LEGGE 12 dicembre 1973, n. 1037

Type Legge
Publication 1973-12-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, ed il protocollo di emendamento all'articolo 56 della convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalle clausole finali dei protocolli stessi.

LEONE RUMOR - MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Protocol

PROTOCOL RELATING TO AN AMENDMENT TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli. PROTOCOLLO CONCERNENTE UN EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE (articolo 50 (a) (New York, 12 marzo 1971) L'Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale; Riunitasi in sessione straordinaria, a New York, l'11 marzo 1971; Preso atto che e' desiderio comune degli Stati contraenti di aumentare il numero dei membri del Consiglio; Ritenuto opportuno di dotare il Consiglio di tre seggi in piu' dei sei gia' stabiliti con l'emendamento in data 21 giugno 1971 alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago 1944) e di portare a trenta, di conseguenza, il numero dei membri; Ritenuto percio' necessario di emendare la convenzione sull'aviazione civile internazionale fatta a Chicago il 7 dicembre 1944; Ha approvato, il 12 marzo 1971, in conformita' delle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 94 della suddetta convenzione, il progetto di emendamento alla stessa convenzione nel testo che segue: Al paragrafo a) dell'articolo 50 della convenzione, la seconda frase e' sostituita dalla seguente: "Esso si compone di trenta Stati contraenti eletti dall'Assemblea". Ha fissato in ottanta il numero degli Stati contraenti dei quali e' necessaria la ratifica per l'entrata in vigore del detto emendamento, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 94 della detta convenzione, e Ha deciso che il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale dovra' redigere un protocollo nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede, comprendente il suddetto emendamento e le disposizioni che seguono. Di conseguenza, conformemente alla suddetta decisione dell'Assemblea. Il presente protocollo e' stato redatto dal Segretario generale dell'Organizzazione; Il presente protocollo sara' sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato la detta convenzione sull'aviazione civile internazionale o che vi abbia aderito; Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale; Il presente protocollo entrera' in vigore, nei confronti degli Stati che lo avranno ratificato, alla data del deposito dell'ottantesimo strumento di ratifica; Il Segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ogni ratifica del presente protocollo; Il Segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati parti della detta convenzione la data in cui il presente protocollo entrera' in vigore; Il presente protocollo entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato contraente che l'avra' ratificato dopo la data suddetta, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. IN FEDE DI CHE, il Presidente e il Segretario generale della suddetta sessione straordinaria dell'Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, debitamente autorizzati a tale scopo dalla Assemblea, firmano il presente protocollo. FATTO a New York il dodici marzo millenovecentosettantuno, in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede. Il presente protocollo restera' depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, e il Segretario generale della Organizzazione ne trasmettera' copie conformi a tutti gli Stati parti della convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatta a Chicago il sette dicembre 1944. (Seguono le firme). PROTOCOLLO CONCERNENTE UN EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO 56 DELLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE. (Firmato a Vienna, il 7 luglio 1971) L'Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale; Riunitasi a Vienna il 5 luglio 1971, nella sua diciottesima sessione; Considerato che e' aspirazione comune degli Stati contraenti di aumentare il numero dei membri della Commissione per la navigazione aerea; Ritenuto opportuno di portare da 12 a 15 il numero dei membri di quest'organo e di emendare, a tale scopo, la convenzione dell'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944. (1) Ha approvato, in base al disposto del paragrafo a) dell'articolo 94 della convenzione citata, la seguente proposta di emendamento alla detta convenzione: "All'articolo 56 della convenzione l'espressione " dodici membri, e' sostituita dall'espressione " quindici membri". (2) Ha fissato in ottanta il numero degli Stati contraenti dei quali e' necessaria la ratifica per l'entrata in vigore del detto emendamento, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 94 della detta convenzione. (3) Ha deciso che il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale dovra' redigere un protocollo, nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede, concernente il suddetto emendamento e comprendente le disposizioni che seguono: a) Il protocollo sara' firmato dal Presidente e dal Segretario generale dell'Assemblea. b) Il protocollo sara' sottoposto alla ratifica di ogni Stato contraente che abbia ratificato la convenzione sull'aviazione civile internazionale o vi abbia aderito. Di conseguenza, conformemente alla summenzionata decisione dell'Assemblea, Il presente protocollo e' stato redatto dal Segretario generale dell'Organizzazione; Il presente protocollo sara' sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato la convenzione sull'aviazione civile internazionale o che vi abbia aderito; Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale; Il presente protocollo entrera' in vigore, nei confronti degli Stati che lo avranno ratificato, il giorno del deposito dell'ottantesimo strumento di ratifica; Il Segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ciascuno strumento di ratifica del presente protocollo; Il Segretario generale notifichera' immediatamente a tutti gli Stati parti della detta convenzione la data in cui il presente protocollo entrera' in vigore; Il presente protocollo entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato contraente che l'avra' ratificato dopo la data summenzionata, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. IN FEDE DI CHE, il Presidente e il Segretario generale della diciottesima sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, autorizzati a tale scopo dalla Assemblea, firmano il presente protocollo. FATTO a Vienna il 7 luglio millenovecentosettantuno, in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede. Il presente protocollo restera' depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, e il Segretario generale ne trasmettera' copie conformi a tutti gli Stati parti della convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatta a Chicago il sette dicembre 1944. (Seguono le firme).

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