DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1115
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 98 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Medicina preventiva dei lavoratori; Psicopatologia generale; Citopatologia; Tecnica e diagnostica delle autopsie; Chirurgia gastroenterologica; Nefrologia chirurgica. L'art. 381, relativo all'ordinamento della scuola per tecnici di laboratorio di igiene e microbiologia, e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma: "Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 soprattassa diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 I contributi sono determinati, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia". Lo stesso articolo, relativo all'ordinamento della scuola per tecnici di fisiochinesiterapia e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma: "Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200 soprattassa diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 I contributi sono determinati, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia".
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 50. - SCIARRETTA
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