DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1191
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e' modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 96, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che gli insegnamenti complementari di "Chirurgia sperimentale" e "Scienza dell'alimentazione" mutano rispettivamente la denominazione in "Chirurgia sperimentale e fisiopatologia chirurgica" e "Scienza dell'alimentazione e dietetica". L'art. 141, relativo al corso di laurea in farmacia, e' soppresso, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi. La scuola, diretta a fini speciali, per tecnici fisioterapisti muta la denominazione in "Scuola per terapisti della riabilitazione". Gli articoli 595, 596, 597, 598, 599, relativi alla scuola di perfezionamento per tecnici fisioterapisti, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola per terapisti della riabilitazione Art. 595. - La sede della scuola e' la clinica ortopedica dell'Universita' di Bologna, ubicata presso l'istituto ortopedico Rizzoli. Il direttore della clinica ortopedica e' il direttore della scuola; la direzione didattica si avvale della collaborazione dei titolari degli insegnamenti di terapia fisica e di clinica neurologica e del dirigente il servizio di riabilitazione. Art. 596. - Scopo della scuola e' quello di dare una preparazione teorica e pratica sui problemi della riabilitazione dei minorati fisici e del loro reinserimento nell'ambiente socio-economico. Art. 597. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione e' di tre anni: i primi due consistenti in lezioni teoriche e pratiche sulle materie propedeutiche; il terzo di tirocinio pratico presso i centri di riabilitazione delle cliniche: ortopedica, neurologica, medica (sezione di terapia fisica) dell'Universita' di Bologna. Art. 598. - Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed ai tirocini. Art. 599. - Possono accedere alla scuola gli allievi di ambo i sessi di eta' non inferiore a 17 anni, in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla Universita'. Art. 600. - Il numero massimo degli allievi che si possono iscrivere e' di venticinque per ogni anno di corso. Gli aspiranti ad ottenere l'iscrizione al 1° anno della scuola devono sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale ed attitudinale; e' richiesto inoltre, in via preliminare, un certificato di sana e robusta costituzione. Art. 601. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Nozioni generali di anatomia; Nozioni generali di fisiologia; Fisiologia dell'apparato locomotore; Fisiologia del sistema nervoso centrale e periferico; Fisiologia del sistema cardio-respiratorio; Chinesiologia; Igiene e medicina sociale; Nozioni di fisiche delle energie utilizzate in terapia fisica; Nozioni fondamentali di psichiatria; Psicologia applicata alla riabilitazione; Nozioni generali di patologia generale, medica, chirurgica; Patologia e clinica dell'apparato locomotore; Patologia e clinica del sistema nervoso; Patologia e clinica dell'apparato cardio-vascolare; Patologia e clinica dell'apparato respiratorio; Nozioni di farmacologia applicata alla riabilitazione. 2° Anno: Metodologia della riabilitazione; Tecniche di facilitazione neuro-motoria; Apparecchiature fisio-terapiche; Riabilitazione nelle motulesioni ortopediche; Rieducazione e riabilitazione nelle motulesioni neurologiche; Riabilitazione nelle invalidita' respiratorie; Riabilitazione in reumatologia; Riabilitazione in neuropsichiatria infantile; Tecniche fisioterapiche; Disturbi del linguaggio, della fonetica e loro rieducazione; Nozioni generali e terapia occupazionale; Servizio sociale e relazioni umane. Art. 602. - Alla fine del 1° e del 2° anno, gli allievi dovranno superare una prova scritta, orale e pratica riguardante le materie di insegnamento; il superamento della prova e' indispensabile per essere ammessi all'anno successivo. Art. 603. - Il 3° anno e' esclusivamente dedicato al tirocinio pratico e sara' svolto con un internato della durata di dieci mesi, suddiviso nei tre istituti di: clinica ortopedica, clinica neurologica, istituto di terapia fisica dell'ospedale S. Orsola. Art. 604. - L'esame per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione consiste in una prova teorico-pratica e nella discussione di una tesi scritta, su tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola. Art. 603. - Le lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno negli istituti di rispettiva competenza.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 136. - SCIARRETTA
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