DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1973, n. 1177
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'anno 1974 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per aggiornamento e addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari: n. 16.130 sottufficiali e n. 120.190 graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito; n. 1.500 sottufficiali e n. 5.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.; n. 2.106 sottufficiali in congedo e n. 10.496 graduati e militari di truppa in congedo illimitato in tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ogni arma, servizio, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
LEONE TANASSI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 85. - SCIARRETTA
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