DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1157

Type DPR
Publication 1973-10-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Terapia fisica e riabilitazione".

Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione

Art. 190. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in terapia fisica con sede presso l'istituto di clinica ortopedica. La scuola conferisce il diploma di specialista in terapia fisica e riabilitazione.

Art. 191. - La durata dei corsi e' di tre anni.

Art. 192. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai tre anni di corso non dovra' essere superiore a quindici (cinque allievi per anno di corso).

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra' sulla base di titoli ed esami.

Art. 193. - Non sono consentite iscrizioni alla scuola con abbreviazioni di corso.

Art. 194. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni.

E' inoltre obbligatorio per gli iscritti ai corsi, l'internato presso la clinica.

Gli allievi hanno doveri di permanenza presso l'istituto durante le ore della sua attivita' con presenza giornaliera in ambulatori e in reparti di terapia fisica e di degenza.

Dall'obbligo dell'internato potranno essere esentati quegli allievi che in qualita' di assistenti o di aiuti prestino effettivamente servizio presso reparti della stessa specialita' in universita' ed ospedali di I e II categoria.

Per i corsi che non siano strettamente dimostrati presso la clinica ortopedica possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora siano costituiti in reparti indipendenti ed abbiano adeguata attrezzatura per la fisioterapia e riabilitazione (neurologia, centri di recupero spastici, fisiopatologia respiratoria, otorinolaringologia, reumatologia, oculistica, ecc.).

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 195. - Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei tre anni di corso:

1° Anno:

Principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);

Fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra).

2° Anno:

Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie d'insegnamento di base del terzo anno);

Semeiotica e clinica delle deformita' e motulesioni ortopediche (come sopra);

Massoterapia e terapia manuale;

Cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;

Idroterapia e balneoterapia.

3° Anno:

Elettroterapia ed elettrologia;

Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;

Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;

Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Art. 196. - Le materie facoltative, qui di seguito elencate, potranno essere distribuite nel 2° e nel 3° anno a seconda delle necessita' della scuola previa approvazione del consiglio di facolta':

Elettromiografia;

Cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;

Rieducazione respiratoria;

Riabilitazione nei disturbi del linguaggio;

Psicologia e psicopatologia della riabilitazione;

Medicina assicurativa;

Rieducazione nei disturbi della vista;

Climatoterapia;

Problemi della riabilitazione geriatrica;

Riqualificazione professionale.

Art. 197. - Per accedere ai corsi successivi al primo e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il trenta novembre dell'anno in corso.

Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 57. - SCIARRETTA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Terapia fisica e riabilitazione". Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione Art. 190. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in terapia fisica con sede presso l'istituto di clinica ortopedica. La scuola conferisce il diploma di specialista in terapia fisica e riabilitazione. Art. 191. - La durata dei corsi e' di tre anni. Art. 192. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai tre anni di corso non dovra' essere superiore a quindici (cinque allievi per anno di corso). La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra' sulla base di titoli ed esami. Art. 193. - Non sono consentite iscrizioni alla scuola con abbreviazioni di corso. Art. 194. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni. E' inoltre obbligatorio per gli iscritti ai corsi, l'internato presso la clinica. Gli allievi hanno doveri di permanenza presso l'istituto durante le ore della sua attivita' con presenza giornaliera in ambulatori e in reparti di terapia fisica e di degenza. Dall'obbligo dell'internato potranno essere esentati quegli allievi che in qualita' di assistenti o di aiuti prestino effettivamente servizio presso reparti della stessa specialita' in universita' ed ospedali di I e II categoria. Per i corsi che non siano strettamente dimostrati presso la clinica ortopedica possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora siano costituiti in reparti indipendenti ed abbiano adeguata attrezzatura per la fisioterapia e riabilitazione (neurologia, centri di recupero spastici, fisiopatologia respiratoria, otorinolaringologia, reumatologia, oculistica, ecc.). Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. Art. 195. - Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise nei tre anni di corso: 1° Anno: Principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative); Fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra). 2° Anno: Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie d'insegnamento di base del terzo anno); Semeiotica e clinica delle deformita' e motulesioni ortopediche (come sopra); Massoterapia e terapia manuale; Cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica; Idroterapia e balneoterapia. 3° Anno: Elettroterapia ed elettrologia; Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico; Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. Art. 196. - Le materie facoltative, qui di seguito elencate, potranno essere distribuite nel 2° e nel 3° anno a seconda delle necessita' della scuola previa approvazione del consiglio di facolta': Elettromiografia; Cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; Rieducazione respiratoria; Riabilitazione nei disturbi del linguaggio; Psicologia e psicopatologia della riabilitazione; Medicina assicurativa; Rieducazione nei disturbi della vista; Climatoterapia; Problemi della riabilitazione geriatrica; Riqualificazione professionale. Art. 197. - Per accedere ai corsi successivi al primo e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il trenta novembre dell'anno in corso. Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 57. - SCIARRETTA

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