DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1160
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il quinto comma dell'art. 187, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' aumentato da trentacinque a cinquanta per l'intero corso.
Il quinto comma dell'art. 189, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' aumentato da quaranta a cinquanta per l'intero corso.
Il quarto comma dell'art. 198, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' aumentato da dieci a quindici per l'intero corso.
Art. 199 - all'elenco degli insegnamenti del 3° anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia e' aggiunto quello di "Diagnostica e terapia dei tumori".
Il quarto comma dell'art. 228, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, e abrogato e sostituito dal seguente:
"Non saranno consentite abbreviazioni di corso, fatta eccezione per quei candidati che abbiano frequentato gli insegnamenti del 1° anno di corso della scuola di specializzazione in medicina interna unitamente a due insegnamenti del primo anno della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare.
Ai candidati in possesso di tali requisiti sara' concessa l'iscrizione al 2° anno di corso".
Il settimo comma dell'art. 229, relativo alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La scuola ha sede presso l'istituto di cardiochirurgia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addi' 27 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 46 - SCIARRETTA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Il quinto comma dell'art. 187, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' aumentato da trentacinque a cinquanta per l'intero corso. Il quinto comma dell'art. 189, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' aumentato da quaranta a cinquanta per l'intero corso. Il quarto comma dell'art. 198, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' aumentato da dieci a quindici per l'intero corso. Art. 199 - all'elenco degli insegnamenti del 3° anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia e' aggiunto quello di "Diagnostica e terapia dei tumori". Il quarto comma dell'art. 228, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, e abrogato e sostituito dal seguente: "Non saranno consentite abbreviazioni di corso, fatta eccezione per quei candidati che abbiano frequentato gli insegnamenti del 1° anno di corso della scuola di specializzazione in medicina interna unitamente a due insegnamenti del primo anno della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare. Ai candidati in possesso di tali requisiti sara' concessa l'iscrizione al 2° anno di corso". Il settimo comma dell'art. 229, relativo alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia, e' abrogato e sostituito dal seguente: "La scuola ha sede presso l'istituto di cardiochirurgia".
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 46 - SCIARRETTA
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