DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1974, n. 89
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonche' le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonche' il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, in data 26-27 aprile 1971 e 20 luglio 1971; Visto lo statuto della predetta sezione approvato con proprio decreto del 25 gennaio 1965, n. 236 e modificato con proprio decreto del 18 febbraio 1969, n. 65; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; D'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata la modificazione degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 dello statuto della sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, ente morale con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
LEONE LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 65. - SCIARRETTA
Allegato
MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI SARDEGNA Art. 3. Scopi La sezione esercita il credito fondiario ed edilizio ed il credito agrario di miglioramento ai sensi delle leggi e dei regolamenti sulla materia. Compie inoltre le operazioni che le siano state affidate in forza di speciali disposizioni derivanti da leggi dello Stato o della regione autonoma della Sardegna, o da disposizioni dell'organo di vigilanza. Le operazioni di credito agrario di miglioramento compiute dalla sezione concorreranno a determinare le consistenze del credito agrario che il Banco e' obbligato a tenere in essere ai sensi dell'art. 34 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e dell'art. 7 dello statuto approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1955, e successive modificazioni. Art. 6. Organi della sezione La sezione ha in comune col Banco di Sardegna gli organi amministrativi e sindacali e quelli di direzione, le cui attribuzioni sono stabilite nello statuto del Banco stesso, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1955, e successive modificazioni. Art. 7. Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della sezione. Ha in particolare le seguenti attribuzioni: a) approvare l'ordinamento e le norme regolamentari per i servizi e le operazioni della sezione; b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto della sezione; c) esaminare ed approvare il bilancio ed il conto economico, nonche' il riparto degli utili; d) fissare per le operazioni i limiti di competenza del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario; e) deliberare, sentito il collegio sindacale, la quota delle spese per il personale, nonche' delle altre spese generali e di amministrazione che devono far carico alla sezione; f) deliberare in ordine all'emissione delle cartelle per i mutui; g) approvare i modelli e le caratteristiche delle cartelle e dei certificati nominativi da emettere in rappresentanza delle cartelle stesse; h) fissare le direttive e i criteri per l'attivita' creditizia della sezione; i) deliberare quant'altro occorra ai fini del regolare funzionamento della sezione. Il consiglio puo' delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato esecutivo, al comitato speciale per il credito agrario e al direttore. Art. 8. Presidente del consiglio di amministrazione Il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, ha la rappresentanza generale della sezione di fronte ai terzi. Il presidente ha in particolare le seguenti attribuzioni: a) prendere nei casi di urgenza, sentito il direttore o su proposta dello stesso, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario: i provvedimenti stessi dovranno essere sottoposti alla ratifica dei competenti organi collegiali alla prima seduta; dei provvedimenti adottati su materie di competenza del consiglio di amministrazione dovra' essere data subito notizia all'organo di vigilanza, indicando le ragioni dell'urgenza; b) autorizzare, sentito il direttore o su proposta dello stesso, tutte le azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facolta' di abbandonare, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi e rinunzie dalle altre parti in causa; c) esercitare ogni altra facolta' derivante dallo statuto o da deliberazione del consiglio di amministrazione. Art. 9. Comitato esecutivo - Comitato speciale per il credito agrario Il comitato esecutivo sovraintende alla ordinaria amministrazione della sezione. Ha in particolare le seguenti attribuzioni: a) determinare le direttive per la compilazione del bilancio annuale della sezione; b) determinare le norme e le condizioni da applicare alle operazioni; c) deliberare sulle operazioni di credito fondiario, edilizio ed alberghiero demandate dal consiglio di amministrazione alla sua competenza; d) nominare, su proposta del direttore, il preposto al servizio della sezione; e) dare parere, se richiesto, sulle questioni che interessino in genere l'attivita' della sezione; f) esercitare ogni altra attribuzione derivante dallo statuto o da deliberazione del consiglio di amministrazione. Nei casi di urgenza il comitato esecutivo delibera anche su affari e argomenti di competenza del consiglio di amministrazione: delle deliberazioni cosi' adottate, dovra' essere data comunicazione all'organo di vigilanza subito dopo la seduta, indicando le ragioni dell'urgenza, e al consiglio di amministrazione alla prima adunanza, per la ratifica. Il comitato speciale per il credito agrario delibera in ordine alla materia del credito agrario di miglioramento ed adotta tutti i provvedimenti gia' demandati al Banco, nella sua qualita' di istituto speciale regionale per il credito agrario, dalle norme regolamentari sulla materia. Si applica, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e per quelle di credito fondiario, la norma di cui al penultimo capoverso, terza parte, dell'art. 23 dello statuto del Banco. Art. 10. Direttore Il direttore generale del Banco e' il direttore della sezione. Per il caso di assenza o impedimento del direttore si applica l'art. 29 dello statuto del Banco. Il direttore esercita ogni attribuzione inerente all'ordinaria amministrazione della sezione, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi, tratta tutti gli affari, sia direttamente sia avvalendosi del personale preposto e addetto alla sezione; esercita infine le attribuzioni che gli siano state commesse dal consiglio di amministrazione, dal presidente, dal comitato esecutivo e dal comitato speciale per il credito agrario. Il direttore ha in particolare le seguenti attribuzioni: a) destinare alla sezione il personale necessario, salvo quanto stabilito dall'art. 9, lettera d); b) predisporre il progetto del bilancio annuale della sezione in conformita' alle direttive del comitato esecutivo. Art. 11. Collegio sindacale La sezione e' sottoposta al controllo del collegio sindacale del Banco. I componenti del collegio sindacale assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario. Art. 13. Facolta' di firma La facolta' di firma per tutti i negozi, atti, scritti e documenti relativi all'attivita' ordinaria e straordinaria della sezione spetta singolarmente al presidente del consiglio di amministrazione e al direttore, o a coloro che li sostituiscono. La firma dei contratti di credito e di ogni altro negozio ed atto connesso e conseguente e' demandata, inoltre, singolarmente al preposto al servizio della sezione o a chi lo coadiuva e sostituisce, e congiuntamente ai direttori delle dipendenze del Banco e a coloro che li coadiuvano e li sostituiscono, autorizzati o delegati alla firma ai sensi degli articoli 22, n. 11, 28, n. 8 e 34 dello statuto del Banco. Il preposto al servizio della sezione, o chi lo sostituisce, e' anche autorizzato a firmare singolarmente tutti gli atti, scritti e corrispondenza inerenti all'attivita' della sezione stessa, che non comportino per essa impegni. Per quant'altro non previsto, la facolta' di firma in nome della sezione e' regolata in conformita' all'art. 34 dello statuto del Banco di Sardegna. Art. 14. Bilancio e conto economico - Riparto degli utili Per la formazione del bilancio e del conto economico della sezione si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 dello statuto del Banco di Sardegna. Il bilancio ed il conto economico saranno approvati unitamente a quelli del Banco. Gli utili netti della gestione vengono destinati come segue: a) una quota non inferiore al 10% degli utili stessi per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario; b) una quota fino al 6% dell'importo del tondo di dotazione, al Banco di Sardegna e agli eventuali altri partecipanti, in proporzione alle rispettive quote; c) l'eventuale quota residua per la formazione e l'incremento dei fondi di riserva straordinari e speciali. Art. 16. Mezzi per il credito agrario di miglioramento E' conservata alla sezione, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, l'autorizzazione alla raccolta del risparmio a medio termine, di cui all'art. 4/1, n. 5, dello statuto del Banco approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1955, e successive modificazioni. La raccolta a medio termine dovra' avvenire in corrispondenza e fino alla concorrenza delle operazioni di credito agrario di miglioramento che la sezione compira'. Alle operazioni di credito agrario di miglioramento, come pure alle operazioni previste da disposizioni speciali, e pertanto in conformita' a tali disposizioni, la sezione provvedera' anche con anticipazioni del Banco, nonche' con le anticipazioni che dovessero esserle concesse dallo Stato, dalla regione autonoma della Sardegna e da altri enti pubblici. Visto, il Ministro per il tesoro LA MALFA
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