LEGGE 12 dicembre 1973, n. 1024

Type Legge
Publication 1973-12-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud orientale, adottata a Roma il 23 ottobre 1969.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.

LEONE RUMOR - MORO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convention

CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE L'ATLANTIQUE SUD-EST Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELL'ATLANTICO SUD-EST PREAMBOLO I Governi degli Stati parti della presente convenzione, considerando l'interesse che essi hanno per le risorse biologiche dell'Atlantico sud-est e desiderosi di cooperare al mantenimento e allo sfruttamento razionale di tali risorse, hanno convenuto quanto segue: Articolo I 1. La zona nella quale si applica la presente convenzione, qui di seguito denominata "zona della convenzione", comprende tutte le acque il cui perimetro e' delimitato come segue: Una linea che parte da un punto situato a 6°04'36'' di latitudine sud e 12°19'48'' di longitudine est, segue una direzione nord-ovest lungo la linea di rombo fino al punto di intersezione del 12° meridiano est e del 6° parallelo sud, e si dirige ad ovest lungo tale parallelo fino al 20° meridiano ovest, poi a sud lungo tale meridiano fino al 50° parallelo sud, poi ad est lungo tale parallelo fino al 40° meridiano est, poi a nord lungo tale meridiano fino alla costa del Continente africano, poi ad ovest lungo tale costa fino al punto di partenza. 2. Il limite est, situato sul 40° meridiano est, sara' riveduto qualora dovesse essere stabilita una convenzione per la conservazione delle risorse biologiche del mare che si applichi ad una zona immediatamente adiacente.

Convenzione-art. II

Articolo II Le disposizioni della presente convenzione non possono portare pregiudizio ai diritti, rivendicazioni o punti di vista delle Parti contraenti per quanto riguarda i limiti del mare territoriale o l'estensione della giurisdizione in materia di pesca, in conformita' con il diritto internazionale.

Convenzione-art. III

Articolo III La presente convenzione si applica a tutte le risorse ittiologiche e alle altre risorse biologiche della zona della convenzione, ad eccezione delle risorse che possono essere escluse in virtu' di transazioni o accordi conclusi dalla Commissione, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 dell'art. XI della presente convenzione.

Convenzione-art. IV

Articolo IV Le Parti contraenti hanno convenuto di istituire una Commissione e di assicurarne il mantenimento; questa Commissione sara' denominata Commissione internazionale della pesca per l'Atlantico sud-est, qui di seguito denominata "la Commissione" e il suo compito sara' quello di adempiere alle funzioni specificate nella presente convenzione.

Convenzione-art. V

Articolo V 1. La Commissione si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni. Puo' essere convocata in sessione straordinaria in qualsiasi momento, su richiesta di una delle Parti contraenti, purche' tale domanda sia appoggiata da almeno altre tre Parti contraenti. 2. Ciascuna Parte contraente e' rappresentata alla Commissione da non piu' di tre delegati che possono essere accompagnati da esperti e consiglieri. 3. Ciascuna Parte contraente dispone di un voto in seno alla Commissione. Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, le decisioni della Commissione sono prese alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. Il quorum e' costituito dai due terzi delle Parti contraenti. 4. Ad ogni sessione ordinaria la Commissione nomina tra i delegati un ufficio costituito da un Presidente, un primo Vice Presidente e un secondo Vice Presidente, i cui mandati scadono con la nomina dei loro successori nella sessione ordinaria successiva e non possono essere eletti piu' di due volte di seguito per le stesse funzioni. Un delegato non ha il diritto di voto quando esercita le funzioni di Presidente. 5. Le lingue di lavoro della Commissione sono l'inglese, il francese e lo spagnolo. 6. La Commissione adotta il regolamento interno e tutte le altre disposizioni interne d'ordine amministrativo necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Gli organi sussidiari istituiti dalla Commissione in virtu' delle disposizioni dell'art. VII possono fissare il loro regolamento interno, che entra in vigore solo dopo essere stato approvato dalla Commissione.

Convenzione-art. VI

Articolo VI 1. Per raggiungere gli obiettivi della presente convenzione, la Commissione e' incaricata di studiare tutte le risorse ittiologiche e biologiche della zona della convenzione. Questo studio comprendera' le ricerche sull'abbondanza, il ciclo biologico, la biometria e l'ecologia di tali risorse, nonche' lo studio del loro ambiente. Per effettuare tali ricerche la Commissione riunira', analizzera', pubblichera' e diffondera' con ogni adeguato mezzo le informazioni d'ordine statistico, biologico e le altre notizie scientifiche su tali risorse. 2. Per adempiere alle sue funzioni la Commissione utilizza, nella misura del possibile, i servizi tecnici e scientifici degli organismi ufficiali delle Parti contraenti nonche' le informazioni che tali organismi le forniscono. La Commissione puo' utilizzare, se lo riterra' necessario, altri servizi e informazioni e puo' altresi' intraprendere, nei limiti del suo bilancio supplementare, delle ricerche indipendenti destinate a completare le ricerche effettuate dai Governi e dalle istituzioni nazionali o da altri organismi internazionali. 3. Le Parti contraenti si impegnano a fornire, su richiesta della Commissione, tutte le informazioni disponibili, d'ordine statistico o di altro genere, di cui la Commissione potra' avere bisogno ai fini della presente convenzione.

Convenzione-art. VII

Articolo VII 1. La Commissione puo' istituire un Comitato regionale per ciascuna delle regioni che potranno essere costituite, su una base ecologica, nella zona della convenzione e un Comitato di studio per gli stocks o per ciascuno stock che si trova in tale zona. La Commissione puo' altresi' istituire un Consiglio consultivo scientifico, qui di seguito denominato "il Consiglio". La Commissione puo' costituire qualunque altro organo sussidiario necessario all'esercizio delle sue funzioni e determinarne, per ogni singolo caso, la composizione e il mandato. 2. I Comitati regionali hanno le attribuzioni specificate nel presente articolo, salvo che per quanto riguarda gli stocks per i quali e' stato istituito un Comitato di studio. 3. Un Comitato regionale o un Comitato di studio degli stocks puo' proporre, sulla base dei risultati di inchieste scientifiche, delle misure applicabili alla regione o allo stock per il quale e' stato istituito, ed esamina tutte le proposte che gli vengono sottoposte dalla Commissione. 4. Un Comitato regionale o un Comitato di studio degli stocks puo' elaborare progetti di raccomandazioni da sottoporre alla Commissione. La Commissione li puo' adottare dopo avervi apportato, se del caso, le modifiche che ritiene opportune, in conformita' con le disposizioni dell'art. VIII della presente convenzione. 5. La Commissione designa le Parti contraenti che possono essere rappresentate ai Comitati regionali o ai Comitati di studio degli stocks. Tuttavia, quando viene costituito un Comitato regionale o un Comitato di studio degli stocks, ogni Parte contraente che pesca nella regione o che sfrutta lo stock in questione puo' essere rappresentata di pieno diritto in tali Comitati. Quanto sopra vale anche se il suo litorale e' adiacente a detta regione o zona in cui si trova lo stock in questione. Se una Parte contraente sfrutta uno stock al di fuori della zona di competenza di un Comitato regionale o di un Comitato di studio degli stocks, puo' essere rappresentata se la Commissione decide in tal senso. 6. Il Consiglio ha per mandato di aiutare e consigliare la Commissione, i suoi Comitati regionali e i suoi Comitati di studio degli stocks per quanto riguarda gli aspetti scientifici delle loro funzioni. 7. Ciascuna Parte contraente puo' inviare al Consiglio una delegazione scientifica composta dal numero di esperti che desidera. Il Consiglio puo' istituire degli organi sussidiari e stabilirne la composizione. 8. Il Consiglio puo', d'intesa con la Commissione, invitare altri studiosi o esperti a partecipare a titolo consultivo alle sue deliberazioni. 9. Il Consiglio tiene delle sessioni ordinarie le cui date vengono fissate dalla Commissione, tenuto conto delle sue sessioni ordinarie. Il Consiglio puo' tenere delle sessioni straordinarie previa approvazione della Commissione.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII 1. La Commissione puo' formulare, di sua iniziativa o su proposta di un Comitato regionale o di un Comitato di studio degli stocks e sulla base dei risultati di inchieste scientifiche, raccomandazioni sugli obiettivi della presente convenzione. Queste raccomandazioni avranno effetto per le Parti contraenti alle condizioni specificate all'art. IX. 2. La Commissione puo' formulare raccomandazioni nei seguenti settori: (a) regolamentazione della lavorazione delle reti da pesca; (b) regolamentazione delle dimensioni limite dei pesci che possono essere conservati a bordo di un peschereccio, essere sbarcati, esposti e messi in vendita; (c) determinazione dei periodi di autorizzazione o di divieto della pesca; (d) determinazione delle zone in cui la pesca e' autorizzata o vietata; (e) regolamentazione degli arnesi e del materiale da pesca, al di fuori della regolamentazione della lavorazione delle reti; (f) miglioramento e aumento delle risorse biologiche, in particolare con colture marine, trapianti e acclimatazione di organismi, trapianti di pesci piccoli e lotta contro i predatori; (g) regolamentazione della quantita' totale della pescata a seconda della specie, gruppi di specie o eventualmente a seconda delle regioni; (h) ogni altro provvedimento strettamente legato alla conservazione di tutte le risorse ittiologiche e di altre risorse biologiche della zona della convenzione. 3.(a) Se la Commissione formula una raccomandazione in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 (g) del presente articolo, puo' invitare le Parti contraenti interessate, da essa designate, ad elaborare degli accordi sulle ripartizioni di una quota totale delle pescate, tenendo conto degli interessi alieutici di tutti i Paesi interessati e assicurandosi, nella misura del possibile, che tutti questi Paesi si conformino alla raccomandazione relativa alla quota totale delle pescate e ad ogni accordo riguardante la sua ripartizione. (b) Le parti contraenti interessate comunicano immediatamente alla Commissione i termini di ogni accordo cosi' concluso. Senza pregiudizio di questi accordi per le Parti, la Commissione puo' formulate, in virtu' delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, raccomandazioni sul tenore di tali accordi. 4. La Commissione notifica a tutte le Parti contraenti le raccomandazioni che adotta.

Convenzione-art. IX

Articolo IX 1. Con riserva delle disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti si impegnano ad applicare tutte le raccomandazioni adottate dalla Commissione in conformita' con l'art. VIII della presente convenzione. 2. Ciascuna Parte contraente puo' presentare una obiezione alla Commissione, entro novanta giorni dalla notifica di una raccomandazione e in tal caso non sara' tenuta ad osservare tale raccomandazione. 3. Se una obiezione viene presentata entro il termine di novanta giorni, previsto dal precedente paragrafo, qualsiasi altra Parte contraente puo' presentare, in qualunque momento, una obiezione entro un periodo supplementare di sessanta giorni, o entro un termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica di un'obiezione presentata da un'altra Parte contraente nel periodo supplementare di sessanta giorni. 4. Se almeno tre Parti contraenti presentano obiezioni ad una raccomandazione, tutte le altre Parti contraenti sono dispensate, per questo fatto, dall'obbligo di osservare tale raccomandazione; tuttavia alcune di esse o tutte le Parti contraenti possono convenire tra di loro di osservarla. 5. Ciascuna Parte contraente che ha presentato una obiezione ad una raccomandazione puo' ritirarla in ogni momento; con riserva delle disposizioni del seguente paragrafo, la Parte contraente osserva allora tale raccomandazione entro novanta giorni. 6. La Commissione notifica alle Parti contraenti, non appena le riceve, tutte le obiezioni o il ritiro delle medesime.

Convenzione-art. X

Articolo X 1. Senza pregiudizio dei diritti degli Stati sulle acque nelle quali sono autorizzati ad esercitare la loro giurisdizione in materia di pesca, in conformita' con il diritto internazionale, ciascuna Parte contraente adotta, nel suo territorio e su queste acque, nei confronti di tutte le persone e di tutte le navi e, al di la' di tali acque, nei confronti dei suoi cittadini e delle sue navi, i provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione e delle raccomandazioni della Commissione che possono essergli applicate, nonche' ad assicurare la repressione delle infrazioni a tali raccomandazioni. 2. Le Parti contraenti si impegnano a collaborare in vista di adottare misure efficaci per assicurare l'osservanza della presente convenzione e la realizzazione dei suoi obiettivi. 3. Le Parti contraenti si impegnano, inoltre, a collaborare in vista di istituire, sulla base d'una raccomandazione della Commissione, un sistema di controllo internazionale per l'osservanza delle raccomandazioni adottate dalla Commissione e scelte a tale scopo, salvo che nelle acque sulle quali uno Stato e' autorizzato ad esercitare la sua giurisdizione, in materia di pesca, in conformita' con il diritto internazionale. L'adozione e l'esecuzione di una tale raccomandazione saranno regolate dalle disposizioni degli articoli VIII e IX della presente convenzione. 4. Le Parti contraenti si impegnano a comunicare alla Commissione, ogni due anni o tutte le volte che la Commissione lo richiedera', un resoconto dei provvedimenti che avranno adottato in virtu' del presente articolo.

Convenzione-art. XI

Articolo XI 1. La Commissione cerchera' di concludere accordi e mantenere rapporti di lavoro con altre istituzioni internazionali che hanno obiettivi analoghi, in particolare con la FAO, al fine di assicurare una collaborazione ed un coordinamento efficace ed evitare i doppi impieghi. 2. La Commissione puo' invitare tutte le organizzazioni internazionali appropriate e i Governi di tutti gli Stati che, ai termini dell'art. XVII, possono diventare Parti alla convenzione, ma che non sono membri della Commissione, a farsi rappresentare da un osservatore alle sue sessioni, nonche' alle sessioni dei suoi organi sussidiari.

Convenzione-art. XII

Articolo XII 1. La Commissione nomina un Segretario esecutivo e ne stabilisce le condizioni di impiego. 2. Il Segretario esecutivo nomina il personale della Commissione secondo le norme e secondo le condizioni che la Commissione puo' fissare. 3. Il Segretario esecutivo assolve i compiti che la Commissione gli puo' affidare e in particolare: (a) riceve e trasmette tutte le comunicazioni ufficiali della Commissione; (b) prepara le previsioni di bilancio da sottoporre all'esame della Commissione durante le sue sessioni ordinarie; (c) prepara e presenta alla Commissione, durante le sue sessioni ordinarie, una relazione sulle attivita' della Commissione e sul programma di lavoro e prende tutti i provvedimenti necessari per la successiva pubblicazione di detta relazione nonche' degli atti della Commissione; (d) provvede ad assicurare la raccolta e l'analisi delle statistiche e degli altri dati necessari al raggiungimento degli scopi della presente convenzione; (e) prepara delle relazioni su problemi statistici, biologici o di altro genere, per sottoporle alla Commissione e per l'eventuale pubblicazione; (f) autorizza l'uscita dei fondi in conformita' con il bilancio della Commissione; (g) tiene i conti della Commissione; (h) assicura la cooperazione con le organizzazioni internazionali di cui all'art. XI della presente convenzione.

Convenzione-art. XIII

Articolo XIII 1. Durante ogni sessione ordinaria, la Commissione adotta un bilancio per l'esercizio finanziario successivo e un progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo a quest'ultimo. La durata dell'esercizio finanziario e' di due anni. Tuttavia, se la Commissione si riunisce piu' di una volta in sessione ordinaria durante un esercizio finanziario, puo' rivedere, se e' necessario, il bilancio dell'anno in corso. La Commissione puo' adottare un bilancio supplementare durante qualunque sessione, purche' tutte le Parti contraenti siano d'accordo. 2. I contributi delle Parti contraenti al bilancio ed al bilancio supplementare sono pagabili nella o nelle valute e alla data fissata dalla Commissione. 3. Salvo decisione contraria della Commissione, viene sospeso il diritto di voto di ciascuna Parte contraente il cui arretrato dei contributi e' uguale o superiore ai contributi che deve pagare per l'esercizio finanziario precedente. 4. La Commissione puo' anche accettare, per il proseguimento dei suoi lavori, altri contributi di qualunque provenienza, sia privata che pubblica. Tali contributi verranno utilizzati ed amministrati in conformita' con il regolamento che la Commissione adottera'. 5. La Commissione fa procedere annualmente alla verifica indipendente dei suoi conti, ed esamina ed approva i conti verificati. 6. La Commissione costituisce un fondo di rotazione destinato a finanziare le sue operazioni in attesa delle riscossioni dei contributi annuali e per ogni altro fine che essa reputi necessario. La Commissione fissa l'ammontare del fondo, stabilisce gli anticipi necessari alla sua istituzione e adotta i regolamenti che disciplinano la sua utilizzazione.

Convenzione-art. XIV

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