LEGGE 12 febbraio 1974, n. 71
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 della convenzione stessa.
LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, DI TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DI ATTI NOTARILI. (Roma, 16 novembre 1971) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA animati dal desiderio di assicurare in materia civile e commerciale il riconoscimento e l'esecuzione reciproci di decisioni giudiziarie, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, hanno deciso di concludere una convenzione a questo scopo. A tal fine hanno nominato loro plenipotenziari il Presidente della Repubblica italiana: l'on. prof. Aldo MORO, Ministro per gli affari esteri, il Presidente federale della Repubblica d'Austria: il dott. Rudolf KIRCHSCHLAEGER, Ministro federale degli affari esteri, i quali, essendosi scambiati i rispettivi pieni poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (1) Le decisioni pronunciate dai tribunali di uno dei due Stati in materia civile e commerciale e aventi efficacia di cosa giudicata sono riconosciute efficaci nell'altro Stato se i tribunali dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata sono competenti ai sensi degli articoli seguenti e se l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto non riserva ai propri tribunali o a quelli di un terzo Stato la competenza esclusiva a pronunciare la decisione stessa. (2) Per "decisione", ai sensi della presente convenzione, si intende qualsiasi decisione, comunque denominata, pronunciata in procedimenti giudiziari o di volontaria giurisdizione dai tribunali di uno dei due Stati. (3) La presente convenzione si applica anche alle decisioni in materia civile e commerciale rese in un procedimento penale. Sono invece esclusi i provvedimenti d'urgenza e cautelari, nonche' le decisioni in materia di fallimento, di concordato e procedure analoghe ed in materia di tasse ed imposte.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 In materia di stato e capacita' delle persone sono competenti i tribunali dello Stato del quale, alla data della presentazione della domanda, una delle persone del cui stato o capacita' si tratta, ha la cittadinanza.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 In materia di diritti reali su beni immobili sono competenti i tribunali dello Stato dove l'immobile e' situato.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 In materia di successione sono competenti i tribunali dello Stato del quale, al momento della morte, era cittadina la persona della cui eredita' si tratta, ovvero del territorio nel quale tale persona aveva il suo ultimo domicilio. Tuttavia se la legge di uno dei due Stati, applicabile in assenza di accordi internazionali, attribuisce ai tribunali nazionali competenza per decidere in materia di beni immobili situati sul territorio di detto Stato, tale competenza e' considerata esclusiva ai sensi dell'articolo 1 par. 1 della presente convenzione.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Nelle materie non previste agli articoli da 2 a 4, i tribunali dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata, sono competenti: 1. se, alla data della presentazione della domanda, il convenuto aveva il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio di detto Stato; 2. se il convenuto, avendo o avendo avuto uno stabilimento o una succursale a carattere commerciale o industriale o anche di altra natura sul territorio di detto Stato, vi e' stato citato per una controversia attinente all'esercizio di detto stabilimento o succursale; 3. se, per accordo espresso o tacito dell'attore e del convenuto, l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia e' stata, o dovrebbe essere eseguita nel territorio di detto Stato; 4. se, in materia di responsabilita' extra-contrattuale, il fatto da cui essa deriva si e' verificato nel territorio di detto Stato; 5. se il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza di detti tribunali sia mediante elezione di domicilio, sia mediante convenzione che ad essi attribuisce competenza, sempre che la legge dello Stato richiesto non vi si opponga a motivo dell'oggetto della controversia; 6. se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito o senza aver dichiarato di accettare tale competenza limitatamente ai beni situati sul territorio dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata; 7. se, trattandosi di una domanda riconvenzionale, detti tribunali sono stati riconosciuti competenti per statuire sulla domanda principale ai sensi del presente articolo.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 I tribunali dello Stato richiesto, nell'esaminare le circostanze sulle quali si basa la competenza del tribunale dell'altro Stato, sono vincolati agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Il riconoscimento sara' negato: 1. se la decisione e' contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto; 2. se sono state violate norme del diritto dello Stato richiesto concernenti la rappresentanza legale di persone incapaci o non pienamente capaci; 3. se, in caso di decisioni, contumaciale, la parte contumace non ha avuto notizia del procedimento tempestivamente per difendersi oppure se, in caso di ingiunzione di pagamento o di ordine di pagamento, il debitore non ha potuto, per causa a lui non imputabile, sollevare tempestivamente opposizione o eccezioni; 4. se la stessa domanda, fondata sulla stessa causa e' gia' stata oggetto, tra le medesime parti, di una decisione nel merito avente efficacia di cosa giudicata, pronunciata nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo e riconosciuta nello Stato richiesto; 5. se, fra le medesime parti, la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, e' pendente davanti a un tribunale dello Stato richiesto, il quale sia stato adito prima del tribunale dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata; 6. se la decisione riguarda pretese di diritto privato derivanti da atti che sono stati oggetto di procedimento penale nello Stato richiedente e se tali atti sono considerati come aventi carattere politico dal tribunale dello Stato richiesto.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 (1) Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati, che sono riconosciute nell'altro Stato in conformita' alla presente convenzione, sono esecutive in quest'ultimo se sono esecutive nello Stato nel quale sono state pronunciate. (2) La procedura per ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia o l'autorizzazione alla esecuzione in Austria nonche' l'esecuzione forzata sono regolate dall'ordinamento giuridico dello Stato nel quale detto provvedimento viene attuato.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 (1) La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre: 1. una copia autentica della decisione; 2. a) se la decisione e' stata pronunciata in Austria, un'attestazione del tribunale che ha giudicato in prima istanza comprovante che detta decisione ha efficacia di cosa giudicata; b) se la decisione e' stata pronunciata in Italia, un'attestazione del cancelliere comprovante che non e' stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione; 3. in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia della citazione, munita di dichiarazione di conformita' all'originale, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto; 4. in caso di ingiunzione di pagamento o di ordine di pagamento, un documento idoneo a comprovare la regolare notifica della decisione al debitore. (2) Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve essere munita della formula esecutiva. (3) I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione, la cui esattezza deve essere attestata da un traduttore giurato di uno dei due Stati. (4) I documenti di cui al presente articolo non necessitano, per l'uso nello Stato richiesto, ne' di legalizzazione, ne' di altro requisito formale equivalente.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 (1) Alle transazioni che sono state concluse dinanzi ad un tribunale di uno dei due Stati e che sono esecutive in esso, viene riconosciuta efficacia e data esecuzione nell'altro Stato se il riconoscimento o l'esecuzione non contrastano con l'ordine pubblico dello Stato richiesto. (2) Le transazioni concluse dinanzi agli uffici austriaci di tutela dei minori (Jugendaemter) sono equiparate, nei limiti in cui concernono gli alimenti, alle transazioni di cui al par. 1. Tuttavia il riconoscimento e l'esecuzione saranno negati qualora l'obbligato agli alimenti provi che non gli e' stato consentito di farsi rappresentare o assistere da un avvocato. (3) La parte che intende far valere una transazione nell'altro Stato deve produrre una copia autentica della transazione ed una dichiarazione del tribunale o dell'ufficio di tutela dei minori, dinanzi al quale la transazione e' stata conclusa, attestante che la transazione ha l'efficacia di titolo esecutivo. Si applicano i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 (1) Agli atti notarili che sono esecutivi nello Stato nel quale sono stati stipulati, viene data esecuzione nell'altro Stato secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile e sempre che l'esecuzione non sia contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto. (2) La parte che intende far valere un atto notarile nell'altro Stato deve produrre una copia autentica del documento munita del sigillo o del timbro del notaio ed una dichiarazione di quest'ultimo dalla quale risulti che tale documento ha l'efficacia di titolo esecutivo. Si applicano i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 I tribunali di ciascuno dei due Stati, in un procedimento instaurato davanti ad essi, si asterranno dal giudicare sul merito della causa qualora, fra le stesse parti e sul medesimo oggetto, sia pendente un giudizio davanti a un tribunale dell'altro Stato la cui decisione possa essere riconosciuta ai sensi della presente convenzione.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 La presente convenzione si applica senza riguardo alla cittadinanza delle parti, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 2 e 4.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 (1) La presente convenzione non pregiudica le disposizioni di altri accordi, di cui sono parti i due Stati, che regolino, in materie particolari, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie, di transazioni giudiziarie e di atti notarili. (2) La presente convenzione non si applica alle decisioni pronunciate, alle transazioni giudiziarie e agli atti notarili stipulati prima della sua entrata in vigore.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione che insorgesse tra i due Stati sara' regolata per via diplomatica.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 (1) La presente convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Vienna. (2) La presente convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. (3) Ciascuno dei due Stati potra' denunciare la convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui e' stata notificata all'altro Stato. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione. FATTO a Roma, il 16 novembre 1971, in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per il Presidente federale della Repubblica d'Austria Rudolf KIRCHSCHLAEGER Per il Presidente della Repubblica italiana Aldo MORO
ABKOMMEN
ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK OESTERREICH UND DER ITALIENISCHEN REPUBLIK UEBER DIE ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG VON GERICHTLICHEN ENTSCHEIDUNGEN IN ZIVIL-UND HANDELSSACHEN, VON GERICHTLICHEN VERGLEICHENUND VON NOTARIATSAKTEN. Parte di provvedimento in formato grafico
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