DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. 1135
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, per effetto del quale le variazioni del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, debbono essere disposte nella stessa misura in cui intervengono variazioni sia dell'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi sia dei contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo fondo di adeguamento; Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, l'aliquota contributiva di pertinenza della gestione marittimi e' stata elevata, con decorrenza dal 1 aprile 1973, dal 6 per cento al 7,50 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 6 per cento a carico dell'armatore e l'1,50 per cento a carico del marittimo; Considerato, altresi', che, per effetto del combinato disposto dell'art. 23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 e dell'art. 6 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sopra indicati, si rende necessario procedere alla variazione del contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi per il personale di ruolo delle navi traghetto, gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; Sentito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concetto con i Ministri per i trasporti e l'aviazioni civile e per il tesoro; Decreta: Con decorrenza dal 1 aprile 1973, il contributo complessivamente dovuto alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, per il personale di ruolo delle navi traghetto dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e' elevato nella misura dell'1,50 per cento delle retribuzioni imponibili, della quale l'1 per cento a carico dell'armatore e lo 0,50 per cento a carico del marittimo.
LEONE BERTOLDI - PIERACCINI - PRETI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 81. - SCIARRETTA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.