DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 1100
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione Superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche della Scuola anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 5, relativo alla elezione del consiglio direttivo, e' modificato nel senso che il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno entro il 31 dicembre a scrutinio segreto dagli allievi riuniti in assemblea e rimangono in carica fino all'avvenuta elezione dei rappresentanti dell'anno successivo ma comunque non oltre il 31 dicembre. Coloro che vengono a cessare nel corso dell'anno saranno surrogati da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per numero di voti".
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 45. - SCIARRETTA
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