LEGGE 12 dicembre 1973, n. 1043
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia ed il Marocco relativa al reciproco aiuto giudiziario, all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 51 della convenzione stessa.
LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convention
CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE L'ITALIE ET LE MAROC. Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nella convenzione. CONVENZIONE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E IL MAROCCO. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e SUA MAESTA' IL RE DEL MAROCCO Nell'intento di stabilire una collaborazione efficace in materia di assistenza giudiziaria, fra i due paesi, Hanno deciso di stipulare la presente convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, Hanno designato a tal fine, come loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: Il signor Aldo MORO, Ministro degli affari esteri, Sua Maesta' il Re del Marocco: Il signor Youssef BEN ABBES ATARJI, Ministro degli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I cittadini di ciascuna delle parti contraenti avranno, sul territorio dell'altra parte, libero e facile accesso a tutte le giurisdizioni per il perseguimento e la difesa dei loro diritti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Non potranno essere imposti ai cittadini di ciascuna delle parti contraenti ne' cauzione, ne' deposito sotto qualsiasi denominazione, in ragione sia della loro qualita' di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel paese. Il comma precedente si applica, salvo le disposizioni di ordine pubblico del paese in cui l'azione e introdotta, alle persone giuridiche costituite o autorizzate secondo le leggi di una delle due parti contraenti.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, sia in materia civile e commerciale che in materia penale, salvo le disposizioni che regolano il regime di estradizione, destinati a persone residenti sul territorio di uno dei due paesi, saranno trasmessi per via diplomatica normale. Le disposizioni del presente articolo non escludono la facolta' per le parti contraenti di far pervenire direttamente, per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici o consolari, gli atti giudiziari o extra-giudiziari destinati a propri cittadini. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalita' del destinatario dell'atto sara' determinata dalla legge del paese in cui deve aver luogo la consegna.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Gli atti giudiziari ed extra-giudiziari non saranno tradotti ma la lettera o la nota di trasmissione sara' redatta nella lingua dell'autorita' richiesta e dovra' contenere le indicazioni seguenti: autorita' da cui emana l'atto; natura dell'atto di cui si tratta; nome e qualita' delle parti; nome e indirizzo del destinatario; e, in materia penale, qualificazione del reato.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Se l'autorita' richiesta non e' competente, trasmettera' l'atto d'ufficio a quella competente informandone subito l'autorita' richiedente, per via diplomatica.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 L'autorita' richiesta si limitera' a far effettuare la consegna dell'atto al destinatario. Se questi l'accetta volontariamente, la prova della consegna si fara' a mezzo sia di una ricevuta datata e firmata dal destinatario, sia di un attestato dell'autorita' richiesta e constatante il fatto, il modo e la data della consegna. L'uno o l'altro di questi documenti sara' inviato direttamente all'autorita' richiedente. Se la consegna dell'atto non puo' avvenire per qualunque causa, l'autorita' richiesta lo restituira' immediatamente a quella richiedente indicando il motivo della mancata consegna.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 La consegna degli atti giudiziari ed extra-giudiziari non dara' luogo al rimborso di alcuna spesa.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono, in materia civile e commerciale, la facolta', per gli interessati residenti sul territorio di una delle due parti contraenti, di far assicurare in uno dei due paesi la notifica e la consegna di tutti gli atti alle persone residenti in tale paese. La notifica e la consegna devono essere effettuate secondo le modalita' in vigore nel paese in cui esse devono aver luogo.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale da eseguirsi sul territorio di una delle due parti contraenti, saranno espletate dalle autorita' giudiziarie. Esse saranno trasmesse per via diplomatica normale. Se l'autorita' richiesta e' incompetente, trasmettera' di ufficio la commissione rogatoria a quella competente informandone immediatamente l'autorita' richiedente. Le disposizioni di questo articolo non precludono la facolta' per le parti contraenti di far eseguire direttamente dai loro rappresentanti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie relative all'audizione dei loro cittadini. In caso di conflitto di legislazione, la nazionalita' della persona di cui e' richiesta l'audizione sara' determinata dalla legge del paese in cui deve essere eseguita la commissione rogatoria.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Le commissioni rogatorie in materia penale da eseguirsi nel territorio di una delle due parti contraenti, saranno trasmesse per via diplomatica ed espletate dalle autorita' giudiziarie. Se l'autorita' giudiziaria richiesta e' incompetente, trasmettera' d'ufficio le commissioni rogatorie a quella competente informandone immediatamente l'autorita' richiedente per via diplomatica. Nei casi di urgenza, esse potranno essere inoltrate direttamente. Esse saranno restituite, in ogni caso, per via diplomatica.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 L'autorita' richiesta potra' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria se, in base alla legge del proprio paese, questa non e' di sua competenza o se e' per sua natura tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza o all'ordine pubblico del paese in cui deve aver luogo.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Le persone di cui e' richiesta la testimonianza saranno invitate a comparire secondo la procedura del paese richiesto; se rifiutano di comparire l'autorita' richiesta dovra' usare i mezzi di coercizione previsti dalla legge del proprio paese.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Su espressa domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta dovra': 1) Eseguire la commissione rogatoria secondo le modalita' indicate dall'autorita' giudiziaria richiedente se queste non sono incompatibili con la legislazione del proprio paese. 2) Informare, in tempo utile, l'autorita' richiedente della data e del luogo in cui si procedera' all'esecuzione della commissione rogatoria, affinche' le parti interessate possano assistervi, nel quadro della legislazione del paese richiesto.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Le commissioni rogatorie dovranno essere accompagnate dalla traduzione nella lingua dell'autorita' richiesta. Tale traduzione sara' autenticata da un traduttore giurato o di cui sara' ricevuto il giuramento conformemente alle leggi del paese richiedente.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 L'esecuzione delle commissioni rogatorie non potra' dar luogo ad alcun rimborso di spesa, salvo cio' che concerne gli onorari di esperti.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Se la comparizione personale di un testimone e' necessaria in un procedimento penale, il Governo del paese in cui risiede il testimone lo invitera' a rispondere alla convocazione che gli e' stata rivolta. In tal caso, le indennita' di trasferta e di soggiorno, calcolate sulla base della residenza del testimone, saranno almeno uguali a quelle accordate sulla base delle tariffe e regolamenti in vigore nel paese in cui dovra' aver luogo l'audizione; a richiesta del testimone, questi ricevera', a cura delle autorita' consolari del paese richiedente, l'anticipo di tutte o di parte delle spese di viaggio. Nessun testimone, qualunque sia la sua nazionalita', che, citato in uno dei due paesi, si presenti volontariamente davanti ai giudici dell'altro paese potra' essere perseguito o arrestato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto. Tale immunita' cessera' trenta giorni dopo la data in cui avra' avuto termine la deposizione e in cui sia stato possibile il ritorno del testimone.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Le domande di comparizione di testimoni detenuti saranno trasmesse per via diplomatica. Sara' dato seguito alla domanda sempre che particolari circostanze non vi si oppongano ed a condizione che detti detenuti siano rinviati entro breve termine.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 In materia civile e commerciale, le decisioni emesse dalle autorita' giudiziarie in Italia o in Marocco saranno rese esecutive sul territorio dell'altro paese, se rispondono ai seguenti requisiti: a) che la decisione sia stata pronunciata da un giudice competente ai sensi delle norme di diritto internazionale riconosciute nel paese in cui deve aver luogo l'esecuzione, salvo espressa rinuncia dell'interessato; b) che le parti siano state regolamentate citate, rappresentate o dichiarate contumaci; c) che la decisione, in base alla legge del paese in cui e' stata pronunciata, abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata o sia suscettibile di esecuzione; d) che la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del paese in cui e' richiesta la sua esecuzione o ai principi di diritto pubblico applicabili in detto paese. Inoltre, essa non deve essere contraria ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto paese che abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata; e) che nessun giudice dello Stato richiesto sia stato investito di una domanda fra le stesse parti e per lo stesso oggetto prima della proposizione della domanda davanti al giudice che ha emesso la decisione di cui si chiede l'exequatur.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Le decisioni di cui all'articolo precedente non potranno dar luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorita' dell'altro paese, ne' formare oggetto, da parte di dette autorita', di alcuna pubblica formalita', quali l'iscrizione, la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri, se non dopo che siano state dichiarate esecutive.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 L'exequatur e' concesso dall'autorita' competente secondo la legge del paese in cui e' richiesta su domanda di ogni parte interessata. La procedura per la relativa domanda e' quella seguita dalla legge del paese in cui e' richiesta l'esecuzione.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 L'autorita' competente si limita a verificare se la decisione di cui e' richiesto l'exequatur risponde ai requisiti di cui agli articoli precedenti per godere dell'autorita' di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve farne constare il risultato nella decisione. Nel concedere l'exequatur, l'autorita' competente dispone, se necessario, che siano adottati tutti i mezzi, perche' la decisione straniera sia resa pubblica secondo le stesse modalita' richieste dalla legge del paese in cui la decisione medesima e' dichiarata esecutiva. L'exequatur puo' essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dei capi della decisione straniera.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 La decisione d'exequatur ha effetto fra tutte le parti che ne hanno fatto istanza e per tutto il territorio in cui queste disposizioni sono applicabili. Essa consente alla decisione resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti di quella pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 La parte che invoca l'autorita' di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre: a) una copia della decisione che contenga i requisiti necessari per la sua autenticita'; b) l'originale dell'atto di notifica della decisione o di qualsiasi altro atto che sostituisca la notifica; c) un certificato dei cancellieri competenti con l'attestazione che nessuna impugnazione e' stata proposta contro la decisione; d) una copia autentica della citazione della parte rimasta contumace; e) una traduzione completa degli atti suddetti certificata conforme da un traduttore giurato.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali sono regolati dalla convenzione di New York adottata il 10 giugno 1958 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dalle due parti contraenti.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 Gli atti autentici, particolarmente gli atti notarili, esecutivi in uno dei due paesi, sono dichiarati esecutivi nell'altro paese dall'autorita' competente, secondo la legge del paese in cui l'esecuzione deve aver luogo. Detta autorita' verifica soltanto se gli atti rispondono ai requisiti necessari per la loro autenticita' nel paese in cui sono stati ricevuti e se le disposizioni in base alle quali l'esecuzione e' richiesta non siano contrarie allo ordine pubblico del paese in cui e' richiesto l'exequatur.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 Le ipoteche immobiliari (terrestres) convenzionali, consentite in uno dei due paesi, saranno iscritte e avranno effetto nell'altro paese allorche' la validita' degli atti che ne contengono la stipulazione sara' stata constatata dall'autorita' competente, secondo la legge del paese in cui e' richiesta l'iscrizione. Tale autorita' verifica soltanto se gli atti e le procure, che ne sono il complemento, contengono i requisiti necessari per la loro validita' nel paese in cui sono stati ricevuti. Le stesse disposizioni valgono anche per gli atti di consenso alla cancellazione o alla riduzione approvata in uno dei due paesi.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 Le disposizioni del presente titolo si applicano qualunque sia la nazionalita' delle parti.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 Tutte le disposizioni della presente convenzione si applicano sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, queste ultime costituite secondo le leggi in vigore in Marocco e in Italia e aventi la loro sede in uno di questi paesi.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 Le parti contraenti s'impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme ed alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorita' giudiziarie dell'altro Stato.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 Le parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualita' di cittadino sara' accertata al momento della infrazione per la quale e' richiesta l'estradizione. Tuttavia, la parte richiesta si impegna, nella misura in cui ha competenza a giudicarli, a far perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro Stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due Stati, quando l'altra parte le inviera' per via diplomatica una richiesta di procedimento penale corredata da fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La parte richiedente sara' informata del seguito che sara' dato alla sua richiesta.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 Saranno sottoposti ad estradizione: 1) le persone che sono perseguite per crimini o delitti puniti dalle leggi delle parti contraenti con pena non inferiore almeno a due anni di detenzione; 2) le persone che, per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, sono condannate in contraddittorio o in contumacia, dai tribunali dello Stato richiedente, a pena non inferiore almeno a sei mesi di detenzione. Se il crimine, per cui e' richiesta l'estradizione, e' punito con la pena capitale dalla legge dello Stato richiedente, tale pena sara' sostituita con quella prevista per il medesimo reato dalla legge del paese richiesto.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 L'estradizione non sara' accordata se si tratta di reato considerato politico dalla parte richiesta o come fatto connesso a reato di tale natura. Per l'applicazione della presente convenzione, l'attentato alla vita di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia non sara' considerato come reato politico.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 L'estradizione potra' non essere accordata se l'infrazione per la quale e' richiesta consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.
Convenzione-art. 34
Articolo 34 In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sara' accordata alle condizioni previste dalla presente convenzione, solo se in tal senso sara' stato deciso dalle parti contraenti, con semplice scambio di lettere, per ogni singolo reato o categoria di reati specificamente indicati.
Convenzione-art. 35
Articolo 35 L'estradizione sara' rifiutata: a) se i reati per i quali e' stata richiesta sono stati commessi nello Stato richiesto; b) se i reati sono stati giudicati per via definitiva nello Stato richiesto; c) se per qualunque causa l'azione penale o la pena e' estinta secondo la legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto al momento della ricezione della richiesta di estradizione; d) se trattandosi di reati commessi fuori del territorio dello Stato richiedente, da uno straniero, la legislazione del paese richiesto non consente il perseguimento dell'azione penale per gli stessi reati commessi fuori dal suo territorio da uno straniero. L'estradizione potra' essere rifiutata se i reati formano oggetto di azioni penali nello Stato richiesto o sono stati giudicati in uno Stato terzo.
Convenzione-art. 36
Articolo 36 La richiesta di estradizione sara' fatta per iscritto o presentata per via diplomatica. Si dovra' esibire a sostegno di tale richiesta: a) l'originale o la copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato d'arresto o di ogni altro atto avente la medesima forza, emanato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente; b) un'esposizione sui fatti per i quali e' richiesta l'estradizione, sul tempo ed il luogo in cui questi sono stati commessi, sulla loro qualificazione giuridica ed una indicazione il piu' possibile esatta sui riferimenti alle disposizioni di legge ad essi applicabili; c) una copia delle disposizioni di legge applicabili nonche' i connotati, il piu' possibile precisi, della persona di cui si tratta, con ogni altra indicazione atta ad individuarne la identita' e la nazionalita'.
Convenzione-art. 37
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