LEGGE 12 febbraio 1974, n. 87

Type Legge
Publication 1974-02-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale ed all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 47 della convenzione stessa.

LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convention

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE LIBANAISE RELATIVE A L'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET PENALE, A L'EXECUTION DES JUGEMENTS ET DES SENTENCES ARBITRALES ET A L'EXTRADITION Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nella convenzione. CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL LIBANO RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica libanese, desiderosi di mantenere e rafforzare i legami che uniscono i due Paesi ed in particolare di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria, hanno convenuto di concludere una convenzione ed hanno designato a tal fine come loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana sua eccellenza Gian Giacomo Di THIENE, ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia nel Libano. Il Presidente della Repubblica libanese sua eccellenza Adel OSSEIRANE, Ministro della giustizia. I plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 I cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento dei nazionali in materia giudiziaria. Essi avranno a tale scopo libero e facile accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Non potra' essere imposto ai cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti, ne' cauzione ne' deposito sotto qualsiasi denominazione, a motivo sia della loro qualita' di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel Paese. Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o a quelle la cui attivita' e' autorizzata secondo le leggi o consuetudini di ciascuna delle alte Parti contraenti.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 In materia civile e' commerciale, esclusa quella del fallimento e del concordato preventivo, le sentenze rese dalle autorita' giudiziarie in Italia o in Libano hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro Paese, se rispondono alle seguenti condizioni: a) che la decisione sia stata pronunciata da una autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4 della presente convenzione, salvo rinuncia espressa dagli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia e' ammessa; b) che la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata. Tuttavia, nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato nel quale la decisione e' pronunciata, il termine di comparizione non dovra' essere inferiore a novanta (90) giorni; c) che la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui e' stata pronunciata; d) che la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del Paese nel quale e' richiesta la sua esecuzione; ne ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese, e possieda nei confronti di quest'ultima l'autorita' di cosa giudicata; e) che nessuna autorita' giudiziaria dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 La competenza dell'autorita' giudiziaria dello Stato, nel quale la decisione e' stata pronunciata, e' fondata, ai sensi dell'articolo precedente, nei casi seguenti: 1) quando, trattandosi di un'azione personale o mobiliare, il convenuto, o uno dei convenuti in caso di pluralita', era domiciliato o residente nel detto Stato al momento della notificazione dell'atto introduttivo della lite. 2) quando il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale o industriale o una succursale nello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata, vi era stato citato per una controversia attinente all'esercizio dello stabilimento o della succursale; 3) quando si tratta di una domanda riconvenzionale connessa alla domanda principale o alle eccezioni opposte a quest'ultima; 4) quando si tratta di una controversia concernente lo stato, la capacita' o i rapporti di famiglia tra cittadini dello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata; 5) quando si tratta di una controversia concernente la successione di un cittadino dello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata o una successione aperta nel detto Stato; 6) quando si tratta di una controversia avente per oggetto beni mobili o immobili situati nello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata; 7) quando si tratta di domanda concernente obbligazioni sorte o da eseguirsi nel territorio dello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata; 8) in ogni altro caso in cui la competenza e' prevista da altra convenzione in vigore fra i due Stati contraenti od e' fondata secondo le regole sulla competenza giudiziaria internazionale riconosciuta dalla legislazione dello Stato in cui e' rimasta la decisione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali il diritto dello Stato richiesto riconosce come esclusivamente competenti le proprie giurisdizioni o quelle di un terzo Stato.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dal luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorita' dell'altro Paese, ne' essere oggetto da parte di dette autorita' di alcuna pubblica formalita' quali l'iscrizione o la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri se non dopo che siano state dichiarate esecutive. Le decisioni delle autorita' giudiziarie di uno dei due Stati dichiarate esecutive nel territorio dell'altro Stato daranno luogo sia ad ipoteca giudiziale sia a privilegio speciale conformemente alla legge nazionale di questo Stato.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 L'exequatur e' concesso dall'autorita' competente secondo la legge del Paese in cui e' richiesto su domanda di ogni parte interessata. La procedura per una domanda di exequatur e' stabilita dalla legge del Paese in cui l'esecuzione e' richiesta.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 L'autorita' giudiziaria competente si limita a verificare se la decisione di cui e' richiesto l'exequatur soddisfi le condizioni previste dagli articoli precedenti per godere della forza di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve constatarne il risultato nella decisione. Concedendo l'exequatur l'autorita' giudiziaria competente ordina, ove occorra, le misure necessarie affinche' la decisione straniera riceva la stessa pubblicita' come se fosse stata pronunciata nel Paese nel quale e' dichiarata esecutiva. L'exequatur puo' essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dai capi della decisione straniera.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 La decisione di esecutorieta' ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto istanza per l'exequatur e su tutta l'estensione del territorio dello Stato richiesto. Essa consente alla sentenza resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti come se fosse stata pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 La parte che invoca l'autorita' di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per la sua autenticita' e stabilisca la sua esecutivita'; b) l'originale o la copia autenticata dell'atto di notifica della decisione; c) un documento certificante che la decisione e' passata in cosa giudicata; d) una copia autentica della citazione regolarmente notificata al contumace; e) una traduzione nella lingua della presente convenzione di tutti gli atti sopramenzionati, certificata conforme secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato richiedente.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due Paesi sono riconosciute nell'altro Paese e possono essere dichiarate esecutive se soddisfano alle condizioni dell'art. 3 nella misura in cui tali condizioni sono applicabili. L'esecuzione e' concessa nelle forme previste agli articoli precedenti.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Le transazioni avanti le autorita' giudiziarie competenti ai sensi della presente convenzione, che emanano da uno dei due Stati contraenti sono dichiarate esecutive nell'altro dopo la verifica che la transazione e' esecutiva nello Stato che la emana e che non e' contraria all'ordine pubblico.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 I cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti saranno ammessi nel territorio dell'altra al beneficio dell'assistenza giudiziaria alla pari dei nazionali stessi, purche' si conformino alla legge del Paese nel quale l'assistenza sara' domandata.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Il certificato di poverta' sara' rilasciato al richiedente dalle autorita' del luogo di residenza abituale se risiede nel territorio di uno dei due Paesi. Tale certificato sara' rilasciato dall'autorita' diplomatica o consolare del suo Paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un Paese terzo. Se l'interessato risiede nel Paese in cui e' presentata la domanda, potranno essere assunte ulteriori informazioni presso le autorita' del Paese di cui egli e' cittadino.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Le alte Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente secondo le regole e alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e in conformita' alle regole di procedura del loro diritto interno, gli individui che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono perseguiti e condannati dalle autorita' giudiziarie dell'altro Stato.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Le altre Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualita' di cittadino si accertera' al momento della domanda di estradizione. Tuttavia, la Parte richiesta si impegna, nella misura in cui ha competenza a giudicarli, a fare perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro Stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due Stati, allorche' l'altra Parte inviera' per via diplomatica una domanda di azione penale corredata da fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La Parte richiedente sara' informata del seguito che sara' dato alla domanda.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Saranno sottoposti ad estradizione: 1) gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle Parti contraenti con una pena restrittiva delle liberta' di almeno un anno; 2) gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello Stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto con pena restrittiva della liberta' di almeno sei mesi.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 L'estradizione non sara' concessa se l'infrazione per la quale e' domandata e' considerata dalla Parte richiesta, di materia politica, o connessa a tale infrazione. Per l'applicazione della presente convenzione, l'attentato alla vita del Capo dello Stato di uno dei due Paesi o di un membro della sua famiglia non sara' considerato come infrazione politica. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione viene punito con la pena capitale dalla legge della Parte richiedente e questa pena non e' prevista dalla legge della Parte richiesta, l'estradizione potra' essere accordata solo a condizione che la Parte richiedente dia assicurazioni, giudicate sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena capitale non sara' eseguita.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 L'estradizione potra' non essere concessa se l'infrazione per la quale e' richiesta consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sara' concessa soltanto nella misura in cui sara' stato cosi' deciso con semplice scambio di lettera per ogni infrazione o categoria di infrazioni espressamente indicate.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 L'estradizione sara' rifiutata: a) se le infrazioni per le quali e' domandata sono state commesse nello Stato richiesto; b) se le infrazioni sono state giudicate definitivamente nello Stato richiesto; c) se all'atto di ricevimento della domanda da parte dello Stato richiesto, l'azione penale o la pena e' estinta in base alla legislazione dello Stato richiedente o di quello richiesto; d) se le infrazioni sono state commesse da uno straniero, fuori del territorio dello Stato richiedente e la legislazione del Paese richiesto non autorizza l'azione penale per le stesse infrazioni commesse da uno straniero fuori del suo territorio. La estradizione potra' essere rifiutata se le infrazioni sono oggetto di azioni penali, nello Stato richiesto o sono state giudicate in uno Stato terzo.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 La domanda di estradizione sara' inviata per via diplomatica. Essa sara' accompagnata dall'originale o dalla copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato di arresto o di ogni altro atto che abbia la medesima forza, emesso nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente. Le circostanze dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta, il tempo e il luogo in cui sono stati commessi, la qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge che sono ad essi applicabili, saranno indicati il piu' esattamente possibile. Vi sara' inoltre allegata una copia delle disposizioni di legge applicabili nonche', nei limiti del possibile, i connotati dell'individuo reclamato e ogni indicazione idonea a determinare la sua identita'. Trattandosi di imputato, sara' inoltre allegato l'originale o la copia autentica delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni degli esperti ricevute o meno sotto giuramento da un magistrato o da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tal caso l'estradizione avra' luogo soltanto se, secondo le autorita' dello Stato richiesto, esistono prove sufficienti tali da giustificare il rinvio a giudizio dello individuo nel caso in cui il delitto fosse stato commesso sul territorio dello Stato richiesto. La domanda di estradizione, nonche' gli atti e i documenti relativi saranno accompagnati da una traduzione nella lingua della presente convenzione.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 In caso di urgenza, a richiesta delle autorita' competenti dello Stato richiedente, si procedera' all'arresto provvisorio in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21. La domanda di arresto provvisorio sara' trasmessa alle autorita' competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia attraverso la Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), sia con ogni altro mezzo, a condizione che ne rimanga una traccia scritta; sara' nello stesso tempo confermata per via diplomatica; essa dovra' menzionare l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21 e vi dovra' essere manifestata l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; in essa dovra' pure farsi menzione della infrazione per la quale l'estradizione e' richiesta, del tempo e del luogo dove questa e' stata commessa, nonche' dei connotati, piu' precisi possibile, dell'individuo reclamato. L'autorita' richiedente sara' informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Si potra' porre fine all'arresto provvisorio se, nel termine di trenta (30) giorni dall'arresto, il Governo richiesto non avra' ricevuto uno dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21. La liberazione non esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene successivamente.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Qualora siano indispensabili informazioni complementari per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente convenzione siano state soddisfatte, lo Stato richiesto, nel caso in cui riterra' che si possa riparare all'omissione, avvertira' lo Stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potra' essere fissato un termine dallo Stato richiesto per ottenere dette informazioni.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 Se l'estradizione sia richiesta in concorso da piu' Stati, o per uno stesso fatto, o per fatti diversi, lo Stato richiesto decidera' liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilita' di una ulteriore estradizione tra gli Stati richiedenti, delle rispettive date delle domande, della gravita' del reato e del luogo in cui e' stato commesso.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 Quando si da' luogo all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti da reato o che possono costituire mezzo di prova, trovati in possesso della persona richiesta al momento del suo arresto o scoperti successivamente, saranno sequestrati e consegnati, a richiesta, allo Stato richiedente. Tale consegna potra' essere effettuata anche se l'estradizione non puo' aver luogo a causa della evasione o della morte della persona da estradare. Restano comunque salvi i diritti che i terzi abbiano acquisito su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, al termine del processo, restituiti il piu' presto possibile e senza spese allo Stato richiesto. Lo Stato richiesto potra' trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora li ritenga necessari per un procedimento penale. Esso potra' ugualmente, trasmettendoli, porre la riserva di averli in restituzione per lo stesso motivo obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.

Convenzione - art. 27

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