DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1973, n. 943

Type DPR
Publication 1973-12-10
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto il proprio decreto 12 giugno 1968, n. 915, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, ne ha approvato lo statuto e lo ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio delle regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto medesimo, adottata in data 13 marzo 1972; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata la modificazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

LEONE LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1974

Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 27. - CARUSO

Allegato

ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA Art. 2 - L'Istituto ha sede in Torino ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario ed edilizio ai termini delle vigenti leggi, nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, sia a mezzo delle Casse di risparmio piemontesi, sia a mezzo di agenzie, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, previa autorizzazione della superiore vigilanza. Presso l'Istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ed avente un proprio statuto approvato in conformita' della legge stessa. L'istituto potra' inoltre costituire altre sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione e' attribuita dalla vigente legislazione anche agli istituti di credito fondiario. Art. 4. - I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 6 miliardi e sono costituiti da seimila quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1 milione ciascuna, sottoscritte come in appresso: Cassa di risparmio di Alessandria: n. 333 quote ....................................... L. 333.000.000 Cassa di risparmio di Asti: n. 459 quote..... " 459.000.000 Cassa di risparmio di Biella: n. 351 quote .. " 351.000.000 Cassa di risparmio di Bra: n. 93 quote ...... " 93.000.000 Cassa di risparmio di Cuneo: n. 519 quote ... " 519.000.000 Cassa di risparmio di Fossano: n. 93 quote .. " 93.000.000 Cassa di risparmio di Saluzzo: n. 90 quote .. " 90.000.000 Cassa di risparmio di Savigliano: n. 66 quote........................................ " 66.000.000 Cassa di risparmio di Torino: n. 3.630 quote " 3.630.000.000 Cassa di risparmio di Tortona: n. 108 quote.. " 108.000.000 Cassa di risparmio di Vercelli: n. 258 quote " 258.000.000 ------------- L. 6.000.000.000 I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'Istituto a somma inferiore a L. 2 miliardi, ancorche' l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovra' in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dall'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474. Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante e' tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale, di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia l'assemblea potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, e' ammessa esclusivamente fra le casse di risparmio partecipanti e puo' avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea. La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo, e dagli eventuali successivi aumenti. Art 5 - I fondi di riserva sono costituiti con le modalita' di cui al successivo art. 31. Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in altre forme consentite dalla legge. Art 6. - Sono organi dell'Istituto: l'assemblea dei partecipanti; il consiglio di amministrazione; il comitato; il presidente; il collegio sindacale; il direttore generale. Art. 8. - Spetta all'assemblea: a) eleggere il presidente, il vice presidente, gli altri componenti il consiglio di amministrazione nonche' i membri del collegio sindacale di sua competenza; b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili; c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia; sulle modificazioni dello statuto; sullo scioglimento dell'istituto, in seguito a proposte del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa; d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazioni fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sull'assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano; e) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci; f) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione. Art. 11. - Salvo quanto e' precisato nel seguito del presente articolo, per la validita' delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi siano rappresentati almeno i tre quarti dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia. Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate. Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo c) dell'art. 8 occorre il voto unanime degli enti partecipanti; per quello sugli oggetti di cui al punto d) il voto favorevole di tante quote pari almeno ai tre quarti dei fondi di garanzia, mentre per quelle sulle materie di cui ai punti b), e), e' richiesto il voto favorevole di tante quote che rappresentino i due terzi dei fondi stessi. Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti ed il direttore generale dell'Istituto, che fungera' da segretario ove non sia richiesto l'intervento di un notaio. Art. 13. - Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, ne' i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto. Art. 14. - Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta - per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonche' per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio - una medaglia di presenza nella misura che sara' stabilita dall'assemblea. In ogni caso non potra' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata. A coloro che risiedono in localita' diversa dalla sede dello istituto compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno. Art. 17. - Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi d'urgenza la convocazione puo' essere fatta telegraficamente. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno 7 componenti. Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'istituto. Art. 18. - Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, e' esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea. Esso delibera fra l'altro: 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea; 2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze; 3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea; 4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato; 5) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato; 6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto; 7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto su proposta del direttore generale; 8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio per materia che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia; 9) sulle funzioni e competenze del comitato e sulla nomina dei suoi componenti; 10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti e che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti; 11) sulla restrizione di formalita' ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto; 12) sui compiti e responsabilita' da attribuire agli enti partecipanti nell'ordinamento dell'Istituto; 13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto. Art. 19. - Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la adunanza. Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parita' la proposta s'intende respinta. I verbali sono firmati dal presidente, o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore generale, o da chi lo ha sostituito, nella sua qualita' di segretario del consiglio. Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori ed i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza. I membri del consiglio di amministrazione debbono allontanarsi dalla sala della riunione, quando si trattino o si decidano affari nei quali siano direttamente od indirettamente interessati. Art. 20. - Il comitato e' costituito dal presidente, dal vice presidente, da quattro consiglieri nominati annualmente dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri e dal direttore generale dell'Istituto. Art. 23. - Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato; vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente l'annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi d'urgenza, su materia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato, chiedendone la ratifica ai rispettivi organi alla prima adunanza. Il presidente ha facolta' di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere piu' anziano. A parita' di anzianita' di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere piu' anziano per eta'. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo. Art. 24. - La gestione dell'Istituto e' controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti. Due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti. Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea. I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato. Ai sindaci che risiedono in localita' diversa dalla sede dell'Istituto compete il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno. Direttore generale Art. 25. - Alla direzione dell'Istituto e' preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia. Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e, con voto deliberativo, alle riunioni del comitato. Egli, inoltre: a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle direzioni locali o direttamente, disponendo i necessari accertamenti tecnici e legati; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, del comitato e del presidente; c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche; d) funge da segretario delle assemblee e del consiglio e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze; e) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato sulle domande di mutuo, nonche' su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente; f) firma, per delega del presidente con facolta' di delegare a sua volta altri, i contratti di mutuo, nonche' ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione; g) puo' consentire, per delega del presidente: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle eventuali trascrizioni di patti quando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni altra ragione di credito dell'Istituto; 2) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati; 3) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui gia' deliberati dagli organi amministrativi dell'Istituto, nonche' la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risultera' integralmente soddisfatto il credito dell'istituto in relazione al frazionamento; h) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto; i) redige il bilancio annuale e lo presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio. In caso di assenza od impedimento, il direttore generale puo' essere validamente sostituito dal vice direttore generale - se nominato - o, in via subordinata, da dirigenti o funzionari dell'Istituto o degli enti partecipanti, espressamente designati dal consiglio. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo. Art. 26. - Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale e' facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione e della corrispondenza ordinaria, nonche' delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e delle quietanze dei mandati delle pubbliche amministrazioni. Art. 28. - Le casse di risparmio partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni locali dell'Istituto e pertanto ricevono le domande di mutuo e, dopo l'istruttoria preliminare, le trasmettono alla direzione dell'Istituto corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere. Assistono ed agevolano i richiedenti nella produzione dei documenti e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle pratiche. Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalita' prescritte dall'Istituto; all'incasso delle semestralita' di ammortamento e degli altri versamenti da farsi all'Istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione. Nella provincia di Novara, nel cui capoluogo non esiste sportello di alcuna Cassa partecipante, potra' operare, previa autorizzazione della superiore vigilanza, un'apposita agenzia che funzionera' come direzione locale dell'Istituto, con gli stessi compiti indicati nel primo comma del presente articolo. Visto, il Ministro per il tesoro LA MALFA

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