LEGGE 12 febbraio 1974, n. 67

Type Legge
Publication 1974-02-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso a Helsinki il 21 maggio 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.

LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA PER LE RECIPROCHE ESENZIONI FISCALI E DOGANALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI CULTURALI. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA Desiderosi di promuovere lo sviluppo degli istituti culturali italiani in Finlandia e lo sviluppo degli istituti culturali finlandesi in Italia; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. 1. Gli istituti culturali di uno Stato contraente, situati nel territorio dell'altro Stato contraente, saranno esentati, a condizione di reciprocita', dai seguenti tributi, inclusi quelli di spettanza delle autorita' locali: a) qualsiasi imposta, tassa o diritto afferente al trasferimento di terreni e fabbricati, o parti di fabbricati o partecipazioni, nonche' al materiale impiegato nella costruzione di fabbricati destinati ad un istituto culturale; b) imposta sul patrimonio gravante sui terreni e sui fabbricati o parti di fabbricati o partecipazioni ed imposta sui redditi derivanti dai suddetti beni. 2. Le esenzioni concesse ai sensi dei punti 1-a) e 1-b) del presente articolo si applicheranno solo se i beni soggetti ad imposte, tasse o diritti sono di proprieta' degli istituti culturali di uno Stato contraente. 3. Il termine "partecipazioni" di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo designa i diritti in una societa' di capitali o di persone che abbia come scopo essenziale il possesso e la gestione di terreni o fabbricati.

Accordo - art. 2

Articolo 2. 1. Gli istituti culturali di uno Stato contraente, situati nel territorio dell'altro Stato contraente, saranno esentati, a condizione di reciprocita', dal pagamento dei dazi doganali e da ogni altra tassa o diritto percepibile all'importazione degli oggetti di arredamento e del materiale didattico, culturale e scientifico necessari al funzionamento degli istituti stessi. 2. A meno che non siano stati pagati i dazi e gli altri diritti dovuti all'importazione, i beni importati in conformita' al paragrafo 1 di questo articolo non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito se non col consenso e secondo le condizioni e formalita' stabilite dalle competenti autorita'.

Accordo - art. 3

Articolo 3. Le esenzioni menzionate nei precedenti articoli saranno limitate ai terreni, fabbricati e beni utilizzati per l'uso ufficiale ed esclusivo degli istituti culturali, nonche' alle partecipazioni come definite nel paragrafo 3 dell'articolo 1. Dette esenzioni non comprendono gli oneri a titolo di corrispettivo per servizi resi.

Accordo - art. 4

Articolo 4. Il presente accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui i Governi degli Stati contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica. Le esenzioni previste dall'articolo 1, punto 1-a) - limitatamente alle donazioni e lasciti - e punto 1-b) avranno effetto a partire dal 1 gennaio 1971. FATTO in duplice esemplare a Helsinki, il 21 maggio 1971 nelle lingue italiana, finlandese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio. Per il Governo della Repubblica italiana Aldo MORO Per il Governo della Repubblica di Finlandia Vaino LESKINEN

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE REPUBLIC OF FINLAND ON THE RECIPROCAL EXEMPTION OF CULTURAL INSTITUTESFROM TAXES AND OTHER DUTIES. Parte di provvedimento in formato grafico

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