La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nei casi di cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle norme sul matrimonio, per non idoneità all'avanzamento o per decadenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento delle ferme ordinarie e speciali o dei particolari vincoli di permanenza in servizio volontariamente contratti.