DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1974, n. 90

Type DPR
Publication 1974-03-01
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto dell'assessore per l'industria ed il commercio della Regione siciliana 18 giugno 1971, con il quale la societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni "Integratrice", con sede e direzione generale a Palermo, e' stata autorizzata ad esercitare l'attivita' in diversi rami delle assicurazioni contro i danni, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, in virtu' dell'art. 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della Regione siciliana, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, concernente le norme di attuazione del predetto statuto nelle materie relative all'industria e al commercio;

Vista la lettera n. 659, in data 9 gennaio 1974, con la quale l'assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana propone la messa in liquidazione coatta amministrativa della predetta societa' per azioni integratrice";

Ritenuto, in particolare, che dall'esame degli atti trasmessi dal predetto assessorato risulta che la societa' in questione si trova sotto la gestione di un amministratore giudiziario nominato in data 10 luglio 1973 dalla corte d'appello di Palermo nella persona dell'avv. Nicola Piazza, per i seguenti motivi:

i libri sociali sono stati tenuti irregolarmente non solo sotto l'aspetto formale, ma anche e soprattutto sotto quello sostanziale;

mancano vari documenti probatori e numerose inadempienze ed omissioni hanno impedito all'ispettore incaricato dalla stessa autorita' giudiziaria di procedere al controllo della contabilita' sociale;

il bilancio al 31 dicembre 1971 e' stato redatto da un solo amministratore e non e' stato corredato dalla relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ne' da un minimo di documentazione che ne consentisse l'esame e le conseguenti verifiche; il collegio dei sindaci non e' stato in grado di esercitare il controllo sulla societa' in quanto non ha mai potuto disporre della documentazione necessaria;

un amministratore appartenente al gruppo di maggioranza dell'azionariato, e' rimasto in carica anche dopo aver rinunziato all'ufficio, contro il disposto dell'art. 2385 del codice civile;

Ritenuto che dalla citata lettera n. 659 dell'assessorato risulta altresi' che la societa' per azioni "Integratrice":

non ha presentato il bilancio relativo all'esercizio 1972;

ha fornito giustificazioni solo su alcuni dei numerosi esposti pervenuti circa insolvenze o presunte insolvenze;

non ha rispettato i limiti territoriali previsti dal decreto di autorizzazione che limitava l'attivita' al territorio della Regione siciliana e cio' per i rapporti instaurati con una societa' di mutuo soccorso denominata anch'essa "Integratrice" con la quale avrebbe stipulato un particolare contratto ripetutamente richiesto e mai esibito all'assessorato;

non ha provveduto a versare il contributo dovuto al "Fondo di garanzia per le vittime della strada" e ad immettere la quota di spettanza nel fondo consortile, previsti dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990;

non ha provveduto, a norma dell'art. 40 del testo unico sull'esercizio delle assicurazioni, ad integrare la cauzione costituita inizialmente a favore degli assicurati;

Ritenuto che l'amministratore giudiziario, invitato a ripianare le numerose e gravi inadempienze, ha dichiarato di non essere in grado di presentare il bilancio 1972, mentre, per quanto riguarda la cauzione, ha offerto beni immobili siti in Roma e a Terracina di cui uno non suscettibile di vincolo perche' gravato da ipoteca;

Ritenuto anche che, data la mancanza di documenti contabili, non si puo' stabilire se detta cauzione possa ritenersi sufficiente;

Ritenuto altresi' che non risulta che l'integratrice abbia provveduto al versamento dei contributi dovuti al Fondo di garanzia vittime della strada e al conto consortile;

Vista la lettera n. 355 in data 8 gennaio 1974, con la quale l'assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana ha formalmente contestato alla societa' per azioni "Integratrice" le irregolarita' commesse invitando l'amministratore giudiziario a:

integrare la cauzione;

presentare il bilancio relativo all'esercizio 1972;

provvedere alla stipula della convenzione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per il versamento della quota dovuta al fondo consortile;

versare al predetto Istituto il contributo per il Fondo di garanzia vittime della strada;

Vista la lettera n. 0460/AG in data 10 gennaio 1974, con la quale lo stesso amministratore giudiziario ha confermato di non essere in grado di adempiere a quanto prescritto;

Considerato che le inadempienze della societa' accertate dalla corte d'appello di Palermo e dall'assessorato della Regione siciliana, oltre che configurare il caso di persistente inosservanza delle disposizioni del testo unico delle leggi sulle assicurazioni prevista dall'art. 72 dello stesso testo unico non possono, per la loro gravita', non incidere sulla situazione patrimoniale dell'azienda con conseguenze del tutto negative sulla stessa solvibilita' a fronte degli impegni assunti nell'esercizio dell'attivita' assicurativa;

Visti la lettera n. 68/1434.11, in data 7 gennaio 1974, dell'ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, ed il telegramma n. 840 in data 20 gennaio 1974 dell'assessorato dell'industria e del commercio della stessa regione circa la procedura da seguire e la proposta di nomina del liquidatore;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nell'adunanza del 7 febbraio 1974 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta della societa' di cui trattasi;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1

La societa' per azioni di assicurazioni e riassicurazioni "Integratrice", con sede e direzione generale a Palermo, ai sensi e agli effetti dell'art. 72 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' posta in liquidazione coatta amministrativa e ne e' nominato commissario liquidatore l'avv. Nicola Piazza.

Art. 2

Il commissario liquidatore potra' provvedere con apposita convenzione e salva l'applicazione del terzo comma dell'art. 83 del citato testo unico, al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della societa' per azioni "Integratrice" ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 88 dello stesso testo unico.

Art. 3

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sara' stabilita con successivo decreto.

LEONE DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 aprile 1974

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 69. - SCIARRETTA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.