LEGGE 8 gennaio 1974, n. 2
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente: "I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11".
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