DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 1184
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica;
Considerato che dal 1 ottobre 1970 funzionano di fatto gli istituti di istruzione artistica sottoelencati;
Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1970 sono istituite le seguenti accademie di belle arti, licei artistici autonomi e sezioni staccate degli stessi: 1) Accademia di belle arti di Bari; 2) Accademia di belle arti di Foggia; 3) liceo artistico di Aversa; 4) liceo artistico di Cassino; 5) liceo artistico di Cosenza; 6) liceo artistico 2° di Firenze; 7) liceo artistico di Lovere; 8) liceo artistico 2° di Milano; 9) liceo artistico di Novara; 10) liceo artistico di Padova; 11) liceo artistico di Porto San Giorgio; 12) liceo artistico 3° di Roma; 13) liceo artistico di Siderno; 14) liceo artistico 2° di Torino; 15) liceo artistico di Treviso; 16) liceo artistico di Eboli (sezione staccata del liceo artistico di Salerno); 17) liceo artistico di Valdagno (sezione staccata dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Venezia).
Art. 2
Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale docente, gli insegnamenti da conferire per incarico e i posti di ruolo del personale amministrativo ed ausiliario sono indicati, per ciascun istituto, nelle rispettive tabelle A annesse al presente decreto, firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento sono indicati, per ciascun istituto, nelle rispettive tabelle B annesse al presente decreto firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
LEONE SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 44 - SCIARRETTA
Tabella A
TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
Tabella B
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