DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1973, n. 1087

Type DPR
Publication 1973-11-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, con allegato, effettuato a Vienna il 24 luglio 1972, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale dello scambio di note stesso.

LEONE RUMOR - MORO - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1974

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 84. - SCIARRETTA

Allegato

AMBASCIATA D'ITALIA VIENNA Vienna, 24 luglio 1972 Eccellenza, riferendomi agli scambi di note del 14 ottobre 1955 e del 9 maggio 1956 relativi al reciproco riconoscimento dei titoli accademici in esecuzione dell'articolo 10 dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, ho l'onore di proporre, per incarico del mio Governo, quanto segue: 1) Il reciproco riconoscimento dei titoli accademici che hanno gia' formato oggetto degli scambi di note del 14 ottobre 1955 e del 9 maggio 1956 e ai quali le riforme degli studi nei due Paesi non hanno apportato modifiche, rimane in vigore (vedi parte I dell'allegato). 2) Alcuni titoli accademici sono stati modificati nella loro denominazione, senza alterarne la sostanza. Il loro reciproco riconoscimento rimane del pari in vigore (vedi parte II dell'allegato). 3) La commissione di esperti italo-austriaca ha stabilito la piena equipollenza di una ulteriore serie di titoli accademici. Tali titoli vengono reciprocamente riconosciuti senza esami integrativi (vedi parte III dell'allegato). 4) La commissione di esperti italo-austriaca ha stabilito una sostanziale equipollenza di un altro gruppo di titoli accademici. Tali titoli sono riconosciuti reciprocamente previo superamento di esami integrativi, che, a scelta del candidato, possono essere sostenuti in ciascuno dei due Stati (vedi parte IV dell'allegato). La commissione di esperti italo-austriaca ha stabilito di comune accordo che in avvenire il riconoscimento reciproco di titoli accademici conseguiti in Italia o in Austria sia effettuato senza tener conto della cittadinanza dei loro portatori. Ai fini del riconoscimento, le persone in possesso di un titolo accademico conseguito in Austria, dovranno presentare la documentazione necessaria alle competenti autorita' italiane tramite il Ministero degli affari esteri (Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica); le persone in possesso di un titolo accademico conseguito in Italia dovranno presentare la necessaria documentazione al Ministero federale per la scienza e la ricerca. In conformita' alle raccomandazioni del Consiglio di Europa di promuovere la mobilita' degli studenti e ai sensi dell'articolo 4 della convenzione europea del 15 dicembre 1956 sulla equipollenza dei periodi di studio nelle universita', la commissione degli esperti ha convenuto che i periodi di studio, compiuti in uno dei due Stati, allo scopo di conseguire un titolo accademico equiparato nei due Stati, vengano pienamente riconosciuti in caso di proseguimento degli studi nell'altro Stato. La commissione degli esperti ha inoltre stabilito che gli esami sostenuti presso un istituto di istruzione superiore austriaco o italiano saranno riconosciuti dalle competenti autorita' accademiche dell'altro Stato, in quanto siano equivalenti agli esami prescritti dagli ordinamenti di studio ivi vigenti. Tale disposizione vale anche per gli studi volti al conseguimento di titoli accademici che non sono ancora stati riconosciuti tra l'Italia e l'Austria. Ai fini dell'equipollenza dei titoli accademici o del riconoscimento dei periodi di studio e degli esami, le persone che intendono iscriversi quali studenti ordinari ad un'universita' in Italia o in Austria dovranno essere in possesso di un diploma di maturita' conseguito presso un istituto di istruzione secondaria, che consenta loro l'accesso agli studi universitari nell'altro Stato. L'allegato contenente la lista dei titoli accademici reciprocamente riconosciuti e' parte integrante della presente nota. Qualora il Governo della Repubblica d'Austria concordi con le proposte di cui sopra, mi permetto di proporre, per incarico del mio Governo, che la presente nota e la nota di risposta di V.E. costituiscano un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, che entrera' in vigore 60 giorni dopo che i due Stati si saranno reciprocamente notificati che sono stati soddisfatti i rispettivi adempimenti costituzionali. Voglia gradire, signor Ministro federale, i sensi della mia piu' alta considerazione. Enrico AILLAUD S.E. Dr. Rudolf KIRCHSCHLAEGER Ministro federale degli affari esteri della Repubblica d'Austria VIENNA

Allegato

ALLEGATO Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE IL MINISTRO FEDERALE PER GLI AFFARI ESTERI Vienna, 24 luglio 1972 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota del 24 luglio 1972, che in traduzione tedesca ha il seguente tenore: (Omissis). (Il testo in tedesco della nota italiana ed il testo bilingue dell'allegato) Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo accetta le proposte contenute nella Sua nota e che, pertanto, la Sua nota e la presente nota di risposta costituiscono un accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana, il quale entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello in cui i due Stati si notificano che sono stati soddisfatti i rispettivi adempimenti costituzionali. Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia piu' alta considerazione. Rudolf KIRCHSCHLAEGER

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