LEGGE 22 ottobre 1973, n. 958

Type Legge
Publication 1973-10-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 17 della convenzione stessa.

LEONE RUMOR - MORO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convenzione

ALLEGATO Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi, 1969 Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 I Governi contraenti, Desiderosi di fissare principi e norme uniformi per la determinazione della stazza delle navi che effettuano viaggi internazionali; Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale obiettivo e' di stipulare una convenzione; Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Obbligo generale derivante dalla convenzione I Governi contraenti si impegnano ad applicare le disposizioni di cui alla presente convenzione e di cui agli allegati che sono parte integrante della stessa. Ogni riferimento alla presente convenzione costituisce riferimento anche agli allegati.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente convenzione, salvo diversamente espresso: 1) per "norme" si intendono le norme che figurano in allegato alla presente convenzione; 2) per "amministrazione" si intende il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera; 3) per "viaggio internazionale" si intende un viaggio via mare tra un Paese nei confronti del quale la presente convenzione si applica e un porto sito fuori da tale Paese, o inversamente. Al riguardo, ogni territorio i cui rapporti internazionali siano assicurati da uno dei Governi contraenti, o la cui amministrazione sia curata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, va considerato come Paese a se stante; 4) per "stazza lorda" si intendono le dimensioni, fuori tutto, di una nave, determinate in base alle disposizioni della presente convenzione; 5) per "stazza netta" si intende la capienza utile di una nave, determinata in base alle disposizioni della presente convenzione; 6) per "nuova nave" si intende una nave la cui chiglia risulti montata, od i cui lavori di costruzione siano ad uno stadio di avanzamento equipollente, alla data o successivamente alla data di entrata in vigore della presente convenzione; 7) per "esistente nave" si intende una nave non nuova; 8) per "lunghezza" si intende una lunghezza pari al 96% della lunghezza complessiva al galleggiamento, ad una distanza dalla parte superiore della chiglia pari all'85% del puntale minimo dello scafo, o pari alla distanza intercorrente fra la parte anteriore della prua e l'asse del timone al galleggiamento, la' ove questo valore risulti superiore. Nelle navi costruite per navigare con chiglia inclinata, il galleggiamento in base al quale e' calcolata la lunghezza deve corrispondere al galleggiamento a carico previsto; 9) per "Organizzazione" si intende l'Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Campo di applicazione 1) La presente convenzione si applica alle seguenti navi effettuanti viaggi internazionali: a) navi immatricolate in Paesi il cui Governo figura tra i Governi contraenti; b) navi immatricolate in territori cui la presente convenzione e' estesa in virtu' dell'art. 20; c) navi non immatricolate battenti bandiera di un Paese il cui Governo figura tra i Governi contraenti. 2) La presente convenzione si applica: a) alle nuove navi; b) alle esistenti navi che subiscano trasformazioni o modifiche ritenute dall'amministrazione tali da alterare notevolmente la loro stazza lorda; c) alle esistenti navi, su richiesta del proprietario; d) a tutte le esistenti navi, allo scadere di dodici anni dall'entrata in vigore della convenzione. Dette navi, ad eccezione di quelle di cui ai capoversi b) e c) del presente paragrafo, continueranno tuttavia a mantenere la loro stazza primitiva ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni di altre convenzioni internazionali operanti. 3) Per le esistenti navi, nei cui confronti la presente convenzione trova applicazione in virtu' delle disposizioni contemplate al capoverso c), paragrafo 2 del presente articolo, la stazza non potra' essere determinata in base alle disposizioni che l'amministrazione applicava alle navi effettuanti viaggi internazionali prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Eccezioni 1) La presente convenzione non si applica: a) a navi da guerra; b) a navi di lunghezza inferiore ai 24 metri (79 piedi). 2) Nessuna delle disposizioni della presente convenzione si applica a navi esclusivamente adibite alla navigazione: a) sui Grandi Laghi dell'America del Nord e sul Saint-Laurent, ad ovest di una lossodromia tracciata fra il Cap des Rosiers e la punta occidentale dell'isola di Anticosti, e prolungata, a nord dell'isola di Anticosti, dal 63° meridiano ovest; b) sul mar Caspio; c) sul Rio della Plata, sul Parana' e sull'Uruguay, ad ovest di una lossodromia tracciata fra la Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentina, e la Punta del Este, Uruguay.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Cause di forza maggiore 1) Alle navi che, in partenza per un qualsiasi viaggio, non risultino soggette alle disposizioni della presente convenzione, non sara' fatto obbligo di ottemperarvi in considerazione di una qualsiasi deviazione dalla rotta prevista, se la deviazione e' da ascriversi a cattive condizioni atmosferiche o ad altra causa di forza maggiore. 2) Nell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, i Governi contraenti dovranno tener conto di qualsiasi deviazione di rotta o ritardo subito da una nave in considerazione di cattive condizioni atmosferiche o di qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Determinazione della stazza La determinazione della stazza lorda e netta di una nave sara' compito dell'amministrazione, che potra' tuttavia demandare tale incombenza a persone o organismi da essa abilitati. In ogni caso, l'amministrazione interessata si portera' interamente garante della stazza lorda e netta cosi' determinata.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Rilascio del certificato 1) Un certificato internazionale di stazzatura (1969) sara' rilasciato alle navi cui la stazza lorda e netta sia stata determinata conformemente alle disposizioni della presente convenzione. 2) Tale certificato sara' rilasciato dall'amministrazione, o da persona o organismo debitamente abilitato. In ogni caso, l'amministrazione si assumera' l'intera responsabilita' di detto certificato.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo 1) Un Governo contraente potra', su richiesta di un altro Governo contraente, provvedere a determinare la stazza lorda e netta di una nave, e rilasciare o autorizzare il rilascio alla stessa di un certificato internazionale di stazzatura (1969), conformemente alle disposizioni della presente convenzione. 2) Al Governo richiedente dovra' esser quanto prima rimessa copia del certificato e dei calcoli effettuati per la determinazione della stazza. 3) Il certificato cosi' rilasciato comportera' una dichiarazione che ne attesti il rilascio su richiesta del Governo dello Stato di cui la nave batte o si accinge a battere bandiera; tale certificato avra' lo stesso valore di un certificato rilasciato in applicazione dell'art. 7, e sara' riconosciuto negli stessi termini. 4) Non potra' esser rilasciato alcun certificato internazionale di stazzatura (1969) ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo non figuri tra i Governi contraenti.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Forma del certificato 1) Il certificato sara' redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Qualora la lingua usata non sia ne' l'inglese, ne' il francese, il testo dovra' comprendere una traduzione in una di queste due lingue. 2) Tale certificato dovra' esser conforme al modello di cui all'allegato II.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Abrogazione del certificato 1) Fatte salve le eccezioni contemplate dalle Norme, il certificato internazionale di stazzatura (1969) sara' invalidato e abrogato dall'amministrazione, qualora la sistemazione, la costruzione, la capienza della nave, lo sfruttamento degli spazi, il numero complessivo dei passeggeri che e' abilitata a trasportare secondo le indicazioni del certificato di portata (passeggeri), il bordo libero regolamentare o il pescaggio autorizzato abbiano subito modifiche tali da implicare un aumento della stazza lorda o netta. 2) Il certificato rilasciato ad una nave da un'amministrazione perdera' la sua validita' qualora la nave issi la bandiera di un altro Stato, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3) Qualora una nave issi la bandiera di un altro Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti, il suo certificato internazionale di stazzatura (1969) perdurera' valido fino a non oltre tre mesi, o fino alla data in cui la nuova amministrazione non rilascera' un altro certificato in sostituzione del primo, ove tale data sia a piu' breve scadenza. Il Governo dello Stato di cui precedentemente la nave batteva bandiera sara' tenuto ad inoltrare quanto prima all'amministrazione, a seguito dell'avvenuto cambiamento di nazionalita', copia del certificato di cui la nave era munita all'epoca del cambiamento, come pure copia dei calcoli delle rispettive stazze.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Riconoscimento del certificato Il certificato rilasciato sotto la responsabilita' di un Governo contraente, in conformita' delle disposizioni della presente convenzione, sara' riconosciuto dagli altri Governi contraenti e considerato altrettanto valido di certificati da essi rilasciati, subordinatamente agli obiettivi della presente convenzione.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Ispezione 1) Qualsiasi nave battente bandiere di uno Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti potra' esser oggetto di ispezione nei porti dipendenti da altri Governi contraenti da parte di ufficiali a cio' abilitati dai Governi suddetti. Tale ispezione dovra' unicamente tendere a verificare: a) che la nave sia munita di un regolare certificato internazionale stazzatura (1969) ancor valido; b) che le principali caratteristiche della nave corrispondano ai dati indicati sul certificato. 2) Tale ispezione non dovra' in alcun modo causare ritardi alla nave. 3) Ove l'ispezione riveli che le principali caratteristiche della nave contrastano con i dati indicati sul certificato internazionale di stazzatura (1969) tanto da implicare un aumento della stazza lorda o netta, il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera dovra' esserne immediatamente informato.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Benefici derivanti dalla convenzione I benefici derivanti dalla presente convenzione non potranno esser invocati da una nave che non sia titolare di un certificato ancor valido, rilasciato in applicazione della presente convenzione.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Trattati, convenzioni e accordi anteriori 1) Qualsiasi altro trattato, convenzione o accordo vigente in materia di stazzatura tra i vari Governi, parti contraenti della presente convenzione, manterra' immutata la sua validita' per la durata ad esso conferita nei riguardi di: a) navi cui la presente convenzione non si applica; b) navi cui la presente convenzione si applica, subordinatamente ai punti da questa non espressamente regolati. 2) Tuttavia, nella misura in cui tale trattato, convenzione o accordo sara' in conflitto con le disposizioni della presente convenzione, le disposizioni di quest'ultima prevarranno.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Comunicazione di dati I Governi contraenti si impegnano a trasmettere all'Organizzazione e a depositare presso di essa: a) un numero sufficiente di copie dei certificati da essi rilasciati in applicazione della presente convenzione, affinche' siano trasmesse agli altri Governi contraenti; b) il testo di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti entrati in vigore e concernenti problemi attinenti al campo di applicazione della presente convenzione; c) l'elenco degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome in materia di stazzatura, affinche' ne sia data comunicazione agli altri Governi contraenti.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Firma, ratifica e adesione 1) La presente convenzione restera' aperta alla firma per sei mesi a partire dal 23 giugno 1969, e restera' in seguito aperta alle adesioni. I Governi dei Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad una delle sue istituzioni specializzate, o all'Agenzia internazionale per l'energia atomica, o firmatari dello statuto della Corte internazionale di giustizia, potranno divenire parti contraenti della presente convenzione attraverso; a) firma senza riserva di ratifica; b) firma con riserva di ratifica, seguita da ratifica; ovvero c) adesione. 2) La ratifica o l'adesione avra' luogo attraverso il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso l'Organizzazione, la quale sara' tenuta ad informare tutti i Governi firmatari della presente convenzione, o aderenti alla stessa, di ogni nuova ratifica o adesione, nonche' della data di deposito del relativo strumento. L'Organizzazione avra' inoltre cura di informare tutti i Governi aventi gia' sottoscritto la presente convenzione, di ogni nuova firma appostavi nei sei mesi successivi al 23 giugno 1969.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Entrata in vigore 1) La presente convenzione entrera' in vigore 24 mesi dopo che almeno 25 Governi di Paesi la cui flotta mercantile rappresenta il 65% del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale avranno sottoscritto la convenzione senza riserve di ratifica, o avranno provveduto a depositare uno strumento di ratifica o di adesione, conformemente all'articolo 16. L'Organizzazione avra' cura di informare tutti i governi firmatari o aderenti alla convenzione della data della sua entrata in vigore. 2) Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente convenzione, o di adesione alla stessa, nel termine di 24 mesi previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la ratifica o l'adesione diverra' operante a partire dell'entrata in vigore della presente convenzione, o tre mesi dopo l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di adesione, ove quest'ultima data sia posteriore. 3) Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente convenzione, o di adesione alla stessa, successivamente alla sua entrata in vigore, la convenzione diverra' operante tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento. 4) Gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dopo la data in cui siano state prese tutte le misure necessarie perche' un emendamento della presente convenzione (diventi operante, o dopo la data in cui, in virtu' dell'articolo 18, paragrafo 2, capoverso b), si sia provveduto a raccogliere le necessarie adesioni per un emendamento all'unanimita' della stessa, saranno considerati come riferentesi al testo emendato della convenzione.

Convenzione-art. 18

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