DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1973, n. 1060

Type DPR
Publication 1973-12-10
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, approvato con proprio decreto dell'8 settembre 1967, n. 908, e modificato con proprio decreto del 18 luglio 1969, n. 662; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto medesimo, adottata in data 14 aprile 1972; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata la modificazione degli articoli 4, 14, 23, 24 e 25 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

LEONE LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1974

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 41. - SCIARRETTA

Modificazioni allo statuto

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA LIGURIA Art. 4. - I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 5.000.000.000 e sono costituiti da 5.000 quote di partecipazione nominative indivisibili, da lire 1 milione ciascuna, sottoscritte come segue: Cassa di risparmio di Genova e Imperia: quote 3.250 per. L. 3.250.000.000 Cassa di risparmio della Spezia: quote 1.000 per. L. 1.000.000.000 Cassa di risparmio di Savona: quote 750 per. . . . L. 750.000.000 L. 5.000.000.000 I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'istituto, a somma inferiore a lire 1 miliardo, ancorche' l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al disotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti. Dovra', in ogni caso, essere mantenuto il rapporto di che all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474. Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante e' tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, l'assemblea potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate. La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, puo' aver luogo previo consenso da concedersi dall'assemblea. La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti. Art. 14. - Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta - per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonche' per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio - una medaglia di presenza nella misura che sara' stabilita dall'assemblea. In ogni caso non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata. A coloro che risiedono in localita' diversa dalla sede dell'Istituto, compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno. Art. 23. - La presidenza si compone del presidente e del vice presidente. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e del comitato; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; consente l'annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi di urgenza, su materia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato, chiedendone la ratifica ai rispettivi organi alla prima adunanza. Il presidente ha facolta' di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere piu' anziano. A parita' di anzianita' di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere piu' anziano per eta'. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede della assenza o dell'impedimento del medesimo. Art. 24. - La gestione dell'Istituto e' controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei partecipanti fra persone particolarmente esperte in materia di credito fondiario, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti. Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea. I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato. Ai sindaci che risiedono in localita' diversa dalla sede dell'Istituto, compete il rimborso delle spese e soggiorno. Art. 25. - Alla direzione dell'Istituto e' preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia. Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e, con voto deliberativo, alle riunioni del comitato. Egli, inoltre: a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle direzioni locali o direttamente, disponendo, ove lo reputi necessario, accertamenti tecnici e legali supplementari, e le sottopone al comitato; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione, del comitato e del presidente; c) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, gli ordini di prelevamento delle somme di pertinenza dell'istituto sui conti presso le partecipanti, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche; d) funge da segretario delle assemblee e del consiglio, e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze; e) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato sulle domande di mutuo, nonche' su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente; f) firma, per delega del presidente, i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'Istituto, nonche' ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione; g) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto; h) redige il bilancio annuale e lo presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio; i) puo' consentire, per delega del presidente, oltre ai frazionamenti e stralci ipotecari inseriti, in unico contesto, nei contratti definitivi di mutuo, anche: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle eventuali trascrizioni di patti quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dello Istituto; 2) la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646; 3) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati; 4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui gia' deliberati dal consiglio di amministrazione, nonche' la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risultera' integralmente soddisfatto il credito dell'istituto in relazione al frazionamento. In caso di assenza od impedimento, il direttore puo' essere validamente sostituito dal vice direttore - se nominato - o, in via subordinata, da un funzionario dell'Istituto o da dirigenti o funzionari degli enti partecipanti, espressamente designati dal consiglio. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore fa fede della assenza o dell'impedimento del medesimo. Visto, il Ministro per il tesoro LA MALFA

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