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LEGGE 27 febbraio 1974, n. 69

Current text a fecha 2010-10-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nei casi di cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle norme sul matrimonio, per non idoneità all'avanzamento o per decadenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio volontariamente contratti.