DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973, n. 1201
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115;
Considerato che per i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova, iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso, non e' possibile un regolare controllo della disoccupazione;
Ritenuta pertanto l'opportunita' di esonerare i predetti lavoratori dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;
Vista la deliberazione adottata il 17 maggio 1973 dal comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori "occasionali" del ramo industriale del porto di Genova, iscritti nell'apposito elenco dell'ufficio avviamento al lavoro del consorzio autonomo del porto stesso.
LEONE BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 23
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