DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1973, n. 964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari il 18 aprile 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. I (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Art. 3
I contributi annui a carico della provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini), vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto stesso nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
LEONE SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 50. - CARUSO
Convenzione per l'istituzione di un posto presso l'Universita' di Sassari-art. 1
Repertorio n. 180 CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE ORDINARIO ALLA CATTEDRA DI CLINICA ORTOPEDICA PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosettantadue, addi' diciotto del mese di aprile, a Sassari, nella sala del rettorato dell'Universita' degli studi, innanzi a me dott. Giulio Zedda, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 23 marzo 1971, n. 1932, a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso, espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Giovanni Manunta, nato a Sassari il 13 ottobre 1925, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Universita' degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa in data 25 febbraio 1972 (allegato A); padre Nicola Buccione, nato a Bucchianico (Chieti) il 22 settembre 1922, domiciliato per la carica in Roma, via Sallustiana n. 24, nella sua qualita' di legale rappresentante della provincia romana dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini), con sede in Roma alla su calendata via Sallustiana, numero civico 24, la cui nomina e' avvenuta senza opposizione da parte dell'autorita' civile, giusta attestazione rilasciata in data 4 gennaio 1972, n. 8, Div. 1/Culti, dal prefetto della provincia di Roma, presentata in copia fotostatica dell'originale su certificazione autografa in data 27 gennaio 1972 del dott. Mario Demartini, notaro alla residenza di Sassari (allegato B). Premesso a) che con convenzione in data 6 marzo 1972, repertorio numero 176, registrata a Sassari addi' 11 marzo 1972, al n. 5258, mod. I, vol. 367, stipulata tra l'Universita' di Sassari e la provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini) e' stata costituita, a Sassari, presso il villaggio "San Camillo" (ente giuridicamente riconosciuto ai sensi del regio decreto 22 gennaio 1931, in applicazione ai Patti Lateranensi, come da allegato C), una sezione pediatrica della clinica ortopedica della medesima Universita'; b) che nel vigente statuto dell'Universita' degli studi di Sassari e' incluso, tra gli insegnamenti complementari della facolta' di medicina e chirurgia, quello di "clinica ortopedica"; c) che il villaggio "San Camillo" con nota 14 febbraio 1972 ha reso noto di essere disponibile (allegato D) per convenzionare un posto di assistente di ruolo alla cattedra di clinica ortopedica dell'Universita' di Sassari; d) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (allegato E), il senato accademico (allegato F), ed il consiglio di amministrazione (allegato A) dell'Universita' degli studi di Sassari, hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica; e) che il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Sassari, nella seduta del 25 febbraio 1972 (allegato A), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore della predetta Universita' alla stipulazione della medesima convenzione. Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza di testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Sara' istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso l'Universita' di Sassari-art. 2
Art. 2. La provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso l'Universita' di Sassari-art. 3
Art. 3. La provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi, si obbliga inoltre di corrispondere all'Universita' degli studi di Sassari oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso l'Universita' di Sassari-art. 4
Art. 4. La provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Sassari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso l'Universita' di Sassari-art. 5
Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi, si impegna, altresi', ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso l'Universita' di Sassari-art. 6
Art. 6. L'Universita' di Sassari in esecuzione degli impegni presi dalla provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi con il presente atto, e' tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di clinica ortopedica. L'Universita' di Sassari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3 per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso l'Universita' di Sassari-art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' rinnovata per uguale periodo di per uguale periodo di tempo e non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso l'Universita' di Sassari-art. 8
Art. 8. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso l'Universita' di Sassari-art. 9
Art. 9. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse del l'Universita' degli studi di Sassari e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Essa diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero due (2) fogli e che occupa numero sette (7) facciate e fin qui della presente, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intellegibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volonta' degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me, ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. Sassari, addi' 4 maggio 1972 F.to: Giovanni MANUNTA padre Nicola BUCCIONE, provinciale Giulio ZEDDA, funzionario rogante Registrato a Sassari addi' 3 maggio 1972, al n. 2018 mod. I vol. 333 in esenzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCALFARO
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