DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1974, n. 79
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1966, n. 1351;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, 5 dicembre 1966, n. 1351 e 2 agosto 1967, n. 663, le voci numeri 5, 6, 7, 9 e 32 sono sostituite dalle seguenti: 5. - Cartoline illustrate con qualsiasi numero di parole................... L. 40 6. - Biglietti di visita................ L. 40 7. - Stampe augurali.................... L. 40 9. - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa....... L. 40 32. - Diritto di espresso, oltre la fran- catura ordinaria: per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco... L. 250
Art. 2
La soprattassa di trasporto aereo per gli invii L.C. (lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento), di cui alla lettera a) della voce n. 29 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, numero 1414, 5 dicembre 1966, n. 1351 e 2 agosto 1967, numero 663, e' soppressa.
Art. 3
Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663, le voci numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti: 1. - Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento, con un minimo di 16 parole........................... L. 1.000 per ogni parola in piu'.............. L. 25 2. - Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento, con un minimo di 16 parole............................ L. 2.000 per parola in piu'.................... L. 50 3. - Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari: tassa fissa........................... L. 1.000 per ogni parola aggiunta dal mittente L. 25 4. - Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti: tassa fissa........................... L. 2.000 per ogni parola aggiunta dal mittente L. 50 5. - Fonotelegrammi privati e di di Stato a pagamento, con un massimo di 16 parole, accettati dai P.T.P. espressamente autorizzati L. 1.000
Art. 4
Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663, le voci 6 (telegrammi lampo) e 7 (telegrammi lettera notturni) sono soppresse.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
LEONE RUMOR - TOGNI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 51. - SCIARRETTA
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