DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1113

Type DPR
Publication 1973-10-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 291, 292, 293, 294, relativi alla scuola di perfezionamento in archeologia annessa alla facolta' di lettere e filosofia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di perfezionamento in archeologia Art. 291. - Il corso della scuola di perfezionamento in archeologia e' biennale. Ad esso possono iscriversi i laureati in lettere. Art. 292. - Per conseguire il diploma gli iscritti alla scuola di perfezionamento in archeologia dovranno: A) superare nove esami annuali, di cui tre obbligatori. Almeno uno degli esami fondamentali dovra' essere biennale, quello della materia prescelta per la dissertazione di diploma. In piu' e' in facolta' degli iscritti di seguire a loro scelta un secondo esame biennale. Per ogni esame biennale sara' ridotto di uno il numero degli esami complessivi che dovranno essere superati; B) sostenere una prova consistente in traduzioni dal greco antico, dal latino e da due lingue moderne, una delle quali del gruppo germanico, di passi riguardanti l'arte antica; C) presentare e discutere una dissertazione scritta su una delle discipline fondamentali della scuola: il tema dovra' essere scelto nel primo anno di corso. Art. 293. - Sono corsi fondamentali obbligatori: 1) Archeologia greca; 2) Archeologia romana; 3) Etruscologia e archeologia italica; 4) Antichita' celtiche; 5) Antichita' greche e romane; 6) Antichita' delle province romane; 7) Antichita' ravennati; 8) Archeologia cristiana; 9) Archeologia bizantina; 10) Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico; 11) Egittologia; 12) Linguistica preromana dell'Italia; 13) Museologia; 14) Numismatica; 15) Paletnologia; 16) Protostoria; 17) Storia dell'architettura antica; 18) Storia dell'arte della tarda antichita'; 19) Topografia antica; 20) Topografia dell'Italia antica. Sono insegnamenti complementari: 21) Archeologia medievale; 22) Epigrafia greca e romana; 23) Etnologia; 24) Fotointerpretazione archeologica; 25) Geografia storica dell'antichita'; 26) Metrologia; 27) Paleografia e diplomatica; 28) Papirologia; 29) Scienza e tecnica del restauro; 30) Storia dell'archeologia; 31) Storia dell'arte medievale; 32) Storia della critica d'arte; 33) Storia del diritto romano; 34) Storia greca; 35) Storia orientale antica; 36) Storia delle religioni del mondo classico antico; 37) Storia romana; 38) Tecnica della documentazione archeologica; 39) Tecnologia dei materiali. Art. 294. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazioni del consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti allo studio dell'archeologia.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1974

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 1. - SCIARRETTA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.