DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092

Type DPR
Publication 1973-12-29
Ultimo aggiornamento 2022-01-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 01

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1973 LEONE RUMOR - GAVA - LA MALFA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1974 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 9. - CARUSO

TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO PARTE PRIMA Diritto al trattamento di quiescenza TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Soggetti del diritto)

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico. Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonche' i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

Art. 2

(Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici)

Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico; b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale. Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, si intendono applicabili le disposizioni del presente testo unico.

Art. 3

(Ritenute sugli assegni di attivita')

Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attivita' di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attivita'. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1976, N.177)).

Art. 4

(Cessazione dal servizio per limiti di eta')

Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomini, e del sessantesimo anno di eta', se donne. ((30)) I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di eta'. Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonche' le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di eta'. La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di limiti di eta' nonche' tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato giuridico.

Art. 5

(Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto)

Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita', non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilita' dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.

Art. 6

(Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi)

Un periodo di attivita' lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, e' valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato. La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza. Sono salvi i casi in cui e' consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia.

Art. 7

(Membri del Governo e parlamentari)

L'assunzione di responsabilita' di Governo da parte di dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza. Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.

TITOLO II SERVIZI COMPUTABILI Capo I SERVIZI DEI DIPENDENTI STATALI

Art. 8

(Computo)

Tutti i servizi prestati in qualita' di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo. Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). Non si tiene conto del tempo trascorso: a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia ((...)); b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga; c) durante la detenzione per condanna penale. ((COMA ABROGATO DAL D. LGS, 15 MARZO 2010, N. 66)).

Art. 9

(Cessazione dal servizio seguita da riammissione)

Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio.

Capo II SERVIZI COMPUTABILI A DOMANDA

Art. 10

(Disposizioni comuni)

A favore dei dipendenti statali per i quali e' previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato e' ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla nomina, indicati dagli articoli seguenti del presente capo. Il diritto al computo di detti servizi e periodi puo' essere esercitato in tutto o in parte.

Art. 11

(Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi)

Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41. L'Istituto nazionale della previdenza sociale versera' allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla e' dovuto dal dipendente. I servizi di cui al primo comma, prestati in qualita' di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito. Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.

Art. 12

(Servizi resi ad enti diversi)

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato. L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o e' stato iscritto ai fini di quiescenza corrispondera' allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla e' dovuto dal dipendente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII.

Art. 13

(Periodi di studi superiori e di esercizio professionale)

Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento puo' riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio. (2) (27) (29) ((38)) Il riscatto puo' essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione. Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, e' ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonche' dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio. Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi indicati nei commi stessi, e' consentito anche a chi sia acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o superiore a quella anzidetta nonche' ai funzionari della carriera direttiva nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e ai professori universitari.

Art. 14

(Servizi ammessi a riscatto)

Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualita' di: a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dello art. 38, n. I, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636; b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi; c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle universita' o negli istituti di istruzione superiore; d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile; e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e amanuense ipotecario; f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero; g) docente presso universita' estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purche' ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della legge 18 marzo 1958, n. 311; h) lettore di lingua e letteratura italiana presso universita' estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purche' ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della legge 12 febbraio 1957, n. 45. ((21)) Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale e' tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi commi quarto e quinto. (2) Se la domanda di riscatto e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o retribuzione. Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto e' pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato. Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11.

Art. 15

(Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento)

I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualita' di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computati a domanda. Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria. Restano ferme, se piu' favorevoli, le particolari norme di computabilita' contenute nelle singole leggi di inquadramento.

Art. 16

(Personale postelegrafonico)

Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1296, nonche' quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualita' di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Art. 17

(Corsi di istruzione per i servizi telefonici)

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958. Sono ugualmente computati a domanda i periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato.

Capo III AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI

Art. 18

(Campagne di guerra)

Il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.

Art. 19

(Servizio di navigazione e servizio su costa)

Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonche' dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari. Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine e' aumentato di due quinti. Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra e' aumentato della meta'. ((35))

Art. 20

(Servizio di volo)

Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennita' mensili, e' aumentato di un terzo. ((35))

Art. 21

(Servizio di confine)

Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione. ((35))

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))

Art. 23

(Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate)

((Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)). A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo.

Art. 24

(Servizi scolastici)

Sono aumentati della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati: a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero; b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465, dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali; c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si osserva lo art. 21, comma secondo. Sono aumentati di un terzo i servizi prestati: a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle localita' delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127; b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto; c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449)).

Art. 25

(Servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici)

Il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici e' aumentato di un quarto. Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio. I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1 maggio 1919, n. 1100.

Art. 26

(Servizi prestati in colonia e in territorio somalo)

Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Nelle stesse misure e' aumentato ii servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo. Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21.

Art. 27

(Servizio prestato in zona di armistizio)

Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925, e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.

Capo IV DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 28

(Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali)

Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con assunzione di responsabilita' di Governo e' equiparato al servizio reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato. Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato. E' equiparato al servizio militare quello prestato: a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale; b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato; c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative disposizioni; d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana nonche' dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di guerra al seguito delle Forze armate o in qualita' di trattenuto per esigenze di carattere eccezionale. E' inoltre equiparato al servizio prestato in qualita' di dipendente statale quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.

Art. 29

(Servizi scolastici)

Il servizio di insegnamento prestato in qualita' di incaricato o supplente annuale, in virtu' di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, e' riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza. Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizi presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, e' computabile tutto il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo. Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni anteriormente al 1 ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto entrate del tesoro dal 1 ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalita' dei servizi prestati nelle scuole elementari. Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso Monte pensioni si computa, ai fini del trattamento di quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni. Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della legge 6 febbraio 1941, n. 176, il computo del servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le norme contenute nel titolo suddetto. Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualita' di insegnante presso asili costituiti in ente morale, senza iscrizione al soppresso Monte pensioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Art. 30

(Servizio ferroviario)

Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio in qualita' di agente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio si computa secondo le norme relative al trattamento di quiescenza del personale ferroviario. L'onere del trattamento liquidato e' a totale carico dello Stato.

Art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))

Art. 32

(Studi superiori richiesti agli ufficiali)

Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi. Si computano altresi' gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 33

(Servizio prestato dai legionari fiumani)

Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato.

Art. 34

(Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici)

Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla riassunzione e' computabile ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, in relazione al regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; per i dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e nell'art. 73 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo e' computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079. E' computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46, il servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni. Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Art. 35

(Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati)

In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dallo art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, e' computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Per gli stessi fini di cui sopra, e' retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle gia' approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti o demografici.

Art. 36

(Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi)

Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il periodo di effettivo servizio prestato presso gli enti di provenienza. Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai quali erano stati demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di detta disciplina, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, nella legge 24 luglio 1954, n. 601, e nella legge 7 febbraio 1958, n. 88. Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, e nella legge 18 marzo 1968, n. 350. Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 1951, n. 64. Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382. Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilita', anche ai fini del trattamento di quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti pubblici soppressi nonche' di particolari periodi connessi alla prestazione di tali servizi. I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a dette disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli interessati si osservano i termini stabiliti dall'art. 147.

Art. 37

(Servizio reso nella m.v.s.n.)

Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita' sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72. Sono valutabili, altresi', i periodi successivi allo scioglimento della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra. I servizi prestati nelle regioni libiche permanenti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, nonche' quelli prestati da militari delle Forze armate dello Stato in qualita' di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale. I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella milizia stradale si computano rispettivamente, a sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge 25 maggio 1939, n. 890, e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresi' valutabili i servizi resi nella milizia confinaria. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue specialita' e milizie speciali.

Art. 38

(Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440)

Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, il servizio prestato anteriormente al passaggio nell'amministrazione italiana e' computato secondo le norme degli ordinamenti di provenienza.

Capo V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39

(Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico)

Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilita' in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa piu' favorevole. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 40

(Servizio effettivo e servizio utile)

Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile. Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile e' arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.

Art. 41

(Servizi non computabili)

I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale, neppure mediante riscatto. Non sono riscattabili ne' altrimenti computabili, ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ovvero ai sensi di analoghe disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi.

TITOLO III TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NORMALE Capo I PERSONALE CIVILE

Art. 42

(Diritto al trattamento normale)

((Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di eta' o per infermita' non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo)). Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo. Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni. Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto a un'indennita' una volta tanto purche' abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Art. 43

(Base pensionabile)

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento: a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato; c) indennita' ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato; e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica; f) indennita' e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile. (2) (4b) ((7))

Art. 44

(Misura del trattamento normale)

La pensione spettante al personale civile con l'anzianita' di quindici anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale e' aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianita' inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e' ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile. L'indennita' per una volta tanto e' pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Art. 45

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449))

Art. 46

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449))

Art. 47

(Personale scolastico)

Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, e commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

Art. 48

(Dipendenti civili affetti da tubercolosi)

Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermita' tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermita', dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianita' di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra. Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.

Art. 49

(Personale gia' in servizio nel territorio di Trieste)

Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che all'atto del collocamento a riposo per i limiti di eta' abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, senza aver raggiunto l'anzianita' prevista dal primo comma dell'art. 42, ha diritto alla pensione normale come se avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.

Art. 50

(Personale addetto alla commutazione telefonica)

I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualita' di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo. ((Il disposto di cui al comma precedente e' esteso al personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t.)).

Art. 51

(Benefici combattentistici)

A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati si applicano le norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336, nella legge 8 luglio 1971, n. 541, e nella legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Capo II PERSONALE MILITARE

Art. 52

(Diritto al trattamento normale)

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianita' di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo. Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di eta' il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianita' inferiore a quella indicata nel comma precedente. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo. Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo e' necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo. All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennita' per una volta tanto purche' abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo. Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo e' liquidata la pensione, previa rifusione della indennita' per una volta tanto precedentemente percepita. Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51.

Art. 53

(Base pensionabile)

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento: a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di rado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado. (2) ((7))

Art. 54

(Misura del trattamento normale)

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di eta' indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonche' dei carabinieri e dei finanzieri. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non puo' superare l'80 per cento della base pensionabile. In ogni caso la pensione spettante non puo' essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di eta', senza aver maturato l'anzianita' prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2. L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Art. 55

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))

Art. 56

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))

Art. 57

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))

Art. 58

(Non cumulabilita' delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio)

Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermita', per non idoneita' agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attivita'.

Art. 59

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))

Art. 60

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))

Art. 61

(Servizi antincendi e Corpo forestale)

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonche' agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali. Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri. Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52. Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo e' di 3,60.

Art. 62

(Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa Italia e dell'ordine di Malta)

Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo. Il cappellano militare collocato in congedo perche' rivestito della dignita' vescovile ha diritto alla pensione prevista per ufficiale che cessa dal servizio permanente per eta'.

Art. 63

(Militari invalidi di guerra)

Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidita' contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo. In mancanza di tale anzianita', spetta un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile. Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile e' aumentato di sei anni. Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione di detto trattamento. Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianita' prevista dal primo comma dell'art. 52, e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici anni. L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni. Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perche' invalido della guerra 1940-45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e successive modificazioni.

TITOLO IV TRATTAMENTO PRIVILEGIATO

Art. 64

(Diritto alla pensione)

Il dipendente statale che per infermita' o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Art. 65

(Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio)

Per i dipendenti civili le cui infermita' o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la pensione privilegiata e' pari a otto decimi della base pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo seguente. Qualora le infermita' o le lesioni siano di minore entita', la pensione e' pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non puo' essere inferiore ad un terzo ne' superiore a otto decimi della base stessa in caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di inabilita' in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata e' diminuita di una somma pari alla rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non puo' essere inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni dell'art. 44. Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato e' liquidato con le norme stabilite per i militari, se piu' favorevoli.

Art. 66

(Misura della pensione privilegiata degli operai)

La pensione privilegiata spettante all'operaio e' pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non puo' essere inferiore al 44 per cento ne' superiore all'80 per cento della base pensionabile. Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle norme di legge in materia di infortuni sul lavoro, e' data facolta' all'interessato di optare per l'indennita' di infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico.

Art. 67

(Misura della pensione privilegiata dei militari)

Al militare le cui infermita' o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione. La pensione e' pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermita' o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed e' pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilita', rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianita' necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione cosi' aumentata non puo' eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54. Qualora sia stata raggiunta l'anzianita' indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se piu' favorevole. Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonche' per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata e' quella indicata nell'annessa tabella n. 3.

Art. 68

(Assegno rinnovabile per i militari)

Se le infermita' o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma. Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermita' o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono piu' suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennita' per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermita' o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione. Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennita' per una volta tanto, secondo la ascrivibilita' delle infermita' o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra. La somma dei vari periodi per i quali e' accordato l'assegno rinnovabile non puo' eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermita' di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermita' di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno la invalidita' sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilita' della categoria inferiore. Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata ne' altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianita' di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile. ((6))

Art. 69

(Indennita' per una volta tanto per i militari)

Il militare che abbia contratto infermita' o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purche' non gli spetti la pensione normale, a un'indennita' per una volta tanto in misura pari a una o piu' annualita' della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica. ((4)) E' consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermita' ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.

Art. 70

(Aggravamento)

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