DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1152

Type DPR
Publication 1973-10-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 245, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 245. - L'insegnamento e' impartito mediante corsi e gruppi di lezione. Il corso comprende non meno di 25 o di 50 lezioni. Esso puo' essere istituito nelle scuole in cui se ne ravvisi l'opportunita' in rapporto ad esigenze didattiche. Puo' comprendere una materia solo o un gruppo di materie affini comprese nello statuto di scuole anche diverse. Viene proposto dalla facolta' su indicazione dei direttori delle scuole interessate e approvato dal rettore, entro il mese di giugno. Il conferimento dell'incarico del gruppo di lezioni viene proposto dal consiglio di facolta' su indicazione del direttore della scuola e approvato dal rettore entro il mese di giugno. E' consentito il cumulo degli incarichi di gruppi di lezioni. L'art. 302, relativo alla "Scuola di specializzazione in cardiologia e reumatologia", che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare", e' abrogato e sostituito dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare Art. 302. - Il numero degli iscritti e' di dieci per ogni anno di corso. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare; Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio; Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso); Patologia cardio-vascolare (1° corso); Semeiologia fisica (1° corso); Semeiologia strumentale (1° corso). 2° Anno: Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso); Patologia cardio-vascolare (2° corso); Semeiologia fisica (2° corso); Semeiologia strumentale (2° corso); Anatomia patologica dell'apparato cardio vascolare (1° corso); Radiologia; Farmacologia; Clinica e terapia (1° corso). 3° Anno: Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (2° corso); Clinica e terapia (2° corso); Chirurgia dell'apparato cardiovascolare; Statistica ed epidemiologia. Dopo l'art. 362, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica". Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica Art. 363. - La scuola ha la durata di tre anni e ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica. Il direttore della scuola e' il professore di ruolo della materia. Il numero degli iscritti e' limitato a cinque per ciascun anno di corso. Art. 364. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Tecnica delle autopsie; Diagnostica anatomo-patologica macroscopica; Anatomia patologica sistematica 1°; Tecnica istologica ed istochimica 1°. 2° Anno: Anatomia patologica sistematica 2°; Tecnica istologica ed istochimica 2°; Diagnostica istopatologica 1°; Elementi di macroscopica elettronica. 3° Anno: Diagnostica istopatologica 2°: Diagnostica ematologica; Tecnica e diagnostica citologica; Legislazione sanitaria tanatologica. Art. 365. - I corsi teorici e pratici sono integrati da internati ed esercitazioni. L'internato si intende continuativo per la durata dei corsi presso l'istituto di anatomia e istologia patologica.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 30. - SCIARRETTA

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