collaboratori e sostituti di concetto, le prestazioni di questi sono remunerate come se svolte direttamente dal dottore commercialista, salvo che non sia diversamente disposto nella presente tariffa.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 14

Art. 14. Spese Al dottore commercialista spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico; di esse dovra' essere data dimostrazione e, ove possibile, documentazione. Per i trasferimenti fuori della sede dello studio oltre i 200 km., il dottore commercialista si servira' del mezzo pubblico con diritto alla 1ª classe. Le spese di viaggio saranno rimborsate nel loro ammontare maggiorato del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie. Entro i 200 km., in caso di mancanza o deficienza del servizio pubblico, e' concesso l'uso del mezzo privato con diritto ad una indennita' di 100 lire al chilometro, con la maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie. E' pure dovuto il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alla tariffa d'albergo di prima categoria con l'aumento del 10% per spese accessorie. E' altresi' dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili. Gli stessi criteri sono applicati per il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da collaboratori sostituti e ausiliari del dottore commercialista. A titolo di rimborso delle spese generali di studio il dottore commercialista puo' aumentare l'importo totale dei compensi a lui spettanti ed esposti nella parcella sino ad un massimo del 15%, se egli esercita la professione in una citta' con almeno 200.000 abitanti, e sino ad un massimo del 10% se egli esercita la professione in una citta' con un numero di abitanti inferiore.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 15

Art. 15. Indennita' Al dottore commercialista, indipendentemente dal rimborso delle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennita': a) per l'assenza dallo studio: 1) nella sede dello studio: per brevi accessi da L. 3.000 a L. 5.000; per mezza giornata da L. 6.000 a L. 10.000; per l'intera giornata da L. 11.000 a L. 15.000; 2) fuori dalla sede dello studio: per mezza giornata da L. 10.000 a L. 15.000; per l'intera giornata da L. 16.000 a L. 24.000. La mezza giornata e la intera giornata sono determinate con riferimento all'orario normale degli studi professionali nella citta' di residenza del dottore commercialista: b) per scritturazione, riproduzione o stampa: per ogni facciata degli originali e per i frontespizi....... L. 250 per ogni facciata di ogni copia successiva.................." 150 c) per protocollo ed archiviazione della pratica, formazione del fascicolo...................................." 2.000 d) per rilascio di copie e di estratti di atti e documenti del proprio archivio, oltre l'indennita di scritturazione..." 2.000 e) per autenticazione di copia di lavoro del dottore commercialista.............................................." 2.000 f) per richiesta di documenti o certificati da rilasciarsi da pubblici uffici, enti, notai, ecc..........................L. 2.000 g) per deposito o ritiro di atti e documenti per la loro registrazione, bollatura, vidimazione, legalizzazione, ecc.." 2.000 h) per corrispondenza informativa, lettera, telegramma, telefonata.................................................." 500

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 16

Art. 16. Classificazione degli onorari Gli onorari si distinguono nelle seguenti categorie: a) onorari fissi, ossia quelli dichiarati tali nelle singole voci della presente tariffa con la indicazione della loro misura o del criterio per la loro determinazione; b) onorari a tempo, cioe' quelli determinati in ragione del tempo impiegato; c) onorari graduali, cioe' quelli determinati secondo la divisione in scaglioni del valore della pratica ed analiticamente stabiliti nelle tabelle indicate nei diversi articoli in cui tali onorari sono specificatamente previsti; d) onorari a percentuale, cioe' quelli determinati in ragione di una percentuale da applicare sul valore complessivo della pratica che potra' essere o costante oppure regressiva come indicato in ciascun articolo di riferimento; e) onorari a discrezione, cioe' quelli determinati con criterio di equita' avuto riguardo ai principi generali stabiliti nell'art. 2 ed ai limiti indicati nell'art. 3 della presente tariffa. E' ammesso l'onorario preconcordato, nella determinazione del quale, peraltro, si dovra' avere sempre riguardo ai principi generali ed ai limiti suddetti.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 17

Art. 17. Cumulabilita' degli onorari Gli onorari graduali previsti al successivo art. 19 sono cumulabili con qualsiasi altro onorario previsto dalla presente tariffa soltanto quando cio' e' espressamente indicato nelle correlative norme tariffarie. Peraltro, in tal caso, detti onorari graduali previsti al successivo art. 19 non potranno essere superiori a quelli, in detto articolo indicati, per una pratica del valore massimo di L. 5.000.000. Tuttavia tale limitazione non si applica nel caso della cumulabilita' con gli onorari a tempo e con gli onorari graduali di cui al successivo art. 64.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 18

Art. 18. Onorari a tempo Gli onorari a tempo sono liquidati in base alle ore o frazione di ora impiegate per lo svolgimento della pratica. L'onorario per ogni ora di prestazione va da L. 3.000 a L. 5.000 a seconda della sede del professionista e della difficolta' o complessita' del lavoro. Qualora il dottore commercialista debba valersi di collaboratori, egli avra' diritto ad una maggiorazione del 30% per ogni collaboratore. Per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio e di urgenza detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 19

Art. 19. Onorari graduali per prestazioni di concetto e di attuazione Per le singole prestazioni di concetto e di attuazione, sotto specificate spettano al dottore commercialista i seguenti onorari graduali: VALORE DELLA PRATICA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=v073U09360010019011000102&dgu=1974-01-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=1974-01-23&art.codiceRedazionale=073U0936) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il [D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-01-16;129) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli scaglioni di cui all'articolo 19, n. 1 e 2, della presente tariffa sono raddoppiati.

Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti-art. 20

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.