DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1159
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 594, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Chirurgia dell'infanzia". Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia Art. 595. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna e' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia, della durata di due anni, che conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'infanzia. Art. 596. - Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale, o abbiano conseguito la libera docenza in clinica chirurgica, o patologia chirurgica, o semeiotica chirurgica, o anatomia chirurgica, o chirurgia pediatrica. Non e' ammessa abbreviazione di corso. Art. 597. - Il numero degli iscritti alla scuola e' di quattro per anno di corso. Qualora il numero degli aspiranti superi quello stabilito, l'ammissione sara' subordinata ad una prova di esame orale. Art. 598. - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, oltre ad un periodo di internato obbligatorio di almeno sei mesi per ogni anno di corso. Il periodo di internato potra' essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso reparti di chirurgia pediatrica universitari e ospedalieri. Art. 599. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia patologica e teratologia (lezioni); Endocrinologia infantile (conferenze); Clinica pediatrica (biennale-lezioni); Clinica chirurgica pediatrica (biennale-lezioni); Patologia chirurgica e semeiotica chirurgica (lezioni); Diagnostica radiologica e nucleare delle malattie chirurgiche dell'infanzia (lezioni); Anestesiologia e rianimazione (lezioni). 2° Anno: Clinica pediatrica (biennale-lezioni); Clinica chirurgica pediatrica (biennale-lezioni); Chirurgia d'urgenza nell'infanzia (lezioni); Otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze); Ortopedia nell'infanzia (conferenze); Urologia nell'infanzia (conferenze); Neurochirurgia infantile (conferenze); Chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze). Art. 600. - La frequenza alle lezioni e alle conferenze e' obbligatoria. Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie oggetto di insegnamento, in un unico gruppo. Al termine del corso di specializzazione gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 72. - SCIARRETTA
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