DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1973, n. 1063
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' presso il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1255, modificato con propri decreti in data 25 agosto 1961, n. 1036 e 20 febbraio 1962, n. 138; Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Credito fondiario S.p.a. in data 17 aprile 1973; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 maggio 1973; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' presso il Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformita' del seguente testo: "Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di lire 5 miliardi assegnata dal Credito fondiario S.p.a.".
LEONE LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 63. - SCIARRETTA
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