DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 1148

Type DPR
Publication 1973-09-29
Ultimo aggiornamento 1974-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 569, 570, 571, 572, 573, relativi alla scuola di specializzazione in gastroenterologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente (I scuola) Art. 569. - La scuola svolge un corso di specializzazione in malattie dell'apparato digerente. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di venti allievi. L'ammissione avviene in base ad un esame preliminare. Art. 570. - Il corso ha la durata di tre anni ed un quarto anno deve essere dedicato al tirocinio pratico gastroenterologico. Il corso ha luogo nell'istituto di clinica delle malattie tropicali e infettive dell'Universita'. Art. 571. - Gli iscritti debbono: a) seguire per i primi tre anni gli insegnamenti della scuola; b) prestare servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori della clinica; c) svolgere l'anno di tirocinio pratico gastroenterologico nella clinica o in reparti ospedalieri. Alla fine del corso gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami debbono sostenere la discussione su una tesi scritta per conseguire il diploma di specializzazione. Art. 572. - Il corso comprende i seguenti insegnamenti, con esami da sostenere alla fine di ciascuno di essi: 1) Anatomia normale e patologica; 2) Fisiologia normale e patologica; 3) Chimica clinica; 4) Semeiotica fisica e strumentale (biennale); 5) Semeiotica radiologica; 6) Malattie del tubo digerente; 7) Malattie del fegato e del pancreas; 8) Clinica medica (triennale). Insegnamenti complementari con corsi semestrali, saranno aggiunti in numero non superiore a sei per la totalita' del corso. Art. 573. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso), l'ordine e le modalita' degli esami sono stabiliti nel manifesto annuale.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 73. - SCIARRETTA

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