DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1155

Type DPR
Publication 1973-10-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 106, relativo alla "Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente", e' abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 106. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente ha la durata di quattro anni di cui Lino di tirocinio pratico e ha sede presso la clinica medica generale e terapia medica, il cui professore di ruolo e' il direttore della scuola stessa.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti e' fissato in dieci per anno di corso.

Gli insegnamenti impartiti sono:

1° Anno:

Anatomia patologica;

Fisiopatologia;

Chimica clinica;

Semeiotica fisica e strumentale (biennale);

Clinica medica (triennale).

2° Anno:

Semeiotica fisica e strumentale (biennale);

Semeiotica radiologica;

Patologia speciale delle malattie del tubo digerente;

Clinica medica (triennale).

3° Anno:

Patologia speciale delle malattie del fegato e del pancreas;

Clinica medica (triennale).

A queste materie fondamentali possono essere aggiunte materie complementari in numero non superiore a quattro per la totalita' del corso, secondo i particolari sviluppi di ricerca e di dottrina caratteristici della scuola.

4° Anno:

Internato: tirocinio pratico ed applicazione delle tecniche della specialita'.

Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.

L'esame di profitto si sosterra' alla fine dei singoli corsi: gli insegnamenti biennali e triennali importano un unico esame alla fine del corso.

Gli allievi del 1°, del 2° e del 3° anno, per essere ammessi rispettivamente al 2°, 3° e 4° anno devono avere ottenute tutte le firme di frequenza dei corsi e devono aver superato tutti i relativi esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 48. - SCIARRETTA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 106, relativo alla "Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente", e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 106. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente ha la durata di quattro anni di cui Lino di tirocinio pratico e ha sede presso la clinica medica generale e terapia medica, il cui professore di ruolo e' il direttore della scuola stessa. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei posti e' fissato in dieci per anno di corso. Gli insegnamenti impartiti sono: 1° Anno: Anatomia patologica; Fisiopatologia; Chimica clinica; Semeiotica fisica e strumentale (biennale); Clinica medica (triennale). 2° Anno: Semeiotica fisica e strumentale (biennale); Semeiotica radiologica; Patologia speciale delle malattie del tubo digerente; Clinica medica (triennale). 3° Anno: Patologia speciale delle malattie del fegato e del pancreas; Clinica medica (triennale). A queste materie fondamentali possono essere aggiunte materie complementari in numero non superiore a quattro per la totalita' del corso, secondo i particolari sviluppi di ricerca e di dottrina caratteristici della scuola. 4° Anno: Internato: tirocinio pratico ed applicazione delle tecniche della specialita'. Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche. L'esame di profitto si sosterra' alla fine dei singoli corsi: gli insegnamenti biennali e triennali importano un unico esame alla fine del corso. Gli allievi del 1°, del 2° e del 3° anno, per essere ammessi rispettivamente al 2°, 3° e 4° anno devono avere ottenute tutte le firme di frequenza dei corsi e devono aver superato tutti i relativi esami.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 48. - SCIARRETTA

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