DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1190

Type DPR
Publication 1973-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, n. 393 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, n. 96, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 62, relativo alla distinzione degli indirizzi del corso di laurea in matematica, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 62. - Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. Sono insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi: 1° Anno: Analisi matematica I; Geometria I; Algebra; Fisica generale I. 2° Anno: Analisi matematica II; Meccanica razionale; Geometria II; Fisica generale II. Ciascuno degli insegnamenti fondamentali suddetti sara' accompagnato da un corso di esercitazioni, che ne e' parte integrante. Per ciascuno degli insegnamenti sopra indicati dovra' essere sostenuto un esame annuale distinto per ciascun anno di corso. All'atto dell'iscrizione al 3° anno lo studente deve precisare l'indirizzo che sceglie. Art. 64 - il primo comma relativo al corso di laurea in matematica viene modificato nel senso che il numero degli indirizzi viene elevato a tre. L'art. 65, relativo agli insegnamenti del secondo biennio del corso di laurea in matematica, viene modificato nel senso che il secondo, il terzo e il quarto comma vengono abrogati e sostituiti dai seguenti: Due di tali insegnamenti sono obbligatori e sono i seguenti: a) per l'indirizzo generale: nel terzo anno: topologia algebrica; nel quarto anno: analisi superiore; b) per l'indirizzo didattico: nel terzo anno: matematica complementare I; nel quarto anno: matematica complementare II; c) per l'indirizzo applicativo: nel terzo anno: analisi numerica; nel quarto anno: calcolo delle probabilita'. Gli insegnamenti suddetti saranno accompagnati da un corso di esercitazioni. Gli altri due insegnamenti sono complementari a scelta dello studente.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 130. - SCIARRETTA

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