DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1973, n. 991
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della regione Toscana; Visti, inoltre, i propri decreti del 13 luglio 1969, n. 529 e del 17 aprile 1972, n. 310, recanti modifiche al predetto statuto; Vista la deliberazione in data 24 maggio 1972 assunta dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata la modificazione degli articoli 2 e 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
LEONE LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 70. - CARUSO
Allegato
MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA TOSCANA Art. 2. L'Istituto ha sede in Firenze ed ha durata illimitata. Esso ha lo scopo di esercitare in Toscana il credito fondiario ed edilizio ai termini delle leggi vigenti e puo' compiere altresi' quelle speciali operazioni di credito che siano o vengano consentite da apposite disposizioni di legge. Presso l'Istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ed avente un proprio statuto approvato in conformita' della legge stessa. Art. 4. I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 8 miliardi e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 500 mila ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio della Toscana e dal Monte di credito su pegno di Lucca come appresso: Cassa di risparmio di Carrara..... n. 368 q. per L. 184.000.000 Cassa di risparmio di Firenze..... " 7.808 " per " 3.904.000.000 Cassa di risparmi di Livorno...... " 1.005 " per " 502.500.000 Cassa di risparmio di Lucca....... " 1.771 " per " 885.500.000 Cassa di risparmio di Pisa........ " 1.110 " per " 555.000.000 Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia......................... " 1.443 " per " 721.500.000 Cassa di risparmi e depositi di Prato.......................... " 1.125 " per " 562.500.000 Cassa di risparmio di San Miniato. " 829 " per " 414.500.000 Cassa di risparmio di Volterra.... " 485 " per " 242.500.000 Monte di credito su Pegno di Lucca " 56 " per " 28.000.000 ------ ------------- n. 16.000 L. 8.000.000.000 ------ ------------- Durante la vita dell'Istituto i fondi di garanzia non potranno mai essere ridotti a somma inferiore a lire un miliardo cinquecento milioni ancorche' l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovra' in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474. Qualora, ai fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun ente partecipante e' tenuto a concorrervi in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, l'assemblea, purche' a voti unanimi, potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da enti partecipanti diversi da quelli cui avrebbero fatto carico. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, e' ammessa esclusivamente tra enti partecipanti e non puo' aver luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime. I fondi di garanzia saranno impiegati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, siano essi quelli costituiti dal conferimento iniziale, siano quelli risultanti a seguito di eventuali successive variazioni. Visto, il Ministro per il tesoro LA MALFA
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