LEGGE 12 dicembre 1973, n. 979

Type Legge
Publication 1973-12-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con annesso scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo, con scambio di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 3 dell'accordo stesso.

LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - PRETI - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA L'ITALIA ED IL GHANA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA. I Governi della Repubblica italiana e del Ghana, animati dal desiderio di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. 1. L'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" significa attivita' professionale di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio ed altri documenti relativi al trasporto di passeggeri e di merci. 2. Per "imprese italiane" si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Italia e non residenti nel Ghana, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana. 3. Per "imprese del Ghana" si intendono lo Stato del Ghana e gli enti pubblici del Ghana sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti nel Ghana e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi del Ghana ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio del Ghana.

Accordo-art. 2

Articolo 2. 1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, il Ghana e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese del Ghana esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. 2. Il Governo del Ghana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Ghana, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nel Ghana. 3. L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese del Ghana di navigazione marittima ed aerea che partecipano a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Accordo-art. 3

Articolo 3. Il presente accordo e' soggetto a ratifica o approvazione ed entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione. Le sue clausole si applicheranno ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea a partire dal 1 gennaio dell'anno solare nel corso del quale avra' luogo la predetta notificazione reciproca.

Accordo-art. 4

Articolo 4. Il presente accordo rimarra' in vigore senza limite di tempo, ma potra' essere denunciato da una delle Parti con comunicazione scritta all'altra parte. L'accordo cessera' di avere effetto il 1 gennaio successivo allo scadere di un periodo di 6 mesi dalla data della comunicazione. FATTO in duplice esemplare ad Accra il 23 agosto 1968 nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Luigi GASBARRI Per il Governo della Repubblica del Ghana A. A. AFRIFA

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF GHANA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF THE REVENUES RESULTING FROM THE EXERCISE OF MARITIME AND AIR NAVIGATION. Parte di provvedimento in formato grafico

Scambio di note

SCAMBIO DI NOTE Roma, 30 giugno 1972 Signor incaricato d'affari, ho l'onore di riferirmi all'accordo tra l'Italia ed il Ghana contro le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione aerea e marittima concluso ad Accra il 23 agosto 1968 e la ringrazio per quanto ha voluto comunicare in data odierna circa la decisione adottata dal Governo della Repubblica del Ghana di accettare di protrarre la retroattivita' dell'accordo in questione al 1 gennaio 1961. Di conseguenza ho l'onore di proporre che all'articolo 3 dell'accordo stesso venga aggiunto il seguente comma. Nel testo italiano: "I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sara' reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1961, ed il 1 gennaio dell'anno solare nel corso del quale avra' luogo lo scambio degli strumenti predetti". Nel testo inglese: "Nevertheless the two Governments agree they shall not claim any rights over the payment of taxes based on revenues derived from maritime and air navigation as from the first of january 1961 to the first of january of the solar year in which the said instruments are exchanged". Qualora il Governo del Ghana concordi su quanto precede, ho l'onore di proporre che questa lettera e quella che la Signoria Vostra mi inviera' in risposta costituiscano uno scambio di note che entrera' in vigore contemporaneamente al summenzionato accordo, del quale costituira' parte integrante. Voglia gradire, signor incaricato d'affari, i sensi della mia piu' alta considerazione. Il Ministro per gli affari esteri MEDICI Signor J. A. ASMAH Incaricato d'affari della Repubblica del Ghana ROMA 30th June, 1972 Mr. Minister, I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 30th june, 1972 the contents of which are as follows: "Mr. charge' d'affaires, I have the honour to referto the agreement between Italy and Ghana against double taxation on income deriving from air and sea navigation, signed in Accra on 23rd august, 1968 and I thank you for the information you gave me today, regarding the decision taken by the Government of the Republic of Ghana to accept the extension of the retroactivity of the agreement to 1st january 1961. "Consequently, I have the honour to propose that the following paragraph be added to article 3. In the italian text: "I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sara' reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1961 ed il 1 gennaio dell'anno solare nel corso del quale avra' luogo lo scambio degli strumenti predetti". In the English text: " Nevertheless the two Governments agree they shall not claim any rights over the payment of taxes based on revenues derived from maritime and air navigation as from the first of january 1961 to the first of january of the solar year in which the said instruments are exchanged". Should the Government of Ghana accept the above, I have the honour to propose that this letter and the letter you will send me in reply should form an exchange of letters which will enter into force together with the above-mentioned agreement, thus completing the article. Please accept, Mr. charge' d'affaires, the assurances of my highest consideration". I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Republic of Ghana agrees to the above. Please accept, Mr. Minister, the assurances of my highest consideration. J. A. ASMAH Charge d'affaires Embassy of the Republic of Ghana H.E. sen. prof. Giuseppe MEDICI, Ministry of foreign affairs, ROME Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

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