DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1032
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
LEONE RUMOR - GAVA - BERTOLDI - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 19. - CARUSO
Testo unico-art. 1
TESTO UNICO DELLE NORME SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO Art. 1. (Dipendenti statali) I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennita' di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico. Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonche' i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali. Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonche' i militari appartenenti alle seguenti categorie: ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni; ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808; ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376; vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia. Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.
Testo unico-art. 2
Testo unico-art. 2 (Categorie non aventi diritto) L'indennita' di buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; ai dipendenti iscritti all'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; al personale dei ruoli statali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle tabelle numeri VI e VII annesse al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 9 gennaio 1971; ai dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto; salvo quanto disposto dal successivo art. 39, secondo comma, ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni iscritti al Fondo di quiescenza e previdenza di cui agli articoli 140 e 153 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, per i quali tuttavia le norme del particolare ordinamento debbono intendersi adeguate ed integrate da quelle del presente testo unico, in quanto applicabili. Per il personale anzidetto il contributo previdenziale obbligatorio previsto dal primo comma dell'art. 37 e' versato nella identica misura all'apposito Fondo sopra indicato dall'amministrazione competente.
Testo unico-art. 3
Testo unico-art. 3. (Indennita' spettante al dipendente) L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennita' di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo.(1) L'indennita' e' pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva. (5A) ((All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato)).
Testo unico-art. 4
Testo unico-art. 4. (Riliquidazione e supplemento dell'indennita') Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennita' di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennita' per il complessivo servizio prestato, purche' il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennita' gia' conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva. Qualora il nuovo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, spetta al dipendente un supplemento di indennita' di buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contributiva, per il servizio prestato dopo la riassunzione; il supplemento spetta anche nei casi di applicabilita' del primo comma, qualora risulti per l'interessato piu' favorevole della riliquidazione ivi prevista. Il nuovo servizio, se inferiore a dodici mesi, non e' computabile ai fini previdenziali, salvo il caso di ulteriore riassunzione. Il dipendente che, dopo aver conseguito il supplemento di indennita' di buonuscita, venga nuovamente riassunto, puo' ottenere la riliquidazione dell'indennita', purche' l'ultimo servizio sia durato almeno due anni continuativi; l'importo della originaria liquidazione e quello del supplemento, con i relativi interessi, sono detratti secondo le disposizioni contenute nel primo comma. Qualora l'ultimo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi, si applica il secondo comma. Ai soli fini della misura della riliquidazione e del supplemento dell'indennita', si computa anche il servizio di cui al terzo comma.
Testo unico-art. 5
Testo unico-art. 5. (Indennita' spettante ai superstiti) In caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle.(1)(3)((6)) Al coniuge superstite con orfani minorenni spetta l'indennita' intera, salvo quanto previsto dal comma seguente. Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'indennita' e' ripartita come segue: se concorre un solo orfano, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite e del 40 per cento all'orfano; se concorrono piu' orfani, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento, in parti uguali, agli orfani. Per la determinazione delle quote previste dal comma precedente, si considerano concorrenti anche gli orfani minorenni non indicati nel comma stesso; le loro quote sono attribuite al coniuge superstite. Nel caso di concorso tra orfani soli o tra fratelli e sorelle, l'indennita' e' suddivisa in parti uguali; se i superstiti aventi diritto sono i genitori, l'indennita' e' attribuita al padre; si fa luogo, tuttavia, alla suddivisione in parti uguali nel caso in cui la madre, all'atto del decesso del dipendente, vivesse effettivamente separata dal marito senza riceverne gli alimenti.(5)
Testo unico-art. 6
Testo unico-art. 6. (Membri del governo e parlamentari) L'assunzione di responsabilita' di Governo da parte di dipendenti dello Stato non comporta modifiche della liquidazione del trattamento previdenziale spettante nella qualifica di appartenenza. Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.
Testo unico-art. 7
Testo unico-art. 7. (Assegno spettante al dipendente) Il dipendente statale che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di eta' o per infermita', senza diritto a pensione, consegue l'assegno vitalizio. L'assegno e' pari a tanti quarantesimi della base contributiva prevista dall'art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabile ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Si applica il terzo comma dell'art. 3. In ogni caso l'assegno non puo' essere inferiore a quello che spetterebbe al coniuge superstite, a norma dell'articolo seguente. Al dipendente, titolare dell'assegno vitalizio, spetta anche, come parte integrante dell'assegno, una rendita vitalizia costante di annue L. 30.000. Ai fini dell'applicazione del primo comma, i militari appartenenti alle categorie elencate nell'art. 1, comma terzo, si considerano cessati dal servizio per eta' nei casi in cui essi vengono collocati in congedo per aver raggiunto il limite sino al quale possono essere mantenuti in servizio ai sensi delle disposizioni in vigore.
Testo unico-art. 8
Testo unico-art. 8. (Assegno di riversibilita') In caso di morte del dipendente che non abbia maturato l'anzianita' necessaria per far conseguire la pensione ai superstiti o che sia cessato dal servizio con diritto all'assegno di cui all'articolo precedente, conseguono l'assegno vitalizio di riversibilita', nell'ordine, il coniuge superstite e gli orfani, i genitori, i fratelli e sorelle, secondo le condizioni soggettive di cui alle norme sul trattamento di quiescenza statale. Il diritto alla riversibilita' sorge nel momento in cui, anche posteriormente alla morte del dante causa, si verificano tutte le condizioni prescritte. In caso di morte di un congiunto avente diritto all'assegno vitalizio e nel caso di perdita di tale diritto, l'assegno si consolida in favore dei congiunti dello stesso ordine; ove questi manchino o nel caso di loro decesso o di perdita del diritto, subentrano i congiunti dell'ordine successivo. Chi venga a trovarsi nelle condizioni previste per il conseguimento del diritto all'assegno di riversibilita' dopo che lo abbia conseguito altro avente causa, anche di ordine successivo, non puo' far valere il proprio diritto sino a quando permanga quello del primo titolare. La misura dell'assegno di riversibilita' e' determinata in base alla tabella annessa al presente testo unico; l'assegno e' integrato da una rendita vitalizia costante di annue L. 27.000. Se con il coniuge superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali, comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, l'assegno di riversibilita' e' ripartito secondo le disposizioni dell'art. 5, commi terzo e quarto. Nel caso di concorso tra orfani soli o tra genitori o tra fratelli e sorelle, si applicano le disposizioni dell'art. 5, ultimo comma. In tutti i casi di concorso tra congiunti dello stesso ordine, l'assegno e' aumentato di annue L. 18.000 per ciascun compartecipe oltre il primo; tale aumento e' compreso nella ripartizione.
Testo unico-art. 9
Testo unico-art. 9. (Decorrenza del godimento e prescrizione delle rate) Nei casi in cui per il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio e' prevista la domanda dell'interessato, il godimento dell'assegno non puo' avere decorrenza anteriore di oltre due anni dalla data di presentazione della domanda. Le rate di assegno non riscosse si prescrivono nel termine di due anni; il termine non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia stato portato a conoscenza dell'interessato.
Testo unico-art. 10
Testo unico-art. 10. (Tredicesimi mensilita') Al titolare di assegno vitalizio spetta una tredicesima mensilita', in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo dell'assegno medesimo. La mensilita' di cui al precedente comma e' corrisposta al titolare unitamente a quella di dicembre.
Testo unico-art. 11
Testo unico-art. 11. (Cumulo con altri trattamenti) L'assegno vitalizio e' cumulabile con la pensione di guerra, anche se maggiorata dell'assegno integratore di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonche' con la pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra, prevista dalla legge predetta. L'assegno vitalizio e', altresi', cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma primo.
Testo unico-art. 12
Testo unico-art. 12. (Opzione) Il titolare di assegno vitalizio puo' optare per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il diritto di opzione puo' essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza. Il superstite del dipendente, avente diritto alla pensione di riversibilita', ha facolta' di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti piu' favorevole.
Testo unico-art. 13
Testo unico-art. 13. (Perdita del diritto) Il dipendente statale che, per il servizio gia' reso, abbia conseguito il diritto all'assegno vitalizio, perde tale diritto in caso di riassunzione che comporti reiscrizione al Fondo di cui al successivo art. 32; all'atto della definitiva cessazione dal servizio, spetta il trattamento previdenziale sulla base del complessivo servizio prestato. Il titolare di assegno vitalizio di riversibilita' perde il diritto nei casi che comportano la perdita della pensione statale di riversibilita'.
Testo unico-art. 14
Testo unico-art.14. (Disposizioni generali) Ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualita' di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Testo unico-art. 15
Testo unico-art. 15. (Servizi e periodi riscattabili) I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonche' i servizi non statali e i periodi di tempo di cui e' prevista la computabilita' come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto. Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale. Il diritto di riscatto puo' essere esercitato in tutto o in parte. Il riscatto e' subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri di cui al comma precedente, puo' apportare modifiche alle norme di attuazione gia' emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.
Testo unico-art. 16
Testo unico-art. 16. (Servizio ferroviario) Il servizio di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' computabile ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio previsti dal presente testo unico; si osservano le disposizioni della legge 12 ottobre 1949, n. 771.
Testo unico-art. 17
Testo unico-art. 17. (Servizi ricongiungibili) I servizi prestati con iscrizione al Fondo gestito dallo istituto per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di previdenza dell'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che da' luogo alla indennita' di buonuscita prevista dal presente testo unico. Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti dei fondi predetti. Si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523, e della legge 25 gennaio 1960, n. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.
Testo unico-art. 18
Testo unico-art. 18. (Arrotondamento) Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. Nel caso di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, ai sensi del precedente art. 4, resta fermo l'arrotondamento per eccesso gia' effettuato; il periodo di servizio trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.
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