DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1973, n. 1143
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e, successive modificazioni;
Visto l'art. 34 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il regolamento, annesso al presente decreto, concernente il collaudo di materiali e di impianti forniti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, regolamento composto di ventotto articoli, visto, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
LEONE RUMOR - TOGNI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 2. - CARUSO
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste-art. 1
REGOLAMENTO PER IL COLLAUDO DI MATERIALI E DI IMPIANTI FORNITI ALLA AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ALLA AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI. Art. 1. (Obbligatorieta' del collaudo) I materiali e gli impianti forniti all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, qualunque siano la loro entita' o provenienza e la natura dell'atto d'acquisto, sono soggetti a collaudazione parziale o finale secondo le norme degli articoli che seguono.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 2
Art. 2. (Limiti di applicabilita' del regolamento) Le norme del presente regolamento non si applicano ai collaudi di veicoli, dei materiali automobilistici e degli arredi di autorimessa e di officina, nonche' delle opere civili e degli impianti tecnologici connessi. Sono considerati connessi alle opere civili gli impianti attinenti ad illuminazione e forza motrice, riscaldamento o condizionamento d'aria, elevatori, idraulici, speciali di segnalazione, antincendio e di allarme, di orologi elettrici, di segnalazione acustica e luminosa.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 3
Art. 3. (Scopo ed oggetto del collaudo tecnico) Il collaudo tecnico ha lo scopo di verificare e certificare: a) se il materiale o l'impianto risponde alle prescrizioni ed ai requisiti fissati dal contratto e dalle varianti debitamente approvate, nonche' dai capitolati generali e speciali, e se la lavorazione del materiale stesso sia stata eseguita a perfetta regola d'arte; b) se, in relazione alle caratteristiche del materiale ordinato, sia regolare il funzionamento dell'impianto; c) se il materiale sia conforme al campione prescelto, quanto questo vi sia; d) se le quantita' corrispondano a quelle indicate nel contratto e nelle varianti debitamente approvate; e) se nelle forniture di materiali, anche in opera, eseguite in economia secondo le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con [regio decreto 8 maggio 1933, n. 841](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;841), si sia avuto cura degli interessi dell'Amministrazione.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 4
Art. 4. (Uffici e personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni incaricati delle verifiche) L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni provvede alle verifiche con gli impiegati in servizio presso i propri uffici. Il direttore dell'Istituto affida la verifica ad uno degli uffici, che non abbia preso comunque parte alla redazione del progetto o alla direzione e sorveglianza della fornitura dei materiali e dei lavori di impianto. L'ufficio incaricato provvede alla verifica secondo un programma disposto dal capo ufficio.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 5
Art. 5. (Verifiche affidate a piu' uffici) La verifica, se il materiale o l'impianto da collaudare sono composti da piu' parti di competenza di uffici diversi, e' affidata a ciascun ufficio per la parte di rispettiva competenza. La verifica di materiale o di impianti indivisibili, che importa operazioni e indagini di competenza di piu' uffici, e' affidata ad un solo ufficio con la collaborazione di tutti gli altri uffici competenti.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 6
Art. 6. (Incarichi a personale non appartenente all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni) Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni puo' affidare singole operazioni delle verifiche, previa intesa con i rispettivi direttori, ad impiegati in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, che le eseguono in collaborazione con l'ufficio dell'Istituto incaricato della verifica e secondo il programma e le modalita' indicate dallo stesso.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 7
Art. 7. (Commissioni di verifica) Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, per collaudi tecnici su materiali o impianti particolarmente complessi e quando ne ravvisi comunque l'opportunita', puo' incaricare della verifica una commissione composta da non piu' di cinque membri scelti eventualmente anche fra i funzionari in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche. La commissione si avvale, per le operazioni di verifica, del personale degli uffici dell'Istituto indicato appositamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 8
Art. 8. (Verifiche nei collaudi di competenza dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche) Il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per il collaudo tecnico, provvede alla verifica con un impiegato dipendente secondo un programma disposto dal direttore aggiunto tecnico. Il direttore del circolo, nei casi previsti dall'articolo precedente, puo' incaricare della verifica una commissione composta da non piu' di tre impiegati dipendenti.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 9
Art. 9. (Sede e modalita' della verifica) La verifica ha luogo nella sede prevista dal contratto e deve essere fatta su tutti i materiali oggetto della fornitura o, se si tratta di cose fungibili, su un numero di campioni il piu' possibile rappresentativo dell'intera fornitura. I materiali controllati in fabbrica devono essere contrassegnati in maniera da renderli identificabili. I materiali con particolari caratteristiche tecniche, che non possono essere agevolmente esaminati nelle loro parti interne o non sono accessibili, devono essere sottoposti a verifiche parziali durante il corso della lavorazione o in determinate fasi di essa.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 10
Art. 10. (Contraddittorio nella verifica) La verifica e' eseguita alla presenza del fornitore o di un suo legale rappresentante. La data di inizio ed il luogo della verifica devono essere comunicati al fornitore a mezzo di lettera raccomandata, che deve pervenirgli almeno tre giorni prima. La verifica e' fatta anche in assenza del fornitore al quale sia stata data la comunicazione prevista dal comma precedente.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 11
Art. 11. (Oneri ed obblighi dell'Amministrazione committente) L'Amministrazione committente deve trasmettere all'organo competente al collaudo tecnico, non appena approvati e con l'indicazione dell'atto di approvazione, copia conforme dei contratti di fornitura dei materiali o degli impianti, nonche' della documentazione relativa alle caratteristiche di servizio degli impianti. L'Amministrazione committente, quando il contratto o il capitolato prevedono misurazioni di precollaudo, deve allegare alla propria relazione anche la descrizione e l'esito delle misurazioni eseguite dal fornitore. La retribuzione, l'indennita' di missione, le spese di viaggio ed ogni altra indennita' spettante per legge al personale incaricato della verifica sono a carico dell'Amministrazione committente, se non disposto diversamente dalle norme del presente regolamento.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art.12
Art. 12. (Oneri ed obblighi del fornitore) Il fornitore deve porre a disposizione dell'organo incaricato quanto sia necessario e provvedere a tutte le apparecchiature richiestegli ed alle operazioni occorrenti per l'esecuzione della verifica. Le spese per la verifica diverse da quelle previste dall'articolo precedente sono a carico del fornitore. Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, secondo le rispettive competenze, dispongono l'esecuzione di ufficio di quanto prescritto nel primo comma, in caso di inadempimento del fornitore, e la spesa relativa sara' detratta dal residuo credito.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 13
Art. 13. (Eliminazione di difetti lievi) Il capo dell'ufficio, il presidente della commissione o il direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche incaricati della verifica, previo consenso del direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, puo' prescrivere al fornitore i lavori di riparazione o completamento o quanto altro necessario per l'eliminazione a sue spese di difetti lievi rilevati nel corso della verifica, assegnandogli un breve termine computabile ai fini dell'applicazione della penale. Le spese per la nuova verifica, incluse quelle previste dall'art. 11, sono interamente a carico del fornitore e sono detratte dal suo residuo credito.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 14
Art. 14. (Processi verbali della verifica) Della verifica si compila processo verbale che deve indicare: 1) localita' e data; 2) oggetto, importo e data del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 3) estremi dell'approvazione; 4) generalita' del fornitore; 5) tempo prescritto per l'esecuzione della fornitura dei materiali o dell'impianto ed eventuali proroghe; 6) data dei processi verbali di consegna, di sospensione, di proroga, di ripresa e di ultimazione dell'impianto, qualora vi siano; 7) generalita' degli intervenuti - comprese quelle dell'incaricato della verifica - e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; 8) data di nomina dell'incaricato della verifica. Il processo verbale, sottoscritto dalle persone che procedono alla verifica, dal fornitore o dal suo rappresentante e dal rappresentante dell'Amministrazione committente, se presenti, deve inoltre descrivere dettagliatamente tutti gli accertamenti e le misurazioni fatti, i procedimenti seguiti ed i risultati ottenuti.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 15
Art. 15. (Relazione sulla verifica) Il personale che ha eseguito la verifica pone a confronto i dati di fatto riscontrati con quelli del progetto e riferisce per iscritto le proprie deduzioni sui risultati e sul modo con cui sono state osservate le prescrizioni contrattuali. Il capo reparto sottoscrive la relazione prevista dal comma precedente, dopo aver apposto in calce le proprie osservazioni sulla collaudabilita' del materiale o dell'impianto. Il capo dell'ufficio incaricato della verifica o il direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche esamina la stessa relazione ed espone in altra propria relazione particolareggiata: a) se il materiale o l'impianto sia collaudabile o con quali condizioni o restrizioni; b) i provvedimenti da adottare quando il materiale o l'impianto non sia collaudabile. Il capo dell'ufficio incaricato della verifica o il direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche esprime, in una relazione separata e riservata, il proprio giudizio complessivo sull'esecuzione della fornitura del materiale o dell'impianto. Il capo di ciascuno degli uffici incaricati di distinte verifiche dello stesso materiale o impianto fa proprie separate relazioni. La commissione incaricata della verifica provvede direttamente alla relazione prevista dal secondo comma, che e' sottoscritta da tutti i componenti, ognuno dei quali ha facolta' di formulare le proprie conclusioni.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 16
Art. 16. (Trasmissione dei documenti di verifica) Il processo verbale e le relazioni previste dagli articoli precedenti sono trasmessi al direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 17
Art. 17. (Certificato di collaudo tecnico) L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche emette, per le forniture di materiali e di impianti eseguiti regolarmente, il certificato di collaudo tecnico, nel quale devono essere riportate le indicazioni prescritte nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 14, nonche' delle date dei processi verbali e della relazione sulla verifica. Il certificato e' sottoscritto dal capo dell'ufficio, dai membri della commissione o dal direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche che hanno fatto la verifica e dal direttore dell'Istituto o del circolo.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 18
Art. 18. (Rifiuto del materiale o dell'impianto) Non si fa luogo all'emissione del certificato di collaudo, il materiale o l'impianto deve essere rifiutato e le partite rifiutate saranno considerate non consegnate quando vengono accertati difetti o mancanze tali da rendere il materiale o l'impianto del tutto inidoneo alla sua destinazione. Il verbale e le relazioni sono trasmessi all'Amministrazione committente per le determinazioni conseguenti.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 19
Art. 19. (Accettazione condizionata del materiale o dell'impianto) Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, prima di emettere il certificato di collaudo tecnico, se non siano stati eliminati nel tempo prescritto i difetti e le mancanze di lieve entita' rilevati nel corso della verifica o se sono accertati difetti o mancanze non pregiudizievoli alla piena funzionalita' ed utilizzazione del materiale o dell'impianto, esprime all'Amministrazione committente il proprio motivato parere sulle condizioni dell'eventuale accettazione. L'Amministrazione committente, che accetta il materiale o l'impianto verso riduzione del prezzo, concorda con l'Istituto o col circolo la misura della riduzione.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 20
Art. 20. (Notificazione del certificato di collaudo tecnico Domande del fornitore) Il certificato di collaudo tecnico e' comunicato immediatamente dall'organo che lo ha emesso al fornitore, che lo deve sottoscrivere nel termine assegnatogli non superiore a venti giorni. Il certificato, se il fornitore non lo sottoscrive entro il termine assegnatogli o lo sottoscrive senza proporre domande, si intende definitivamente accettato. Il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, se il fornitore sottoscrive il certificato proponendo domande, assume eventuali informazioni, procede a totale carico del fornitore alte nuove verifiche ritenute necessarie ed espone con apposita relazione, sottoscritta anche dal capo ufficio, dal presidente della commissione o dal direttore aggiunto tecnico del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche incaricati della verifica, le osservazioni e deduzioni relative alle domande proposte.
Regolamento per collaudo forniti alla amministrazione delle poste- art. 21
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