DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092
Art. 01
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1973 LEONE RUMOR - GAVA - LA MALFA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1974 Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 9. - CARUSO
TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO PARTE PRIMA Diritto al trattamento di quiescenza TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Soggetti del diritto)
I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico. Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonche' i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.
Art. 2
(Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici)
Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico; b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale. Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, si intendono applicabili le disposizioni del presente testo unico.
Art. 3
(Ritenute sugli assegni di attivita')
Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attivita' di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attivita'. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1976, N.177)).
Art. 4
(Cessazione dal servizio per limiti di eta')
Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomini, e del sessantesimo anno di eta', se donne. ((30)) I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di eta'. Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonche' le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di eta'. La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di limiti di eta' nonche' tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato giuridico.
Art. 5
(Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto)
Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita', non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilita' dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.
Art. 6
(Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi)
Un periodo di attivita' lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, e' valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato. La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza. Sono salvi i casi in cui e' consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia.
Art. 7
(Membri del Governo e parlamentari)
L'assunzione di responsabilita' di Governo da parte di dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza. Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.
TITOLO II SERVIZI COMPUTABILI Capo I SERVIZI DEI DIPENDENTI STATALI
Art. 8
(Computo)
Tutti i servizi prestati in qualita' di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo. Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). Non si tiene conto del tempo trascorso: a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia ((...)); b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga; c) durante la detenzione per condanna penale. ((COMA ABROGATO DAL D. LGS, 15 MARZO 2010, N. 66)).
Art. 9
(Cessazione dal servizio seguita da riammissione)
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio.
Capo II SERVIZI COMPUTABILI A DOMANDA
Art. 10
(Disposizioni comuni)
A favore dei dipendenti statali per i quali e' previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato e' ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla nomina, indicati dagli articoli seguenti del presente capo. Il diritto al computo di detti servizi e periodi puo' essere esercitato in tutto o in parte.
Art. 11
(Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi)
Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41. L'Istituto nazionale della previdenza sociale versera' allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla e' dovuto dal dipendente. I servizi di cui al primo comma, prestati in qualita' di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito. Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.
Art. 12
(Servizi resi ad enti diversi)
I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato. L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o e' stato iscritto ai fini di quiescenza corrispondera' allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla e' dovuto dal dipendente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII.
Art. 13
(Periodi di studi superiori e di esercizio professionale)
Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento puo' riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio. (2) (27) (29) ((38)) Il riscatto puo' essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione. Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, e' ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonche' dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio. Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi indicati nei commi stessi, e' consentito anche a chi sia acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o superiore a quella anzidetta nonche' ai funzionari della carriera direttiva nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e ai professori universitari.
Art. 14
(Servizi ammessi a riscatto)
Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualita' di: a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dello art. 38, n. I, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636; b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi; c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle universita' o negli istituti di istruzione superiore; d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile; e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e amanuense ipotecario; f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero; g) docente presso universita' estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purche' ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della legge 18 marzo 1958, n. 311; h) lettore di lingua e letteratura italiana presso universita' estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purche' ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della legge 12 febbraio 1957, n. 45. ((21)) Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale e' tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi commi quarto e quinto. (2) Se la domanda di riscatto e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o retribuzione. Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto e' pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato. Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11.
Art. 15
(Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento)
I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualita' di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computati a domanda. Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria. Restano ferme, se piu' favorevoli, le particolari norme di computabilita' contenute nelle singole leggi di inquadramento.
Art. 16
(Personale postelegrafonico)
Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1296, nonche' quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualita' di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.
Art. 17
(Corsi di istruzione per i servizi telefonici)
I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958. Sono ugualmente computati a domanda i periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato.
Capo III AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI
Art. 18
(Campagne di guerra)
Il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.
Art. 19
(Servizio di navigazione e servizio su costa)
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