DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1973, n. 1042
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la difesa; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, al trattato per il divieto di collocamento delle armi nucleari ed altre armi di distruzione di massa sui fondi marini e oceanici e nel loro sottosuolo, aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington l'11 febbraio 1971.
LEONE RUMOR - MORO - TANASSI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 20. - SCIARRETTA
Traite
TRAITE INTERDISANT DE PLACER DES ARMES NUCLEAIRES ET D'AUTRES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE SUR LE FOND DES MERS ET DES OCEANS AINSI QUE DANS LEUR SOUS-SOL. Parte di provvedimento in formato grafico
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